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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 gennaio 2022

Cassazione n. 33130/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con l'ordinanza in epigrafe, resa il 13 gennaio 2022, ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], detenuto assoggettato al regime differenziato di cui all'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e succ. modd. (Ord. pen.), avverso il provvedimento di rigetto della sua istanza di permesso premio emesso 2020 dal Magistrato di sorveglianza di Viterbo il 29 novembre 2020.

Il Tribunale di sorveglianza ha considerato dirimente in senso ostativo alla reclamata concessione del beneficio premiale il riscontro della persistente pericolosità sociale e del pericolo di fuga del detenuto.

2. Avverso l'ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione chiedendone l'annullamento e affidando il mezzo a un unico motivo con cui lamenta la violazione dell'art. 30 -ter Ord. pen. e dell'art. 184 cod. peri. nonché il vizio di motivazione.

La difesa ha sottolineato la mancata considerazione, nel provvedimento impugnato, della giuridica necessità di scioglimento del cumulo delle pene in esecuzione, in relazione al tempo dei commessi reati, al fine del conseguimento del corretto inquadramento della posizione del condannato rispetto al contenuto dell'art. 4 -bis Ord. pen. vigente all'epoca dei commessi reati.

Per il resto, il ricorrente stigmatizza il mancato espletamento di un'adeguata istruttoria al fine di accertare se il detenuto avesse mantenuti i contatti con la criminalità organizzata.

Inoltre, viene segnalato da [OSCURATO:PERSONA] che egli aveva chiesto che il permesso premio venisse fruito nell'area verde dell'istituto penitenziario proprio per contenere il paventato pericolo di fuga, in modo da poter trascorrere qualche ora con i componenti del suo nucleo familiare, mentre non aveva certo inteso ritornare nella zona in cui aveva commesso gli illeciti penali, ma su tale tema il Tribunale non ha fornito adeguata risposta.

Infine, la valutazione di pericolosità del detenuto è stata effettuata, secondo la difesa, in modo disconnesso con la situazione reale.

3. Il Procuratore generale ha prospettato la declaratoria di inammissibilità del ricorso evidenziando che, pur dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019, la concessione del permesso premio a coloro i quali hanno commesso reati ostativi ai sensi dell'art. 4 -bis Ord. pen. resta subordinata al rigoroso accertamento dell'esclusione di persistenti collegamenti del detenuto con la criminalità organizzata, a provare la quale non basta la sola regolare condotta inframuraria, accertamento nel caso di specie effettuato con esito sfavorevole per [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, nel suo complesso, è infondato e va, quindi, rigettato.

2. E' utile premettere che il Tribunale di sorveglianza, a ragione del provvedimento impugnato, da un lato, ha seguito il ragionamento implicito del primo giudice, che non aveva rilevato alcuna carenza dei presupposti di natura oggettiva, ma, dall'altro, ha confermato la sussistenza attuale di un insuperabile ostacolo di natura soggettiva alla concessione del permesso premio.

Nel primo senso, il Tribunale ha premesso che il Magistrato di sorveglianza aveva ritenuto non rilevante nel caso di specie la questione dell'assoggettabilità del caso alla disciplina dell'art. 4-bis Ord. pen., atteso che, dopo la commissione di reati fino al 1991, [OSCURATO:PERSONA] era stato ininterrottamente ristretto in carcere, reputando da ricollegarsi a tale situazione gli effetti di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2020.

Nel secondo senso ha, però, aggiunto che - posta la ritenuta ammissibilità dell'istanza in relazione ai parametri ostativi dell'art. 4-bis, in ragione della data di vigenza della relativa disciplina (introdotta dal dl. 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203) - il Magistrato di sorveglianza aveva fondatamente reputato carente uno dei necessari presupposti soggettivi del beneficio richiesto, in quanto il pericolo di fuga e la persistente pericolosità sociale del detenuto non conséntivano, in ogni caso, una prognosi favorevole per l'accesso al permesso premio.

