CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 21386/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di L'Aquila, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava la sospensione condizionale della pena disposta in favore di [OSCURATO:PERSONA] nella sentenza 4 maggio 2015 della stessa Corte, irrevocabile il 3 ottobre 2016, di parziale riforma della sentenza 29 ottobre 2013 del Tribunale di Teramo. Il beneficio era stato accordato, nonostante Pierantozzi ne avesse, all'epoca, già due volte fruito. L'ordinanza in epigrafe poneva rimedio alla rilevata violazione dell'art. 164, ultimo comma, cod. pen. 2. Ricorre per cassazione il condannato, assistito dal suo difensore di fiducia. Ne motivo unico, sostenuto da memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale requirente, il ricorrente deduce violazione di legge Il ricorrente sostiene che la revoca del benefico fosse preclusa, stante la lontananza temporale del primo provvedimento concessivo, da presumere quindi già iscritto in casellario all'atto della terza concessione e conoscibile dal relativo giudice. In ogni caso, il giudice dell'esecuzione aveva mancato di procedere autonomamente a tali doverosi accertamenti. 3. Il ricorso, originariamente assegnato alla Settima Sezione penale di questa Corte, è stato in seguito rimesso al [OSCURATO:PERSONA] Presidente, ai sensi dell'art. 610, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen., ed è stato trattato nelle forme camerali ordinarie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Come affermato dal massimo Consesso nomofilattico (Sez. U, n. 37345 del 23.04.2015, Longo, Rv. 264381-01), la revoca della sospensione condizionale della pena, per la sussistenza di causa ostativa preesistente alla sua concessione, è preclusa dal giudicato nel caso in cui al giudice, che aveva ulteriormente applicato il beneficio, fosse stata conoscibile, perché risultante agli atti del procedimento, la causa ostativa medesima. Al giudice dell'esecuzione, investito della richiesta del Pubblico ministero di revoca del beneficio, compete, preliminarmente, di accertare se le precedenti concessioni risultassero documentalmente al giudice che l'aveva di nuovo deliberata, all'atto della medesima deliberazione. A tal fine il giudice dell'esecuzione, esercitando, anche d'ufficio, i poteri istruttori previsti dall'art. 666, comma 5, cod. proc. pen., deve provvedere ad acquisire, in originale o in copia, per la doverosa verifica al riguardo, il relativo fascicolo del giudizio di cognizione. 2. L'ordinanza impugnata risulta dunque inficiata dall'erronea applicazione della legge processuale penale, in quanto il giudice dell'esecuzione ha omesso effettivamente di accertare, mediante il richiamo del fascicolo di cognizione pertinente, se l'esistenza delle sospensioni condizionali ostative fosse, o meno, ricavabile dagli atti di esso; da ciò dipendendo, in negativo o in positivo, la revocabilità del beneficio indebitamente reiterato. Segue l'annullamento del provvedimento, con rinvio al giudice che l'ha pronunciato per rinnovata valutazione alla luce dei principi di diritto suesposti, P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appe