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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 novembre 2019

Cassazione n. 29582/2024

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17324-2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12/D, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lirappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA]’ -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domicliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 31, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza n. 467 3 /20 19 de l la CORTE DI APPELLO di MILANO, depositata il 22/11/2019; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 6.9.2016 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] evocavano in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Como per sentir dichiarare l’intervenuto acquisto per usucapione di una abitazione con annesso terreno.

Si costituivano i convenuti, resistendo alla domanda e chiedendo in via riconvenzionale la condanna degli attori al rilascio della porzione di terreno da essi occupata, sulla base del giudicato derivante dalla sentenza n. 522/2010 della Corte di Appello di Milano, con la quale erano stati regolati i confini tra le rispettive proprietà delle parti, nonché al pagamento di una indennità di occupazione della predetta area.

Con sentenza n. 1097/2018, il Tribunale ordinava l’apposizione dei termini, dichiarando improponibilela domanda di usucapione, perché coperta del giudicato di rigetto derivante dalla precedente sentenza n. 3059/2016, resa dalla Corte di Appello di Milano.

Con la sentenza impugnata, n. 4673/2019, la Corte di Appello di Milano riformava parzialmente la decisione di prime cure, ritenendo proponibile la domanda di usucapione, poiché diversa da quella rigettata con la suindicata sentenza n. 3059/2016, ma la rigettava nel merito, confermando nel resto la decisione di prima istanza.

La Corte distrettuale riteneva, in particolare, non configurabile l’accessione nel possesso, di cui all’art. 1146 c.c., in assenza di un titolo astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà.

Propongono ricorso per la cassazione della pronuncia di secondo grado [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Con istanza del 22.3.2023 la parte ricorrente, dopo aver ricevuto la comunicazione della proposta di decisione ai sensi di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., ha chiesto la decisione del ricorso.

Il ricorso è stato chiamato una prima volta all’adunanza camerale del 27.10.2023, in esito alla quale, con ordinanza interlocutoria n. 30534/2023, è stato rinviato a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite di questa Corte in relazione all’incompatibilità, del consigliere redattore della proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., a comporre il collegio che decide il ricorso a seguito di istanza di decisione presentata nel termine prescritto dalla legge.

All’esito della pubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 9611 del 10.4.2024, il ricorso è stato nuovamente fissato per l’odierna adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente, il collegio dà atto che, a seguito della pubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 9611 del 10 aprile 2024, non sussiste alcuna incompatibilità del presidente della sezione o del consigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, a far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1, atteso che la proposta non ha funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta del giudizio di cassazione, con carattere di autonomia e contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa.

Sempre in via preliminare, si evidenzia che l’atto denominato “Atto di rettifica ed integrazione”, notificato da parte ricorrenteil 15.9.2020, ha comunque ad oggetto una semplice svista materiale relativa all’intestazione del ricorso, notificato il 19.6.2020, che non incide sull’identificazione del suo contenuto e dei suoi destinatari.

Non si ravvisa, dunque, alcun profilo di irritualità del ricorso principale, i cui motivi vanno di conseguenza esaminati.

Passando all’esame di questi ultimi, con il primo motivo la parte ricorrentedenunzia la violazione o falsa applicazione de ll’art. 1146 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.perché la Corte di Appello avrebbe ingiustamente ravvisato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’usucapione, ex art. 1159 c.c.,in favore degli odierni controricorrenti, sulla scorta di una erronea interpretazione del contenuto del titolo di provenienza, costituito dal rogito del 22.9.1975, rep. 4650/1127 per notar [OSCURATO:PERSONA].

Con il secondo motivo, invece, la parte ricorrente censura la violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente interpretato il predetto titolo di provenienza, senza cogliere la reale intenzione delle parti stipulanti.

Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono infondate.

La Corte di Appello ha ritenuto che l’atto del 1975 non costituisse titolo astrattamente idoneo ai fini del trasferimento della proprietà dell’area oggetto di causa, poiché, in funzione del suo contenuto letterale, esso aveva avuto ad oggetto soltanto il mappale 3584, e non anche le porzioni dei mappali 532 e 533, oggetto di causa; la Corte distrettuale ha anche evidenziato che “… nello stesso atto i predetti mappali sono indicati nelle coerenze, a riscontro che non erano oggetto di vendita”(cfr. pag. 4 della sentenza impugnata).

A tale interpretazione, di certo non implausibile, il ricorrente contrappone una differente ed alternativa lettura del dato negoziale, senza tuttavia considerare che la censura relativa alla violazione delle regole di ermeneutica contrattuale non può ridursi alla “… mera contrapposizione tra l’interpretazionedel ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibiliinterpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazionepoi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra” (Cass.

S ez. 3 , Sentenza n. 28319 del 28/11/2017 , Rv. 646649 ; conf.

Cass. Sez. 1 , Ordinanzan. 16987 del 27/06/2018 , Rv. 649677; in precedenza, nello stesso senso, Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 24539 del 20/11/2009 , Rv. 610944e Cass. Sez.

L , Sentenza n. 25728 del 15/11/2013 , Rv.628585).

Con il terzo motivo, invece, la parte ricorrente denunzia l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte distrettuale non avrebbe considerato, nell’ambito del procedimento ermeneutico concernente il contenuto del rogito del 1975, il tipo mappale prodotto c ome documento n. 2, dal quale emergerebbe la prova che la dichiarazione contenuta nel contratto di vendita del 1975 era fondata su un errore incidente sull’effettiva estensione della proprietà dell’alienante.

La censura è infondata.

Come affermato anche dallesezioni unite, l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie(cfr. Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

Nel caso in esame, è chiaro che non si verte in tale ipotesi.

Ed infatti, la censura, ancorché formulata in termini di omesso esame, attinge in realtà la mancata considerazione della prova derivante dal “tipo mappale … richiamato nell’atto 16.04.1959 rep. 18929/572 … del dottor [OSCURATO:PERSONA] …” (cfr. pag. 13 del ricorso).

Detto mappale dimostrerebbe, secondo la parte ricorrente, l’intenzione delle parti, in occasione della vendita del 1975 indicata nei primi due motivi di ricorso, di cedere anche le particelle oggetto della domanda di usucapione.

In realtà, il motivo contesta la valutazione delle prove condotta dal giudice di merito, senza confrontarsi con il principio secondo cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595: conf.

Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11511 del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez.

L , Sentenza n. 13485del 13/06/2014, Rv. 631330 ).

Il ricorso, dunque, va dichiarato respinto.

Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., va nno inevitabilmente applicat i – come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bisc.p.c.– il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒nei limiti di legge‒in favore della cassa delle ammende.

Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002–della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di quella controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in €4.500,00 per compensi, oltre ad € 200,00per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15%ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati. [OSCURATO:PERSONA] altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma ulteriore pari a quella sopra liquidata per compensi (€. 4,500,00) , nonché al pagamento della somma di €3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17324-2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12/D, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lirappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA]’ -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domicliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 31, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza n. 467 3 /20 19 de l la CORTE DI APPELLO di MILANO, depositata il 22/11/2019; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 6.9.2016 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] evocavano in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Como per sentir dichiarare l’intervenuto acquisto per usucapione di una abitazione con annesso terreno. Si costituivano i convenuti, resistendo alla domanda e chiedendo in via riconvenzionale la condanna degli attori al rilascio della porzione di terreno da essi occupata, sulla base del giudicato derivante dalla sentenza n. 522/2010 della Corte di Appello di Milano, con la quale erano stati regolati i confini tra le rispettive proprietà delle parti, nonché al pagamento di una indennità di occupazione della predetta area. Con sentenza n. 1097/2018, il Tribunale ordinava l’apposizione dei termini, dichiarando improponibilela domanda di usucapione, perché coperta del giudicato di rigetto derivante dalla precedente sentenza n. 3059/2016, resa dalla Corte di Appello di Milano. Con la sentenza impugnata, n. 4673/2019, la Corte di Appello di Milano riformava parzialmente la decisione di prime cure, ritenendo proponibile la domanda di usucapione, poiché diversa da quella rigettata con la suindicata sentenza n. 3059/2016, ma la rigettava nel merito, confermando nel resto la decisione di prima istanza. La Corte distrettuale riteneva, in particolare, non configurabile l’accessione nel possesso, di cui all’art. 1146 c.c., in assenza di un titolo astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà. Propongono ricorso per la cassazione della pronuncia di secondo grado [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. Con istanza del 22.3.2023 la parte ricorrente, dopo aver ricevuto la comunicazione della proposta di decisione ai sensi di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., ha chiesto la decisione del ricorso. Il ricorso è stato chiamato una prima volta all’adunanza camerale del 27.10.2023, in esito alla quale, con ordinanza interlocutoria n. 30534/2023, è stato rinviato a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite di questa Corte in relazione all’incompatibilità, del consigliere redattore della proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., a comporre il collegio che decide il ricorso a seguito di istanza di decisione presentata nel termine prescritto dalla legge. All’esito della pubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 9611 del 10.4.2024, il ricorso è stato nuovamente fissato per l’odierna adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente, il collegio dà atto che, a seguito della pubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 9611 del 10 aprile 2024, non sussiste alcuna incompatibilità del presidente della sezione o del consigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, a far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1, atteso che la proposta non ha funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta del giudizio di cassazione, con carattere di autonomia e contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa. Sempre in via preliminare, si evidenzia che l’atto denominato “Atto di rettifica ed integrazione”, notificato da parte ricorrenteil 15.9.2020, ha comunque ad oggetto una semplice svista materiale relativa all’intestazione del ricorso, notificato il 19.6.2020, che non incide sull’identificazione del suo contenuto e dei suoi destinatari. Non si ravvisa, dunque, alcun profilo di irritualità del ricorso principale, i cui motivi vanno di conseguenza esaminati. Passando all’esame di questi ultimi, con il primo motivo la parte ricorrentedenunzia la violazione o falsa applicazione de ll’art. 1146 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.perché la Corte di Appello avrebbe ingiustamente ravvisato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’usucapione, ex art. 1159 c.c.,in favore degli odierni controricorrenti, sulla scorta di una erronea interpretazione del contenuto del titolo di provenienza, costituito dal rogito del 22.9.1975, rep. 4650/1127 per notar [OSCURATO:PERSONA]. Con il secondo motivo, invece, la parte ricorrente censura la violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente interpretato il predetto titolo di provenienza, senza cogliere la reale intenzione delle parti stipulanti. Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono infondate. La Corte di Appello ha ritenuto che l’atto del 1975 non costituisse titolo astrattamente idoneo ai fini del trasferimento della proprietà dell’area oggetto di causa, poiché, in funzione del suo contenuto letterale, esso aveva avuto ad oggetto soltanto il mappale 3584, e non anche le porzioni dei mappali 532 e 533, oggetto di causa; la Corte distrettuale ha anche evidenziato che “… nello stesso atto i predetti mappali sono indicati nelle coerenze, a riscontro che non erano oggetto di vendita”(cfr. pag. 4 della sentenza impugnata). A tale interpretazione, di certo non implausibile, il ricorrente contrappone una differente ed alternativa lettura del dato negoziale, senza tuttavia considerare che la censura relativa alla violazione delle regole di ermeneutica contrattuale non può ridursi alla “… mera contrapposizione tra l’interpretazionedel ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibiliinterpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazionepoi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra” (Cass. S ez. 3 , Sentenza n. 28319 del 28/11/2017 , Rv. 646649 ; conf. Cass. Sez. 1 , Ordinanzan. 16987 del 27/06/2018 , Rv. 649677; in precedenza, nello stesso senso, Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 24539 del 20/11/2009 , Rv. 610944e Cass. Sez. L , Sentenza n. 25728 del 15/11/2013 , Rv.628585). Con il terzo motivo, invece, la parte ricorrente denunzia l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte distrettuale non avrebbe considerato, nell’ambito del procedimento ermeneutico concernente il contenuto del rogito del 1975, il tipo mappale prodotto c ome documento n. 2, dal quale emergerebbe la prova che la dichiarazione contenuta nel contratto di vendita del 1975 era fondata su un errore incidente sull’effettiva estensione della proprietà dell’alienante. La censura è infondata. Come affermato anche dallesezioni unite, l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie(cfr. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). Nel caso in esame, è chiaro che non si verte in tale ipotesi. Ed infatti, la censura, ancorché formulata in termini di omesso esame, attinge in realtà la mancata considerazione della prova derivante dal “tipo mappale … richiamato nell’atto 16.04.1959 rep. 18929/572 … del dottor [OSCURATO:PERSONA] …” (cfr. pag. 13 del ricorso). Detto mappale dimostrerebbe, secondo la parte ricorrente, l’intenzione delle parti, in occasione della vendita del 1975 indicata nei primi due motivi di ricorso, di cedere anche le particelle oggetto della domanda di usucapione. In realtà, il motivo contesta la valutazione delle prove condotta dal giudice di merito, senza confrontarsi con il principio secondo cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595: conf. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11511 del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez. L , Sentenza n. 13485del 13/06/2014, Rv. 631330 ). Il ricorso, dunque, va dichiarato respinto. Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., va nno inevitabilmente applicat i – come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bisc.p.c.– il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒nei limiti di legge‒in favore della cassa delle ammende. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002–della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di quella controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in €4.500,00 per compensi, oltre ad € 200,00per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15%ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati. [OSCURATO:PERSONA] altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma ulteriore pari a quella sopra liquidata per compensi (€. 4,500,00) , nonché al pagamento della somma di €3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo
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