Spiegando questa conclusione, i giudici di sorveglianza hanno anche chiarito che [OSCURATO:PERSONA] - sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen. in quanto soggetto di livello apicale del clan mafioso identificato con la famiglia [OSCURATO:PERSONA] di Palermo, clan inserito nell'omonimo mandamento e considerato fra i più importanti e feroci del capoluogo siciliano - era stato ritenuto tale ancora nell'ordinanza pronunciata, in sede di verifica del decreto di proroga del regime suddetto, dallo stesso Tribunale in data 17 giugno 2021, ossia in epoca molto recente, e che la rilevanza criminale dello stesso detenuto era stata accertata anche in relazione al ruolo da lui svolto prima dell'arresto, ossia di componente del gruppo di fuoco riferibile al boss [OSCURATO:PERSONA], capo indiscusso del mandamento.

Inoltre, il Tribunale ha sottolineato che, al di là dei riferimenti alle numerose condanne per delitti associativi e per plurimi omicidi, la pericolosità del detenuto 3 9/1 era emersa anche 'in tempo largamente successivo all'epoca del suo arresto, quando, nel 2011, egli si era reso protagonista del delitto di tentato omicidio in Padova, commesso durante la detenzione ai danni di altro detenuto: elemento da cui è stata tratta la conferma che l'impulso criminale e l'indole cruenta di [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti, nel tempo, attestati a livello incoercibile.

3. Vista l'impostazione data dai giudici di sorveglianza allo scrutinio dell'istanza di permesso prémio, nel senso di ritenere in concreto non necessaria la verifica del presupposto oggettivo di cui all'art. 4-bis.

Ord. pen. (non senza aver segnalato, tuttavia, che, al di là di ogni altra notazione, la Corte costituzionale, con l'evocata sentenza n. 32 del 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, lett. b, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, in quanto interpretato nel senso che le modificazioni introdotte all'art. 4-bis, comma 1, Ord. pen. si applichino anche ai condannati che abbiano commesso il fatto anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 3 del 2019, in riferimento alla disciplina delle misure alternative alla detenzione previste dal Titolo I, Capo VI, Ord. pen., della liberazione condizionale prevista dagli artt. 176 e 177 cod. pen. e del divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione previsto dall'art. 656, comma 9, lett. a, cod. proc. pen., nonché ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, lett. b, della legge n. 3 del 2019, nella parte in cui non prevede che il beneficio del permesso premio possa essere concesso ai condannati che, prima dell'entrata in vigore della medesima legge, abbiano già raggiunto, in concreto, un grado di rieducazione adeguato alla concessione del beneficio stesso), la censura svolta dal ricorrente in merito alla mancata considerazione della scindibilità del cumulo delle pene in esecuzione non si profila dotata di congruenza.

Non si dubita, per vero, che, in tema di benefici penitenziari, richiesti da soggetto condannato in espiazione di diverse pene detentive, una delle quali inflitta per reato ostativo, si deve procedere allo scioglimento del cumulo per la verifica della già intervenuta espiazione di quest'ultima; ciò, al di là delle differenti opzioni in ordine alle modalità di computo delle pene ai fini della concretizzazione di tale scioglimento (v., da ultimo, Sez. 1, n. 24014 del 18/05/2022, Cascone, Rv. 283186 - 01, nel senso che, in presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti che comprenda anche una condanna per reato ostativo alla concessione dei benefici penitenziari, ai fini dello scioglimento del cumulo, la pena relativa al reato ostativo va considerata nella sua entità originaria, senza operare alcuna riduzione in conseguenza dell'eventuale applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. determinata dal superamento della soglia massima di anni trenta di pena detentiva; v.

Sez. 1, n. 35794 del 08/03/2019, Farina, Rv. 276723 - 01, nel senso che, nello stesso caso, è invece necessario individuare il titolo di reato effettivamente in espiazione, valutando, mediante un'operazione algebrica, in che proporzione il criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. abbia inciso sulla pena complessiva risultante dal cumulo materiale, così da applicare la percentuale ottenuta su ciascun reato, ed imputando la frazione già espiata all'esecuzione dei reati ostativi; v. ora Sez. 1, ord., n. 25005 del 03/06/2022, Zavettieri, non mass., che ha rimesso la questione al vaglio delle Sezioni Unite).

Tuttavia - non avendo i giudici del merito annesso rilievo ostativo ai reati commessi da [OSCURATO:PERSONA], in relazione alle pene detentive corrispondentemente in espiazione, con riferimento al limite scaturente dall'inserzione di uno o più titoli nel novero di quelli di cui all'art. 4 -bis Ord. pen., in relazione alla disciplina dell'art. 30-ter Ord. pen. - ogni questione proposta sull'argomento dal ricorrente si rivela eccentrica e irrilevante.

3.1. Del pari non giova alla posizione del ricorrente il portato dell'altra importante sentenza del Giudice delle leggi (Corte cost., sent. n. 253 del 2019) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., l'art. 4 -bis, comma 1, Ord. pen. nella parte in cui non prevede che, ai detenuti per i delitti di cui all'art. 416-bis cod. pen. e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58-ter Ord. pen., allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti.

In virtù di tale pronuncia, quindi, la presunzione di pericolosità sociale del detenuto che non collabora, non più assoluta, può essere superata, sia pure soltanto in forza dell'acquisizione di altri, congrui e specifici elementi, che lo stesso condannato ha l'onere di allegare a sostegno della mancanza di attualità e del pericolo di ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata, oltre che sulla base delle dettagliate informazioni ricevute dalle autorità competenti.

Di conseguenza, sarebbe illegittima la decisione del Tribunale di sorveglianza che, in tema di permesso premio, dichiarasse il regime differenziato, ai sensi dell'art. 41-bis Ord. pen., di per sé incompatibile con la concessione del permesso, in quanto, alla luce della succitata sentenza della Corte costituzionale e della disciplina della revoca di tale regime speciale, il giudice deve comunque valutare, in concreto, se il detenuto abbia collaborato con la giustizia oppure versi in un'ipotesi di collaborazione impossibile o inesigibile, e non sussista il pericolo di ristabilimento dei collegamenti con la criminalità organizzata (Sez. 1, n. 42723 del 07/10/2021, Zagaria, Rv. 282155 - 01).

3.2. Il principio ora riaffermato, però, non è stato affatto disatteso nel caso in esame, giacché i giudici di sorveglianza, dopo aver preso atto del regime differenziato a cui [OSCURATO:PERSONA] era sottoposto, hanno escluso che fosse stata conseguita la prova dell'insussistenza del pericolo di ristabilimento dei collegamenti con la criminalità organizzata, in specie con la cosca mafiosa di riferimento, e, in ogni caso, hanno escluso in via dirimente, sulla scorta degli indicatori prima citati, l'evenienza del requisito soggettivo ordinario, pure richiesto dall'art. 30-ter cit., dell'assenza di pericolosità sociale del detenuto.

Si osserva al riguardo che - sulla premessa generale secondo cui, al fine della concessione del permesso premio previsto dall'art. 30-ter Ord. pen., il magistrato di sorveglianza deve verificare i requisiti della regolare condotta del detenuto e dell'assenza di pericolosità sociale, corrispondenti alla funzione premiale dell'istituto, nonché il profilo della funzionalità rispetto alla cura degli interessi affettivi, culturali e di lavoro del detenuto, acquisendo a tale ultimo riguardo le informazioni necessarie a valutare la coerenza del beneficio con il trattamento complessivo e con le sue finalità di risocializzazione (Sez. 1, n. 36456 del 09/04/2018, Corrias, Rv. 273608 - 01) - il giudice del merito, in ordine alla verifica dell'assenza o meno della pericolosità sociale del detenuto, ha il compito di valutare questo requisito con maggior rigore nei casi di soggetti condannati per reati connotati da particolare gravità e che abbiano determinato la collocazione della fine della pena in data lontana nel tempo, casi in relazione ai quali rileva, in senso negativo, anche la mancanza di elementi indicativi di una rivisitazione critica del pregresso comportamento deviante (Sez. 1, n. 5505 del 11/10/2016, -deo. 2017, Patacchiola, Rv. 269195 - 01; Sez. 1, n. 9796 del 23/11/2007, dep. 2008, Savio, Rv. 239173 - 01; Sez. 1, n. 5430 del 25/01/2005, Liso, Rv. 230924 - 01).

Il Tribunale ha specificamente motivato in merito alla persistente pericolosità sociale e anche in merito al profilo del pericolo di fuga che ha annesso all'attuale posizione del detenuto: e l'impugnazione, a fronte del preciso e argomentato discorso giustificativo sviluppato dai giudici del merito, ha opposto la mancata valutazione della carenza di pericolosità, non suffragata, però, dall'indicazione elementi eventualmente obliterati dal Tribunale o da deduzioni volte a contrastare la forza logica degli argomenti esposti nell'ordinanza.

Pertanto, sotto il determinante aspetto ora considerato, la valutazione operata dai giudici di sorveglianza, oltre a non aver violato le norme regolatrici dell'istituto del permesso premio, risulta supportata da una motivazione congrua e non illogica.

3.3. Infine, non merita considerazione la censura inerente alla mancanza di motivazione circa l'addotta prospettazione relativa al godimento del chiesto permesso premio, non presso il domicilio o altro luogo specifico esterno all'istituto, bensì all'interno delle appartenenze dell'istituto, con riferimento alla relativa area verde.

L'inammissibilità della deduzione ha fatto sì che il Tribunale l'abbia implicitamente disattesa: il permesso, anche di tipo premiale, per sua struttura e per sua natura, comporta l'uscita del detenuto dall'istituto penitenziario, come del resto emerge dal terzo comma dell'art. 30 Ord. pen., richiamato, quanto alla disciplina del permesso premio, dal sesto comma dell'art. 30-ter Ord. pen., di guisa che non può configurarsi il suo ordinario godimento all'interno del carcere.

