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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 30 ottobre 2022

Cassazione n. 27602/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2020 del TRIBUNALE di MANTOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ex art. 611 c.p.p. del PG in persona dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore generale di Brescia ricorre a questa Corte chiedendo l'annul- lamento della sentenza emessa il 30/10/2022 ai sensi dell'art. 444 cod. proc. peri. con la quale il Tribunale di Mantova ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], in relazione all'imputazione di cui all'art. 589 cod. pen., la pena di mesi uno di reclu- sione, convertita in C 7500,00 di multa, ex art. 53

I. 689/1981.

La parte pubblica ricorrente denuncia l'illegalità della pena, in relazione alla sua diminuzione per la scelta del rito, effettuata in misura superiore ad un terzo - essendo stata ridotta la pena, per il rito, da mesi due a mesi uno di reclusione- in violazione degli artt. 448, comma 2-bis e 444 cod. proc. pen.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e, pertanto, venendo meno il patto recepito dal giudice del patteggiamento, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con trasmis- sione degli atti al Tribunale di Mantova in diversa composizione per l'ulteriore corso.

2. Ed invero, la pena applicata si palesa effettivamente illegale, A tale conclusione si perviene pur aderendo il Collegio all'indirizzo giurispru- denzialesecondo cui, in tema di patteggiame.nto, l'omessa indicazione dell -iter" attraverso il quale il giudice perviene alla concreta determinazione della pena e, in particolare, della riduzione di pena prevista per il rito, comunque operata, co- stituisce una mera irregolarità della sentenza, atteso che l'entità della riduzione premiale trova il proprio fondamento nell'art. 444 cod. proc. pen. (così Sez. 2, n. 388 del 29/11/2019, dep.2020, Kaser, Rv. 277892 in una fattispecie nella quale il giudice, preso atto della dichiarazione delle parti a verbale, aveva applicato diret- tamente la pena finale già ridotta per il rito, da aggiungersi, quale aumento per la continuazione, alla pena già irrogata con altra sentenza di condanna irrevocabile conf.

Sez. 2, n. 9 del 22/09/1992, Rv. 192924).

E pur ritenuto condivisibile, come si è affermato, che, ad esempio, l'omessa applicazione dell'au:mento di pena per la continuazione criminosa non configuri, ad esempio, un'ipotesi di pena illegal- mente determinata, con conseguente preclusione alla deduzione, come motivo di ricorso per cassazione della sentenza di patteggiamento, della relativa censura (cfr. Sez. 3, n.23084 del 3/05/2011, PG.

In proc.

Cicerone, Rv. 250966; n. 43821 del 2000, Rv. 217696; n. 17815 del 2008„ Rv. 239854; n. 43929 del 2009, Rv. 245607; n. 3100 dei 2010, Rv. 245958).

Dunque, va ribadito che, .in via generale, non rientrano nella nozione di ille- galità della pena ex art. 448, comma 2 bis cod. proc. pen. gli errori giudiziali di calcolo, funzionali alla determinazione della pena concordata, alla condizione che il risultato finale coincida con quello concordato dalle parti (cfr. Sez. 5, n. 18304 del 23/01/2019, Rosettani, Rv. 275915, N. 1853 del 2006 Rv. 233185, N. 44907 del 2013 Rv. 257151, N. 518 del 2000 Rv. 216881, N. 51736 del 2016 Rv. 268850, N. 29668 del 2014 Rv. 263217).

Ciò in coerenza con l'assunto di fondo, secondo il quale ciò che rileva è l'accordo delle parti sulla pena finale, che può anche pre- scindere dai passaggi intermedi e che rende appunto irrilevanti (o, comunque, non talmente rilevanti da determinare l'illegalità dei trattamento closimetrico) le ope- razioni con le quali essa viene determinata (si v.

Sez. 4, n. 1853 del 17/11/2005, dep. 2006, Federico, Rv. 233185; Sez. 4, n. 518 del 28/1/2000, Carrello, Rv. 216881; cartina al tornasole, è Sez. 6, n. 1705 del 6/5/1999, Botto, Rv. 214742, in un'ipotesi in cui, nei singoli passaggi intermedi, il calcolo effettuato aveva por- tato al superamento del limite minimo di pena edittale).

3. Dunque, nell'esegesi maturata negli anni, la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha chiarito che !a nozione di pena illegale è da ritenersi circoscritta a quella che non sia per legge irrogabile (Sez. 5, n. 45360 del 04/10/2019, Quercia, Rv. 277956; Sez.

Un., n. 28910 del 2019, Rv. 276286) ovvero alla sanzione inflitta in misura illegale, tale essendo !a pena diversa, per specie, da quella che la legge stabilisce per un determinato reato, ovvero inferiore o superiore, per quantità, ai relativi limiti edittali (Sez. 6, n. 32243 del 15/07/2014, P.G. in proc.

Tanzi, Rv. 260326), mentre non rileva il mero vizio del percorso argomentativo o di calcolo attraverso il quale si è giunti alla sua determinazione.

Affermazioni, queste, che risultano corroborate, nella loro generale imposta- zione, da due recenti pronunce delle Sezioni Unite (Sez.

Un., n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886; ed immediatamente prima, Sez.

Un., n. 47182 del 31/3/2022, Savini, Rv. 283818) che, pur vertendo su questioni diverse, impingono entrambe sulla tematica della pena illegale, con illuminanti considera- zioni nelle rispettive motivazioni sul punto.

Tuttavia, siamo di fronte proprio ad un caso in cui è stata irrogata una pena non legalmente irrogabile.

Ed invero, per il reato di lesioni personali gravi cui all'art. 590 Cod. pen. aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale la pena applica- bile ratione temporis ai fatti di cui all'imputazione (accertati il 3/9/2019) era della reclusione da da tre mesi ad un anno o multa da euro 500 ad euro 2000.

Nel caso in esame il giudice del patteggiamento, che peraltro compie un primo errore laddove ratifica un accordo che prevede la concessione delle circo- stanze attenuanti generiche e la relativa riduzione senza dare alcun conto dell'ope- rato giudizio di comparazione ex art. 69 cod. pen., è partito dal minimo edittale (mesi tre di reclusione), pena che ha ridotto a mesi due per la concessione delle circostanze attenuanti generiche e a mesi uno di reclusione cperando, come fon- datamente lamenta il ricorrente, una riduzione ex art. 444 cod. proc. pen. della metà invece che di un terzo.

Si è pervenuti, pertanto, ad una pena illegale nei termini sopra ricordati, tenuto conto del minimo edittale di mesi tre di reclusione e della riduzione per le circostanze attenuanti generiche a mesi due di reclusione così come operato che, una volta che le parti avevano optato per la pena detentiva, non poteva andare al di sotto di mesi uno e giorni dieci di reclusione (ovvero mesi tre di reclusione ridotti di un terzo).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Mantova in diversa composizione per l'ulteriore corso.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2020 del TRIBUNALE di MANTOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ex art. 611 c.p.p. del PG in persona dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore generale di Brescia ricorre a questa Corte chiedendo l'annul- lamento della sentenza emessa il 30/10/2022 ai sensi dell'art. 444 cod. proc. peri. con la quale il Tribunale di Mantova ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], in relazione all'imputazione di cui all'art. 589 cod. pen., la pena di mesi uno di reclu- sione, convertita in C 7500,00 di multa, ex art. 53 I. 689/1981. La parte pubblica ricorrente denuncia l'illegalità della pena, in relazione alla sua diminuzione per la scelta del rito, effettuata in misura superiore ad un terzo - essendo stata ridotta la pena, per il rito, da mesi due a mesi uno di reclusione- in violazione degli artt. 448, comma 2-bis e 444 cod. proc. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e, pertanto, venendo meno il patto recepito dal giudice del patteggiamento, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con trasmis- sione degli atti al Tribunale di Mantova in diversa composizione per l'ulteriore corso. 2. Ed invero, la pena applicata si palesa effettivamente illegale, A tale conclusione si perviene pur aderendo il Collegio all'indirizzo giurispru- denzialesecondo cui, in tema di patteggiame.nto, l'omessa indicazione dell -iter" attraverso il quale il giudice perviene alla concreta determinazione della pena e, in particolare, della riduzione di pena prevista per il rito, comunque operata, co- stituisce una mera irregolarità della sentenza, atteso che l'entità della riduzione premiale trova il proprio fondamento nell'art. 444 cod. proc. pen. (così Sez. 2, n. 388 del 29/11/2019, dep.2020, Kaser, Rv. 277892 in una fattispecie nella quale il giudice, preso atto della dichiarazione delle parti a verbale, aveva applicato diret- tamente la pena finale già ridotta per il rito, da aggiungersi, quale aumento per la continuazione, alla pena già irrogata con altra sentenza di condanna irrevocabile conf. Sez. 2, n. 9 del 22/09/1992, Rv. 192924). E pur ritenuto condivisibile, come si è affermato, che, ad esempio, l'omessa applicazione dell'au:mento di pena per la continuazione criminosa non configuri, ad esempio, un'ipotesi di pena illegal- mente determinata, con conseguente preclusione alla deduzione, come motivo di ricorso per cassazione della sentenza di patteggiamento, della relativa censura (cfr. Sez. 3, n.23084 del 3/05/2011, PG. In proc. Cicerone, Rv. 250966; n. 43821 del 2000, Rv. 217696; n. 17815 del 2008„ Rv. 239854; n. 43929 del 2009, Rv. 245607; n. 3100 dei 2010, Rv. 245958). Dunque, va ribadito che, .in via generale, non rientrano nella nozione di ille- galità della pena ex art. 448, comma 2 bis cod. proc. pen. gli errori giudiziali di calcolo, funzionali alla determinazione della pena concordata, alla condizione che il risultato finale coincida con quello concordato dalle parti (cfr. Sez. 5, n. 18304 del 23/01/2019, Rosettani, Rv. 275915, N. 1853 del 2006 Rv. 233185, N. 44907 del 2013 Rv. 257151, N. 518 del 2000 Rv. 216881, N. 51736 del 2016 Rv. 268850, N. 29668 del 2014 Rv. 263217). Ciò in coerenza con l'assunto di fondo, secondo il quale ciò che rileva è l'accordo delle parti sulla pena finale, che può anche pre- scindere dai passaggi intermedi e che rende appunto irrilevanti (o, comunque, non talmente rilevanti da determinare l'illegalità dei trattamento closimetrico) le ope- razioni con le quali essa viene determinata (si v. Sez. 4, n. 1853 del 17/11/2005, dep. 2006, Federico, Rv. 233185; Sez. 4, n. 518 del 28/1/2000, Carrello, Rv. 216881; cartina al tornasole, è Sez. 6, n. 1705 del 6/5/1999, Botto, Rv. 214742, in un'ipotesi in cui, nei singoli passaggi intermedi, il calcolo effettuato aveva por- tato al superamento del limite minimo di pena edittale). 3. Dunque, nell'esegesi maturata negli anni, la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha chiarito che !a nozione di pena illegale è da ritenersi circoscritta a quella che non sia per legge irrogabile (Sez. 5, n. 45360 del 04/10/2019, Quercia, Rv. 277956; Sez. Un., n. 28910 del 2019, Rv. 276286) ovvero alla sanzione inflitta in misura illegale, tale essendo !a pena diversa, per specie, da quella che la legge stabilisce per un determinato reato, ovvero inferiore o superiore, per quantità, ai relativi limiti edittali (Sez. 6, n. 32243 del 15/07/2014, P.G. in proc. Tanzi, Rv. 260326), mentre non rileva il mero vizio del percorso argomentativo o di calcolo attraverso il quale si è giunti alla sua determinazione. Affermazioni, queste, che risultano corroborate, nella loro generale imposta- zione, da due recenti pronunce delle Sezioni Unite (Sez. Un., n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886; ed immediatamente prima, Sez. Un., n. 47182 del 31/3/2022, Savini, Rv. 283818) che, pur vertendo su questioni diverse, impingono entrambe sulla tematica della pena illegale, con illuminanti considera- zioni nelle rispettive motivazioni sul punto. Tuttavia, siamo di fronte proprio ad un caso in cui è stata irrogata una pena non legalmente irrogabile. Ed invero, per il reato di lesioni personali gravi cui all'art. 590 Cod. pen. aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale la pena applica- bile ratione temporis ai fatti di cui all'imputazione (accertati il 3/9/2019) era della reclusione da da tre mesi ad un anno o multa da euro 500 ad euro 2000. Nel caso in esame il giudice del patteggiamento, che peraltro compie un primo errore laddove ratifica un accordo che prevede la concessione delle circo- stanze attenuanti generiche e la relativa riduzione senza dare alcun conto dell'ope- rato giudizio di comparazione ex art. 69 cod. pen., è partito dal minimo edittale (mesi tre di reclusione), pena che ha ridotto a mesi due per la concessione delle circostanze attenuanti generiche e a mesi uno di reclusione cperando, come fon- datamente lamenta il ricorrente, una riduzione ex art. 444 cod. proc. pen. della metà invece che di un terzo. Si è pervenuti, pertanto, ad una pena illegale nei termini sopra ricordati, tenuto conto del minimo edittale di mesi tre di reclusione e della riduzione per le circostanze attenuanti generiche a mesi due di reclusione così come operato che, una volta che le parti avevano optato per la pena detentiva, non poteva andare al di sotto di mesi uno e giorni dieci di reclusione (ovvero mesi tre di reclusione ridotti di un terzo). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Mantova in diversa composizione per l'ulteriore corso. Così deciso
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