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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34411/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2025 del [OSCURATO:PERSONA] Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Lecce pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. ed applicativa della pena concordata per i reati di cui agli artt. 81 cpv, 635, 624 bis, 625, nn. 2) e 3) cod. pen. e art. 4 L. 110/1975; [OSCURATO:PERSONA] che sia il primo motivo di ricorso, che contesta la qualificazione giuridica del porto di arma ex art. 4

I. 110 del 1975, che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione della sentenza impugnata, non sono consentiti, giacché proposti al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile per soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Nel caso in esame si deduce l'erronea qualificazione giuridica del fatto contestato, quanto alla contravvenzione, rilevandosi che la finalità del porto dell'arma fosse diversa da quella di offesa alla persona, essendo stato utilizzato il coltello solo per danneggiare la zanzariera in occasione della commissione del furto.

Va qui rilevato come non si verta in tema di qualificazione giuridica ma di finalità del porto dell'arma, fermo restando che comunque reato è di pericolo presunto, come afferma la Corte costituzionale con la sentenza n. 193 del 2023, che ha chiarito come il principio di offensività in astratto non implica che l'unico modello, costituzionalmente legittimo, sia quello del reato di danno, rientrando nella discrezionalità del legislatore optare per forme di tutela anticipata, le quali colpiscano l'aggressione ai valori protetti nello stadio della semplice esposizione a pericolo, nonché, correlativamente, individuare la soglia di pericolosità alla quale riconnettere la risposta punitiva: prospettiva nella quale non è precluso, in linea di principio, il ricorso al modello del reato di pericolo presunto.

In ordine a tali reati, compete alla Corte costituzionale verificare se le soluzioni adottate dal legislatore siano rispettose del principio di offensività "in astratto", acclarando se la fattispecie da quest'ultimo delineata esprima un reale contenuto offensivo: esigenza che, nell'ipotesi del reato di pericolo - e, segnatamente, di pericolo presunto - presuppone che la valutazione legislativa di pericolosità del fatto incriminato non risulti irrazionale e arbitraria, ma risponda all'id quod plerumque accidit.

Ove tale condizione risulti soddisfatta, il compito di uniformare la figura criminosa al principio di offensività nella concretezza applicativa resta affidato al giudice ordinario, nell'esercizio del proprio potere ermeneutico.

Quest'ultimo - rimanendo impegnato ad una lettura teleologicamente orientata degli elementi di fattispecie, tanto più attenta quanto più le formule verbali impiegate dal legislatore appaiano, in sé, anodine o polisense - dovrà segnatamente evitare che l'area di operatività dell'incriminazione si espanda a condotte prive di un'apprezzabile potenzialità lesiva.

Tali principi, applicati al caso concreto, rendono manifestamente infondata la doglianza in esame, in quanto la finalità dell'uso del coltello come strumento per la violenza sulle cose non esclude l'utilizzo dello stesso avverso la persona, in disparte la circostanza che la doglianza non è consentita avverso la sentenza di patteggiamento, essendo corretta la qualificazione giuridica prospettata dalla sentenza impugnata.

D'altro canto, proprio dalla dettagliata imputazione emerge la corretta qualificazione giuridica.

Infatti, va considerato che questa Corte, già prima dell'introduzione (con l'art. 1, comma 50 L. 23 giugno 2017, n. 103) dell'art. 448 comma 2- bis cod. proc. pen., aveva affermato che, in caso di patteggiamento ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dell'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (ben deducibile dal capo d'imputazione, come nel caso in esame), con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcune delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. (Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, P.G. in proc.

Koumya, Rv. 234824); f.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila eur

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2025 del [OSCURATO:PERSONA] Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Lecce pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. ed applicativa della pena concordata per i reati di cui agli artt. 81 cpv, 635, 624 bis, 625, nn. 2) e 3) cod. pen. e art. 4 L. 110/1975; [OSCURATO:PERSONA] che sia il primo motivo di ricorso, che contesta la qualificazione giuridica del porto di arma ex art. 4 I. 110 del 1975, che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione della sentenza impugnata, non sono consentiti, giacché proposti al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile per soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso in esame si deduce l'erronea qualificazione giuridica del fatto contestato, quanto alla contravvenzione, rilevandosi che la finalità del porto dell'arma fosse diversa da quella di offesa alla persona, essendo stato utilizzato il coltello solo per danneggiare la zanzariera in occasione della commissione del furto. Va qui rilevato come non si verta in tema di qualificazione giuridica ma di finalità del porto dell'arma, fermo restando che comunque reato è di pericolo presunto, come afferma la Corte costituzionale con la sentenza n. 193 del 2023, che ha chiarito come il principio di offensività in astratto non implica che l'unico modello, costituzionalmente legittimo, sia quello del reato di danno, rientrando nella discrezionalità del legislatore optare per forme di tutela anticipata, le quali colpiscano l'aggressione ai valori protetti nello stadio della semplice esposizione a pericolo, nonché, correlativamente, individuare la soglia di pericolosità alla quale riconnettere la risposta punitiva: prospettiva nella quale non è precluso, in linea di principio, il ricorso al modello del reato di pericolo presunto. In ordine a tali reati, compete alla Corte costituzionale verificare se le soluzioni adottate dal legislatore siano rispettose del principio di offensività "in astratto", acclarando se la fattispecie da quest'ultimo delineata esprima un reale contenuto offensivo: esigenza che, nell'ipotesi del reato di pericolo - e, segnatamente, di pericolo presunto - presuppone che la valutazione legislativa di pericolosità del fatto incriminato non risulti irrazionale e arbitraria, ma risponda all'id quod plerumque accidit. Ove tale condizione risulti soddisfatta, il compito di uniformare la figura criminosa al principio di offensività nella concretezza applicativa resta affidato al giudice ordinario, nell'esercizio del proprio potere ermeneutico. Quest'ultimo - rimanendo impegnato ad una lettura teleologicamente orientata degli elementi di fattispecie, tanto più attenta quanto più le formule verbali impiegate dal legislatore appaiano, in sé, anodine o polisense - dovrà segnatamente evitare che l'area di operatività dell'incriminazione si espanda a condotte prive di un'apprezzabile potenzialità lesiva. Tali principi, applicati al caso concreto, rendono manifestamente infondata la doglianza in esame, in quanto la finalità dell'uso del coltello come strumento per la violenza sulle cose non esclude l'utilizzo dello stesso avverso la persona, in disparte la circostanza che la doglianza non è consentita avverso la sentenza di patteggiamento, essendo corretta la qualificazione giuridica prospettata dalla sentenza impugnata. D'altro canto, proprio dalla dettagliata imputazione emerge la corretta qualificazione giuridica. Infatti, va considerato che questa Corte, già prima dell'introduzione (con l'art. 1, comma 50 L. 23 giugno 2017, n. 103) dell'art. 448 comma 2- bis cod. proc. pen., aveva affermato che, in caso di patteggiamento ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dell'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (ben deducibile dal capo d'imputazione, come nel caso in esame), con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcune delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. (Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, P.G. in proc. Koumya, Rv. 234824); f.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila eur
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