4. L'impugnazione va, pertanto, rigettata.

Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con l'ordinanza in epigrafe, resa il 13 gennaio 2022, ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], detenuto assoggettato al regime differenziato di cui all'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e succ. modd. (Ord. pen.), avverso il provvedimento di rigetto della sua istanza di permesso premio emesso 2020 dal Magistrato di sorveglianza di Viterbo il 29 novembre 2020. Il Tribunale di sorveglianza ha considerato dirimente in senso ostativo alla reclamata concessione del beneficio premiale il riscontro della persistente pericolosità sociale e del pericolo di fuga del detenuto. 2. Avverso l'ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione chiedendone l'annullamento e affidando il mezzo a un unico motivo con cui lamenta la violazione dell'art. 30 -ter Ord. pen. e dell'art. 184 cod. peri. nonché il vizio di motivazione. La difesa ha sottolineato la mancata considerazione, nel provvedimento impugnato, della giuridica necessità di scioglimento del cumulo delle pene in esecuzione, in relazione al tempo dei commessi reati, al fine del conseguimento del corretto inquadramento della posizione del condannato rispetto al contenuto dell'art. 4 -bis Ord. pen. vigente all'epoca dei commessi reati. Per il resto, il ricorrente stigmatizza il mancato espletamento di un'adeguata istruttoria al fine di accertare se il detenuto avesse mantenuti i contatti con la criminalità organizzata. Inoltre, viene segnalato da [OSCURATO:PERSONA] che egli aveva chiesto che il permesso premio venisse fruito nell'area verde dell'istituto penitenziario proprio per contenere il paventato pericolo di fuga, in modo da poter trascorrere qualche ora con i componenti del suo nucleo familiare, mentre non aveva certo inteso ritornare nella zona in cui aveva commesso gli illeciti penali, ma su tale tema il Tribunale non ha fornito adeguata risposta. Infine, la valutazione di pericolosità del detenuto è stata effettuata, secondo la difesa, in modo disconnesso con la situazione reale. 3. Il Procuratore generale ha prospettato la declaratoria di inammissibilità del ricorso evidenziando che, pur dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019, la concessione del permesso premio a coloro i quali hanno commesso reati ostativi ai sensi dell'art. 4 -bis Ord. pen. resta subordinata al rigoroso accertamento dell'esclusione di persistenti collegamenti del detenuto con la criminalità organizzata, a provare la quale non basta la sola regolare condotta inframuraria, accertamento nel caso di specie effettuato con esito sfavorevole per [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, nel suo complesso, è infondato e va, quindi, rigettato. 2. E' utile premettere che il Tribunale di sorveglianza, a ragione del provvedimento impugnato, da un lato, ha seguito il ragionamento implicito del primo giudice, che non aveva rilevato alcuna carenza dei presupposti di natura oggettiva, ma, dall'altro, ha confermato la sussistenza attuale di un insuperabile ostacolo di natura soggettiva alla concessione del permesso premio. Nel primo senso, il Tribunale ha premesso che il Magistrato di sorveglianza aveva ritenuto non rilevante nel caso di specie la questione dell'assoggettabilità del caso alla disciplina dell'art. 4-bis Ord. pen., atteso che, dopo la commissione di reati fino al 1991, [OSCURATO:PERSONA] era stato ininterrottamente ristretto in carcere, reputando da ricollegarsi a tale situazione gli effetti di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2020. Nel secondo senso ha, però, aggiunto che - posta la ritenuta ammissibilità dell'istanza in relazione ai parametri ostativi dell'art. 4-bis, in ragione della data di vigenza della relativa disciplina (introdotta dal dl. 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203) - il Magistrato di sorveglianza aveva fondatamente reputato carente uno dei necessari presupposti soggettivi del beneficio richiesto, in quanto il pericolo di fuga e la persistente pericolosità sociale del detenuto non conséntivano, in ogni caso, una prognosi favorevole per l'accesso al permesso premio. Spiegando questa conclusione, i giudici di sorveglianza hanno anche chiarito che [OSCURATO:PERSONA] - sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen. in quanto soggetto di livello apicale del clan mafioso identificato con la famiglia [OSCURATO:PERSONA] di Palermo, clan inserito nell'omonimo mandamento e considerato fra i più importanti e feroci del capoluogo siciliano - era stato ritenuto tale ancora nell'ordinanza pronunciata, in sede di verifica del decreto di proroga del regime suddetto, dallo stesso Tribunale in data 17 giugno 2021, ossia in epoca molto recente, e che la rilevanza criminale dello stesso detenuto era stata accertata anche in relazione al ruolo da lui svolto prima dell'arresto, ossia di componente del gruppo di fuoco riferibile al boss [OSCURATO:PERSONA], capo indiscusso del mandamento. Inoltre, il Tribunale ha sottolineato che, al di là dei riferimenti alle numerose condanne per delitti associativi e per plurimi omicidi, la pericolosità del detenuto 3 9/1 era emersa anche 'in tempo largamente successivo all'epoca del suo arresto, quando, nel 2011, egli si era reso protagonista del delitto di tentato omicidio in Padova, commesso durante la detenzione ai danni di altro detenuto: elemento da cui è stata tratta la conferma che l'impulso criminale e l'indole cruenta di [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti, nel tempo, attestati a livello incoercibile. 3. Vista l'impostazione data dai giudici di sorveglianza allo scrutinio dell'istanza di permesso prémio, nel senso di ritenere in concreto non necessaria la verifica del presupposto oggettivo di cui all'art. 4-bis. Ord. pen. (non senza aver segnalato, tuttavia, che, al di là di ogni altra notazione, la Corte costituzionale, con l'evocata sentenza n. 32 del 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, lett. b, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, in quanto interpretato nel senso che le modificazioni introdotte all'art. 4-bis, comma 1, Ord. pen. si applichino anche ai condannati che abbiano commesso il fatto anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 3 del 2019, in riferimento alla disciplina delle misure alternative alla detenzione previste dal Titolo I, Capo VI, Ord. pen., della liberazione condizionale prevista dagli artt. 176 e 177 cod. pen. e del divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione previsto dall'art. 656, comma 9, lett. a, cod. proc. pen., nonché ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, lett. b, della legge n. 3 del 2019, nella parte in cui non prevede che il beneficio del permesso premio possa essere concesso ai condannati che, prima dell'entrata in vigore della medesima legge, abbiano già raggiunto, in concreto, un grado di rieducazione adeguato alla concessione del beneficio stesso), la censura svolta dal ricorrente in merito alla mancata considerazione della scindibilità del cumulo delle pene in esecuzione non si profila dotata di congruenza. Non si dubita, per vero, che, in tema di benefici penitenziari, richiesti da soggetto condannato in espiazione di diverse pene detentive, una delle quali inflitta per reato ostativo, si deve procedere allo scioglimento del cumulo per la verifica della già intervenuta espiazione di quest'ultima; ciò, al di là delle differenti opzioni in ordine alle modalità di computo delle pene ai fini della concretizzazione di tale scioglimento (v., da ultimo, Sez. 1, n. 24014 del 18/05/2022, Cascone, Rv. 283186 - 01, nel senso che, in presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti che comprenda anche una condanna per reato ostativo alla concessione dei benefici penitenziari, ai fini dello scioglimento del cumulo, la pena relativa al reato ostativo va considerata nella sua entità originaria, senza operare alcuna riduzione in conseguenza dell'eventuale applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. determinata dal superamento della soglia massima di anni trenta di pena detentiva; v. Sez. 1, n. 35794 del 08/03/2019, Farina, Rv. 276723 - 01, nel senso che, nello stesso caso, è invece necessario individuare il titolo di reato effettivamente in espiazione, valutando, mediante un'operazione algebrica, in che proporzione il criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. abbia inciso sulla pena complessiva risultante dal cumulo materiale, così da applicare la percentuale ottenuta su ciascun reato, ed imputando la frazione già espiata all'esecuzione dei reati ostativi; v. ora Sez. 1, ord., n. 25005 del 03/06/2022, Zavettieri, non mass., che ha rimesso la questione al vaglio delle Sezioni Unite). Tuttavia - non avendo i giudici del merito annesso rilievo ostativo ai reati commessi da [OSCURATO:PERSONA], in relazione alle pene detentive corrispondentemente in espiazione, con riferimento al limite scaturente dall'inserzione di uno o più titoli nel novero di quelli di cui all'art. 4 -bis Ord. pen., in relazione alla disciplina dell'art. 30-ter Ord. pen. - ogni questione proposta sull'argomento dal ricorrente si rivela eccentrica e irrilevante. 3.1. Del pari non giova alla posizione del ricorrente il portato dell'altra importante sentenza del Giudice delle leggi (Corte cost., sent. n. 253 del 2019) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., l'art. 4 -bis, comma 1, Ord. pen. nella parte in cui non prevede che, ai detenuti per i delitti di cui all'art. 416-bis cod. pen. e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58-ter Ord. pen., allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti. In virtù di tale pronuncia, quindi, la presunzione di pericolosità sociale del detenuto che non collabora, non più assoluta, può essere superata, sia pure soltanto in forza dell'acquisizione di altri, congrui e specifici elementi, che lo stesso condannato ha l'onere di allegare a sostegno della mancanza di attualità e del pericolo di ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata, oltre che sulla base delle dettagliate informazioni ricevute dalle autorità competenti. Di conseguenza, sarebbe illegittima la decisione del Tribunale di sorveglianza che, in tema di permesso premio, dichiarasse il regime differenziato, ai sensi dell'art. 41-bis Ord. pen., di per sé incompatibile con la concessione del permesso, in quanto, alla luce della succitata sentenza della Corte costituzionale e della disciplina della revoca di tale regime speciale, il giudice deve comunque valutare, in concreto, se il detenuto abbia collaborato con la giustizia oppure versi in un'ipotesi di collaborazione impossibile o inesigibile, e non sussista il pericolo di ristabilimento dei collegamenti con la criminalità organizzata (Sez. 1, n. 42723 del 07/10/2021, Zagaria, Rv. 282155 - 01). 3.2. Il principio ora riaffermato, però, non è stato affatto disatteso nel caso in esame, giacché i giudici di sorveglianza, dopo aver preso atto del regime differenziato a cui [OSCURATO:PERSONA] era sottoposto, hanno escluso che fosse stata conseguita la prova dell'insussistenza del pericolo di ristabilimento dei collegamenti con la criminalità organizzata, in specie con la cosca mafiosa di riferimento, e, in ogni caso, hanno escluso in via dirimente, sulla scorta degli indicatori prima citati, l'evenienza del requisito soggettivo ordinario, pure richiesto dall'art. 30-ter cit., dell'assenza di pericolosità sociale del detenuto. Si osserva al riguardo che - sulla premessa generale secondo cui, al fine della concessione del permesso premio previsto dall'art. 30-ter Ord. pen., il magistrato di sorveglianza deve verificare i requisiti della regolare condotta del detenuto e dell'assenza di pericolosità sociale, corrispondenti alla funzione premiale dell'istituto, nonché il profilo della funzionalità rispetto alla cura degli interessi affettivi, culturali e di lavoro del detenuto, acquisendo a tale ultimo riguardo le informazioni necessarie a valutare la coerenza del beneficio con il trattamento complessivo e con le sue finalità di risocializzazione (Sez. 1, n. 36456 del 09/04/2018, Corrias, Rv. 273608 - 01) - il giudice del merito, in ordine alla verifica dell'assenza o meno della pericolosità sociale del detenuto, ha il compito di valutare questo requisito con maggior rigore nei casi di soggetti condannati per reati connotati da particolare gravità e che abbiano determinato la collocazione della fine della pena in data lontana nel tempo, casi in relazione ai quali rileva, in senso negativo, anche la mancanza di elementi indicativi di una rivisitazione critica del pregresso comportamento deviante (Sez. 1, n. 5505 del 11/10/2016, -deo. 2017, Patacchiola, Rv. 269195 - 01; Sez. 1, n. 9796 del 23/11/2007, dep. 2008, Savio, Rv. 239173 - 01; Sez. 1, n. 5430 del 25/01/2005, Liso, Rv. 230924 - 01). Il Tribunale ha specificamente motivato in merito alla persistente pericolosità sociale e anche in merito al profilo del pericolo di fuga che ha annesso all'attuale posizione del detenuto: e l'impugnazione, a fronte del preciso e argomentato discorso giustificativo sviluppato dai giudici del merito, ha opposto la mancata valutazione della carenza di pericolosità, non suffragata, però, dall'indicazione elementi eventualmente obliterati dal Tribunale o da deduzioni volte a contrastare la forza logica degli argomenti esposti nell'ordinanza. Pertanto, sotto il determinante aspetto ora considerato, la valutazione operata dai giudici di sorveglianza, oltre a non aver violato le norme regolatrici dell'istituto del permesso premio, risulta supportata da una motivazione congrua e non illogica. 3.3. Infine, non merita considerazione la censura inerente alla mancanza di motivazione circa l'addotta prospettazione relativa al godimento del chiesto permesso premio, non presso il domicilio o altro luogo specifico esterno all'istituto, bensì all'interno delle appartenenze dell'istituto, con riferimento alla relativa area verde. L'inammissibilità della deduzione ha fatto sì che il Tribunale l'abbia implicitamente disattesa: il permesso, anche di tipo premiale, per sua struttura e per sua natura, comporta l'uscita del detenuto dall'istituto penitenziario, come del resto emerge dal terzo comma dell'art. 30 Ord. pen., richiamato, quanto alla disciplina del permesso premio, dal sesto comma dell'art. 30-ter Ord. pen., di guisa che non può configurarsi il suo ordinario godimento all'interno del carcere. 4. L'impugnazione va, pertanto, rigettata. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del pr
Sentenza Cassazione n. 33130/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris