CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2022
Cassazione n. 05821/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Roma ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputato riqualificando i fatti nei delitti di cui agli artt 56,610 cp. Tenuto conto che avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, dolendosi della violazione di legge e di motivazione illogica quanto alla mancata concessione della sospensione condizionale e quanto alla mancata riqualificazione del fatto nel delitto di minaccia. Tenuto conto che la doglianza di cui al secondo motivo ai fini della riqualificazione del fatto si fonda sulla rivalutazione del compendio probatorio, preclusa in questa sede con riguardo all'intero compendio probatorio e che secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4- 2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile rivisitazione dei risultati di prova mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato - alle pagine quattro e cinque del testo - le corrette ragioni del suo convincimento circa il l'impossibilità di ravvisare nel fatto il reato di minaccia. Osservato che la sospensione condizionale della pena non è stata richiesta con i motivi di appello né risulta dal verbale di udienza, ragion per cui l'imputato non può dolersi con il ricorso in Cassazione della sua mancata concessione : SU 22533 del 2018 Rv 275376. Rilevato che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Deciso il 29.9.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente