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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 29112/2024

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guente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 23514 -2023 R.G.

R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a.) - p . i . v.a. 07831360636– elettivamente domiciliat a, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Napoli,alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e dife nde in virtù di procur a special e in calce al ricorso.

RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] di ASSICURAZIONI – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del procuratore speciale dottor [OSCURATO:PERSONA] - Direttore sinistri - in virtù di procure speciali autenticate a ministero notar [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e del 23.7.2023, elettivamente domiciliata, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Napoli, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] de Divitiis che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.

CONTRORICORRENTE e [OSCURATO:PERSONA] – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA] – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] -[OSCURATO:PERSONA] – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] -[OSCURATO:PERSONA] – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] –c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - INTIMATI avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 1668/2023, vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 giorni dalla comunicazione della proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, 2° co., c.p.c. il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che occorre a norma dell’art. 391, 2° co., c.p.c. provvederesulle spese processualilimitatamente al rapporto tra le parti costituite, spese che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna partericorrent e a rimborsare alla parte controricorrente , “ [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazioni”,le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 4.000,00 per compensi , oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per leggeed oltre agli esborsi liquidati ineuro 200,00.

Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 23514 -2023 R.G. R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a.) - p . i . v.a. 07831360636– elettivamente domiciliat a, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Napoli,alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e dife nde in virtù di procur a special e in calce al ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] di ASSICURAZIONI – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del procuratore speciale dottor [OSCURATO:PERSONA] - Direttore sinistri - in virtù di procure speciali autenticate a ministero notar [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e del 23.7.2023, elettivamente domiciliata, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Napoli, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] de Divitiis che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso. CONTRORICORRENTE e [OSCURATO:PERSONA] – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA] – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] -[OSCURATO:PERSONA] – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] -[OSCURATO:PERSONA] – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] –c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - INTIMATI avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 1668/2023, vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 giorni dalla comunicazione della proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, 2° co., c.p.c. il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che occorre a norma dell’art. 391, 2° co., c.p.c. provvederesulle spese processualilimitatamente al rapporto tra le parti costituite, spese che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna partericorrent e a rimborsare alla parte controricorrente , “ [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazioni”,le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 4.000,00 per compensi , oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per leggeed oltre agli esborsi liquidati ineuro 200,00. Così deciso in Roma
Decreto Cassazione n. 29112/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris