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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 07412/2023

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 02223-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 36, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 46, scala D, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza n. 1248/2017 del Tribunale di Treviso, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 ottobre 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione al decreto con il quale il Giudice di pace di Treviso gli aveva ingiunto il pagamento di euro 4.224,09, a titolo di saldo per la fornitura e l’installazione di serramenti, in favore della società [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.; l’opponente contestava l’esistenza del credito, deducendo di avere corrisposto quanto dovuto e, in via riconvenzionale, chiedeva di accertare le difformità, i vizi e i difetti delle opere con conseguente richiesta di riduzione del prezzo e di risarcimento dei danni.

La convenuta opposta chiedeva di confermare il decreto ed eccepiva la decadenza di [OSCURATO:PERSONA] dalla garanzia, non essendo i presunti vizi stati tempestivamente denunciati. [OSCURATO:PERSONA] di pace, con sentenza n. 231/2014, accoglieva parzialmente l’opposizione e per l’effetto revocava il decreto ingiuntivo e condannava la società Padovan a restituire la somma di euro 902,96, quale differenza tra l’importo stimato dal consulente tecnico d’ufficio per l’eliminazione dei vizi e l’importo ingiunto.

2. La società [OSCURATO:PERSONA] (divenuta s.a.s.) proponeva appello, contestando l’erronea valutazione delle risultanze dell’istruttoria in relazione alla tardività della denuncia dei vizi, nonché il vizio della motivazione in ordine alla mancata rinnovazione e/o integrazione della consulenza tecnica d’ufficio.

Il Tribunale di Treviso – con sentenza 1° giugno 2017 n. 1248 – accoglieva il gravame, ritenendo fondata la doglianza “avente ad oggetto la decisione del Giudice di pace in punto decadenza”; rigettava, quindi , l’opposizione al decreto ingiuntivo, confermando la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore della società Padovandella somma intimata in monitorio.

3. Avverso la sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA].

Resiste la società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

I. Il ricorso è articolato in due motivi. 1) Il primo motivo denuncia “violazione degli artt. 1218, 1453 e 2697 c.c., nonché falsa applicazione dell’art. 1667 c.c., insufficiente motivazione sul punto controverso della decisione riguardante la prova dell’esatto adempimento delle prestazioni contrattuali, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.”: il giudice d’appello ha sbagliato ad applicare i principi di cui all’art. 1667 c.c., in quanto il processo non aveva ad oggetto una azione di garanzia per vizi, così che non si trattava di delibare la tempestività della denuncia dei medesimi, ma di verificare se il creditore avesse pienamente adempiuto alle proprie prestazioni e avesse quindi diritto di pretendere il corrispettivo dalla controparte.

Il motivo non può essere accolto.

È lo stesso ricorrente – che nello sviluppo del motivo non riporta quanto da egli dedotto in sede di opposizione –a dire, nel riassumere il processo, di avere chiesto “in riconvenzionale di accertare le difformità, i vizi e i difetti delle opere”.

Si vedano d’altro canto le conclusioni del suo atto di citazione in opposizione, riportate alla p. 4 del controricorso, con cui domandava che, “accertata la sussistenza delle difformità, dei vizi e difetti denunziati”, la società opposta fosse condannata “al pagamento della somma da determinarsi in modo proporzionale al minor valore dei beni forniti all’opponente”.

Avendo il ricorrente fatto valere l’azione di cui all’art. 1667 c.c., correttamente è stata indagata dal giudice di merito l’avvenuta, tempestiva, denuncia dei vizi ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, vizi la cui sussistenza è d’altro canto alla base della decisione di primo grado, che non risulta (né dalla sentenza né dal ricorso) essere stata censurata in appello dal ricorrente. 2) Il secondo motivo contesta “violazione e falsa applicazione degli artt. 1667 c.c., 115 e 116 c.p.c., nonché la totale carenza della motivazione sul punto decisivo della controversia relativo al tacito riconoscimento dei vizi in corso di prestazione d’opera, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.”: il giudice d’appello ha trascurato di considerare che Padovan ha posto in essere degli interventi riparatori, la cui pacifica esecuzione costituirebbe un riconoscimento tacito del vizio dell’opera, che ha reso superflua la denuncia dei vizi.

Il motivo non può essere accolto.

Il Tribunale, con accertamento in fatto motivato, ha negato che l’appaltatrice abbia riconosciuto i vizi, escludendo che valesse come riconoscimento l’intervento, effettuatoin corso d’opera, avente ad oggetto il taglio dei portoni o lo spostamento di fermi e cardini.

A fronte di tale accertamento, il ricorrente si limita in modo generico a sostenere che “nel caso di specie vi è un implicito riconoscimento dei vizi”, senza nulla dedurre in relazione ai vizi denunciati in sede di opposizione, se non con un sibillino rinvio al “contesto, nonché ai punti che precedono il punto 7 della citazione”.

II. Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorsoe condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro 1.700, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, exart. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso ar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 02223-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 36, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 46, scala D, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza n. 1248/2017 del Tribunale di Treviso, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 ottobre 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione al decreto con il quale il Giudice di pace di Treviso gli aveva ingiunto il pagamento di euro 4.224,09, a titolo di saldo per la fornitura e l’installazione di serramenti, in favore della società [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.; l’opponente contestava l’esistenza del credito, deducendo di avere corrisposto quanto dovuto e, in via riconvenzionale, chiedeva di accertare le difformità, i vizi e i difetti delle opere con conseguente richiesta di riduzione del prezzo e di risarcimento dei danni. La convenuta opposta chiedeva di confermare il decreto ed eccepiva la decadenza di [OSCURATO:PERSONA] dalla garanzia, non essendo i presunti vizi stati tempestivamente denunciati. [OSCURATO:PERSONA] di pace, con sentenza n. 231/2014, accoglieva parzialmente l’opposizione e per l’effetto revocava il decreto ingiuntivo e condannava la società Padovan a restituire la somma di euro 902,96, quale differenza tra l’importo stimato dal consulente tecnico d’ufficio per l’eliminazione dei vizi e l’importo ingiunto. 2. La società [OSCURATO:PERSONA] (divenuta s.a.s.) proponeva appello, contestando l’erronea valutazione delle risultanze dell’istruttoria in relazione alla tardività della denuncia dei vizi, nonché il vizio della motivazione in ordine alla mancata rinnovazione e/o integrazione della consulenza tecnica d’ufficio. Il Tribunale di Treviso – con sentenza 1° giugno 2017 n. 1248 – accoglieva il gravame, ritenendo fondata la doglianza “avente ad oggetto la decisione del Giudice di pace in punto decadenza”; rigettava, quindi , l’opposizione al decreto ingiuntivo, confermando la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore della società Padovandella somma intimata in monitorio. 3. Avverso la sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA]. Resiste la società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in due motivi. 1) Il primo motivo denuncia “violazione degli artt. 1218, 1453 e 2697 c.c., nonché falsa applicazione dell’art. 1667 c.c., insufficiente motivazione sul punto controverso della decisione riguardante la prova dell’esatto adempimento delle prestazioni contrattuali, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.”: il giudice d’appello ha sbagliato ad applicare i principi di cui all’art. 1667 c.c., in quanto il processo non aveva ad oggetto una azione di garanzia per vizi, così che non si trattava di delibare la tempestività della denuncia dei medesimi, ma di verificare se il creditore avesse pienamente adempiuto alle proprie prestazioni e avesse quindi diritto di pretendere il corrispettivo dalla controparte. Il motivo non può essere accolto. È lo stesso ricorrente – che nello sviluppo del motivo non riporta quanto da egli dedotto in sede di opposizione –a dire, nel riassumere il processo, di avere chiesto “in riconvenzionale di accertare le difformità, i vizi e i difetti delle opere”. Si vedano d’altro canto le conclusioni del suo atto di citazione in opposizione, riportate alla p. 4 del controricorso, con cui domandava che, “accertata la sussistenza delle difformità, dei vizi e difetti denunziati”, la società opposta fosse condannata “al pagamento della somma da determinarsi in modo proporzionale al minor valore dei beni forniti all’opponente”. Avendo il ricorrente fatto valere l’azione di cui all’art. 1667 c.c., correttamente è stata indagata dal giudice di merito l’avvenuta, tempestiva, denuncia dei vizi ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, vizi la cui sussistenza è d’altro canto alla base della decisione di primo grado, che non risulta (né dalla sentenza né dal ricorso) essere stata censurata in appello dal ricorrente. 2) Il secondo motivo contesta “violazione e falsa applicazione degli artt. 1667 c.c., 115 e 116 c.p.c., nonché la totale carenza della motivazione sul punto decisivo della controversia relativo al tacito riconoscimento dei vizi in corso di prestazione d’opera, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.”: il giudice d’appello ha trascurato di considerare che Padovan ha posto in essere degli interventi riparatori, la cui pacifica esecuzione costituirebbe un riconoscimento tacito del vizio dell’opera, che ha reso superflua la denuncia dei vizi. Il motivo non può essere accolto. Il Tribunale, con accertamento in fatto motivato, ha negato che l’appaltatrice abbia riconosciuto i vizi, escludendo che valesse come riconoscimento l’intervento, effettuatoin corso d’opera, avente ad oggetto il taglio dei portoni o lo spostamento di fermi e cardini. A fronte di tale accertamento, il ricorrente si limita in modo generico a sostenere che “nel caso di specie vi è un implicito riconoscimento dei vizi”, senza nulla dedurre in relazione ai vizi denunciati in sede di opposizione, se non con un sibillino rinvio al “contesto, nonché ai punti che precedono il punto 7 della citazione”. II. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorsoe condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro 1.700, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, exart. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso ar
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