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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 08344/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 07/03/2023 della Corte di appello di Genova, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 7 marzo 2023 la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza in data 17 giugno 2022 del Tribunale di Genova che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato dell'art. 256, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. n. 152 del 2006, perché aveva effettuato un deposito temporaneo superiore a un anno, non aveva compilato i registri, non aveva classificato i rifiuti, pericolosi e non, per categorie omogenee, li aveva conferiti presso un impianto non idoneo.

2. L'imputato ricorre per cassazione lamentando esclusivamente il diniego dell'art. 131-bis cod. pen. e osservando che dopo un mese dal sopralluogo il piazzale era stato ripulito. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

E' pacifica la condotta illecita, consistente nel deposito, alla rinfusa, nel piazzale esterno dell'impresa dell'imputato, di rifiuti, pericolosi e non, prodotti durante la lavorazione, senza etichettatura e separazione per tipologia, quantificati in circa mc 30, non registrati nella documentazione interna.

Il Tribunale di Genova ha espresso un giudizio di gravità della condotta, tenuto conto della quantità di rifiuti, anche pericolosi, e del tempo di giacenza di oltre un anno.

La Corte di appello ha motivatamente confermato tale giudizio di gravità con una sentenza che, deve ritenersi, ha implicitamente considerato recessivo il post-factum della pulizia del piazzale rispetto alla gravità del fatto.

La decisione è infatti intervenuta in data successiva all'entrata in vigore in data 30 dicembre 2022 della modifica del primo comma dell'art. 131-bis cod. pen. che prevede che si valuti anche la condotta susseguente al reato.

Tale motivazione non è manifestamente illogica o contraddittoria e quindi non è censurabile in sede di legittimità.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso, il 2 nove

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 07/03/2023 della Corte di appello di Genova, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 7 marzo 2023 la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza in data 17 giugno 2022 del Tribunale di Genova che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato dell'art. 256, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. n. 152 del 2006, perché aveva effettuato un deposito temporaneo superiore a un anno, non aveva compilato i registri, non aveva classificato i rifiuti, pericolosi e non, per categorie omogenee, li aveva conferiti presso un impianto non idoneo. 2. L'imputato ricorre per cassazione lamentando esclusivamente il diniego dell'art. 131-bis cod. pen. e osservando che dopo un mese dal sopralluogo il piazzale era stato ripulito. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato. E' pacifica la condotta illecita, consistente nel deposito, alla rinfusa, nel piazzale esterno dell'impresa dell'imputato, di rifiuti, pericolosi e non, prodotti durante la lavorazione, senza etichettatura e separazione per tipologia, quantificati in circa mc 30, non registrati nella documentazione interna. Il Tribunale di Genova ha espresso un giudizio di gravità della condotta, tenuto conto della quantità di rifiuti, anche pericolosi, e del tempo di giacenza di oltre un anno. La Corte di appello ha motivatamente confermato tale giudizio di gravità con una sentenza che, deve ritenersi, ha implicitamente considerato recessivo il post-factum della pulizia del piazzale rispetto alla gravità del fatto. La decisione è infatti intervenuta in data successiva all'entrata in vigore in data 30 dicembre 2022 della modifica del primo comma dell'art. 131-bis cod. pen. che prevede che si valuti anche la condotta susseguente al reato. Tale motivazione non è manifestamente illogica o contraddittoria e quindi non è censurabile in sede di legittimità. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 2 nove
Sentenza Cassazione n. 08344/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris