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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 febbraio 2022

Cassazione n. 02108/2023

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A INTERLOCUTORIA sul ricorso 9727/2022 proposto da: Comune di Acerra, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] della Giuliana 35 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] (ente risultante dalla trasformazione della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]), in persona del Direttore Generale pro tempore, domiciliata ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 494/2022 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 09/02/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]:

1. Nel 2008 il Comune di Acerra conveniva in giudizio l'Azienda idrica [OSCURATO:SOCIETA]., la Regione [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., al fine di sentir dichiarare l'inesistenza, invalidità e/o inefficacia del rapporto di fornitura o sub-fornitura idrica intrattenuto con [OSCURATO:SOCIETA]. e della cessione dei crediti intervenuta tra [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:PERSONA], nonché l'illiceità del regime tariffario applicato da [OSCURATO:SOCIETA]., con conseguente declaratoria di non debenza delle somme da quest'ultima pretese, ovvero, in subordine, di debenza degli importi effettivamente dovuti in applicazione della tariffa unica regionale pro tempore vigente o della diversa tariffa ritenuta applicabile anche ricorrendo all'art. 1339 c.c..

Chiedeva, inoltre, la condanna dell'Azienda idrica alla restituzione di quanto indebitamente percetto dal Comune, e dichiararsi la Regione, in caso di suo assenso alla fornitura e. alla tariffazione Praticate dall'[OSCURATO:SOCIETA]., tenuta a manlevare e a risarcire il Comune per l'esposizione alla maggior tariffa applicata rispetto a quella unica regionale, oltre il risarcimento dei danni e gli oneri processuali.

A sostegno delle proprie domande il Comune di Acerra deduceva che: - l'acquedotto cittadino si era rifornito per anni dall'[OSCURATO:SOCIETA].; -tale fornitura idrica non era mai stata oggetto di pattuizione contrattuale con il Comune, in quanto detta Azienda - e prima di lei l'A.M.A.N. - aveva applicato una tariffa unilateralmente determinata e non sottoposta ai controlli della Camera di Commercio previsti dalle delibere C.I.P.E. in materia di servizi idrici; -dall'ottobre del 2006 il Comune aveva affidato il servizio di distribuzione interna alla [OSCURATO:SOCIETA], collegata ad altra adduttrice della rete dell'[OSCURATO:PERSONA], di proprietà della Regione [OSCURATO:PERSONA], pagando una tariffa di euro 0,162115 a metro cubo, contro euro 0,44196 fino ad allora praticati dall'[OSCURATO:SOCIETA].; -nell'autunno del 2007 era emerso che l'acqua precedentemente fornita dall'[OSCURATO:SOCIETA]. era di provenienza dalle fonti di Cancello, appartenenti alla Regione, sicché l'Azienda si era limitata solo a vettoriare la risorsa idrica regionale per appena una decina di chilometri, e pertanto non poteva configurarsi come "fornitore", né poteva applicare alcuna tariffa, ma soltanto chiedere un contributo per i costi di vettoriamento dell'acqua; -l'[OSCURATO:SOCIETA]. aveva lucrato, invece, una maggiorazione di 28 centesimi al metro cubo, cedendo poi il credito maturato sino a tutto il terzo trimestre 2006, ammontante a complessivi euro 11.016.865,78, alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., concessionaria della Regione e mandataria della riscossione di crediti regionali per servizi idrici.

Si costituivano: l'[OSCURATO:SOCIETA]. contestando la domanda attorea in fatto e in diritto; la cessionaria società [OSCURATO:PERSONA], resistendo anch'essa alla domanda, e aderendo alle difese di [OSCURATO:SOCIETA].; la Regione [OSCURATO:PERSONA], eccependo in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva e contestando nel merito la fondatezza della domanda.

La causa veniva istruita con prova testimoniale e acquisizione documentale.

In corso di causa acquisiva efficacia di giudicato la sentenza del Tribunale di Noia n. 1660/2007, con la quale era stata dichiarata improcedibile l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei confronti del Comune di Acerra in relazione al credito azionato dall'[OSCURATO:SOCIETA]. per il pagamento di prestazioni relative alle forniture idriche in lite, e le parti convenute concordemente formulavano eccezione di giudicato in ordine alla domanda azionata nel presente giudizio.

Il primo giudice, affermata la legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] e Regione, respinta l'eccezione preliminare di giudicato, accoglieva la domanda formulata in via principale dall'attore, e, per l'effetto, dichiarava la nullità dei contratti di somministrazione nn. 563795, 582229 e 659655, con condanna dei convenuti, in solido, al pagamento delle spese di lite.

Avverso la citata pronuncia proponeva appello la società A.B.C., deducedone l'erroneità in punto di declaratoria di nullità dei contratti di fornitura (per difetto di forma scritta, di sottoscrizione, di potere rappresentativo dei firmatari), e chiedendone la riforma nel senso delle conclusioni rassegnate in primo grado.

Si 'costituiva la Regione [OSCURATO:PERSONA], 'anche per la mandataria [OSCURATO:PERSONA], aderendo all'appello di ARIN e proponendo, a sua volta, appello incidentale per la riforma della sentenza nella parte in cui in primo giudice aveva rigettato l'eccezione di giudicato.

Si costituiva altresì il Comune di Acerra, resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.

La Corte di Appello di Napoli, acquisito il fascicolo di primo grado, in accoglimento dell'appello incidentale ed in riforma della sentenza n. 8687/2017 emessa dal Tribunale di quella stessa città, assorbita ogni altra questione, ha dichiarato inammissibile la domanda (proposta dal Comune di Acerra con atto di citazione 7 maggio 2008) di accertamento della inesistenza, invalidità e/o inefficacia dei contrati in lite. 2.11 Comune di Acerra ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 494/2022 della Corte di Appello di Napoli, articolando 4 motivi.

2.1. Con il primo motivo il Comune ricorrente denunciava la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 647 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c. nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto fondata l'eccezione di giudicato esterno sollevata sulla base del decreto ingiuntivo n. 60/07 (emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Noia su istanza di ABC e divenuto definitivo nelle more del giudizio di primo grado); ed ha dichiarato inammissibile la domanda di accertamento di nullità contrattuale per mancanza di forma e condanna de quo (anche) tra le medesime parti contrattuali, senza verificare previamente la presenza delle formalità prescritte dall'art. 647 c.p.c..

Rilevava che il giudicato ha riguardo al decreto ingiuntivo n. 60/07 del Tribunale di Nola, ma che detto decreto non era stato prodotto da nessuna delle parti, per cui la Corte territoriale non ha potuto verificare se sussistessero dette formalità.

Si doleva che la corte territoriale, pur in difetto di tali verifiche, ha attribuito .al decreto ingiuntivo efficacia di cosa giudicata, opponibile nel procedimento giudiziale di accertamento della nullità dei contratti di somministrazione per cui era stata causa (e del loro rinnovo) per mancanza di prova scritta.

2.2. Con il secondo motivo denunciava la sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 634 c.p.c. nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto fondata l'eccezione di giudicato esterno con riferimento al giudizio di accertamento della nullità contrattuale per mancanza di forma e condanna de quo, pur trattandosi di giudicato formato su un decreto ingiuntivo (n. 60/07 del Tribunale di Noia), emesso tra le medesime parti contrattuali, senza verificare previamente la presenza delle formalità prescritte all'art. 645 c.p.c.

Osservava che i precedenti richiamati dalla Corte territoriale attengono principalmente alla materia locatizia e comunque riguardano sempre contratti intercorsi tra privati, mentre nel caso di specie si tratta di contratti pubblici (di fornitura idrica, per l'appunto), in cui una delle parti è un ente pubblico (il Comune di Acerra, per l'appunto), con conseguente necessità del rispetto delle forme.

Rilevava che il petitum mediato ed immediato della domanda da esso proposta in primo grado non era limitato alla mera contestazione del credito portato dal decreto ingiuntivo, ma era finalizzato ad accertare diversi e disparati profili di nullità e/o invalidità, anche parziale, dei contratti di somministrazione, nonché a chiedere una condanna (di Arin alla restituzione di quanto indebitamente versato fino a quel momento, nonché della Regione al risarcimento dei danni) e ad ottenere una pronuncia di manleva a carico della Regione in caso di accertata validità dei contratti, con la conseguenza che, a tutto concedere, il diritto consacrato, a dui agganciare la dosa giudicata, era il solo diritto di credito consacrato nel decreto.

Sottolineava che l'interesse del Comune a sentir dichiarata una volta e per tutte la nullità dei contratti di fornitura andava ben oltre al singolo credito portato dal d.i. n. 60/07, in quanto si fondava sulla necessità di evitare ulteriori e diverse richieste monitorie (poi in concreto intervenute).

Si doleva che i giudici di appello abbiano conferito al suddetto decreto forza di giudicato non soltanto in ordine al credito fatto valere, ma anche ai contratti pubblici sottesi (peraltro sicuramente nulli per difetto dei presupposti formali imposti per legge per la validità dei contratti pubblici di fornitura e loro proroga).

2.3. Con il terzo motivo denunciava la sentenza per violazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 6 della legge n. 537/1993 e ss.mm . nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto fondata l'eccezione di giudicato esterno con riferimento al giudizio di accertamento che ha avuto riguardo non soltanto la validità dei contratti ma anche la nullità dei rinnovi taciti in cui era parte un ente pubblico; ciò in violazione dell'art. 6 della legge n. 537/1993 e ss.mm .

Osservava che il decreto ingiuntivo n. 60/07, concesso sulla scorta degli originari titoli negoziali, a tutto voler concedere, poteva essere considerato giudicato idoneo a stabilire definitività ai contratti posti alla base di esso ma non poteva assurgere a ombrello di legittimità anche dei numerosi ed illegittimi rinnovi contrattuali succedutisi nel tempo.

2.4. Con il quarto motivo il Comune di Acerra denunciava la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 112, 346 e 343 c.p.c.., in combinato disposto tra loro, nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto di non dover esaminare le altre difese da esso svolte in primo grado e debitamente riproposte ex art. 346 c.p.c. in appello, in mancanza di autonomo gravame incidentale.

Si doleva che la Corte di Appello ha omesso di esaminare le altre domande che il Comune aveva formulato nell'atto introduttivo ed aveva riproposto in appello sull'erroneo presupposto che non era stato proposto autonomo gravame, senza tuttavia considerare che dette domande erano state dichiarate assorbite (e, dunque, non erano state respinte) dal giudice di primo grado, con la conseguenza che la Corte territoriale avrebbe comunque dovuto esaminarle.

3. Ha resistito con controricorso la società A.B.C. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].

La trattazione è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis 1 c.p.c.

Il Procuratore Generale presso la Corte non ha depositato conclusioni.

4. In vista dell'odierna udienza è pervenuta istanza, a firma congiunta dei Procuratori delle parti, nelle quali viene fatto presente che le parti nelle more hanno raggiunto un accordo transattivo, in vista della formalizzazione del quale chiedono rinvio della causa ad altra udienza, con conseguente rinuncia al ricorso da parte del ricorrente e con conseguente relativa accettazione da parte del controricorrente.

5. [OSCURATO:PERSONA], in conformità della richiesta dei Procuratori delle parti, rinvi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A INTERLOCUTORIA sul ricorso 9727/2022 proposto da: Comune di Acerra, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] della Giuliana 35 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] (ente risultante dalla trasformazione della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]), in persona del Direttore Generale pro tempore, domiciliata ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 494/2022 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 09/02/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. Nel 2008 il Comune di Acerra conveniva in giudizio l'Azienda idrica [OSCURATO:SOCIETA]., la Regione [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., al fine di sentir dichiarare l'inesistenza, invalidità e/o inefficacia del rapporto di fornitura o sub-fornitura idrica intrattenuto con [OSCURATO:SOCIETA]. e della cessione dei crediti intervenuta tra [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:PERSONA], nonché l'illiceità del regime tariffario applicato da [OSCURATO:SOCIETA]., con conseguente declaratoria di non debenza delle somme da quest'ultima pretese, ovvero, in subordine, di debenza degli importi effettivamente dovuti in applicazione della tariffa unica regionale pro tempore vigente o della diversa tariffa ritenuta applicabile anche ricorrendo all'art. 1339 c.c.. Chiedeva, inoltre, la condanna dell'Azienda idrica alla restituzione di quanto indebitamente percetto dal Comune, e dichiararsi la Regione, in caso di suo assenso alla fornitura e. alla tariffazione Praticate dall'[OSCURATO:SOCIETA]., tenuta a manlevare e a risarcire il Comune per l'esposizione alla maggior tariffa applicata rispetto a quella unica regionale, oltre il risarcimento dei danni e gli oneri processuali. A sostegno delle proprie domande il Comune di Acerra deduceva che: - l'acquedotto cittadino si era rifornito per anni dall'[OSCURATO:SOCIETA].; -tale fornitura idrica non era mai stata oggetto di pattuizione contrattuale con il Comune, in quanto detta Azienda - e prima di lei l'A.M.A.N. - aveva applicato una tariffa unilateralmente determinata e non sottoposta ai controlli della Camera di Commercio previsti dalle delibere C.I.P.E. in materia di servizi idrici; -dall'ottobre del 2006 il Comune aveva affidato il servizio di distribuzione interna alla [OSCURATO:SOCIETA], collegata ad altra adduttrice della rete dell'[OSCURATO:PERSONA], di proprietà della Regione [OSCURATO:PERSONA], pagando una tariffa di euro 0,162115 a metro cubo, contro euro 0,44196 fino ad allora praticati dall'[OSCURATO:SOCIETA].; -nell'autunno del 2007 era emerso che l'acqua precedentemente fornita dall'[OSCURATO:SOCIETA]. era di provenienza dalle fonti di Cancello, appartenenti alla Regione, sicché l'Azienda si era limitata solo a vettoriare la risorsa idrica regionale per appena una decina di chilometri, e pertanto non poteva configurarsi come "fornitore", né poteva applicare alcuna tariffa, ma soltanto chiedere un contributo per i costi di vettoriamento dell'acqua; -l'[OSCURATO:SOCIETA]. aveva lucrato, invece, una maggiorazione di 28 centesimi al metro cubo, cedendo poi il credito maturato sino a tutto il terzo trimestre 2006, ammontante a complessivi euro 11.016.865,78, alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., concessionaria della Regione e mandataria della riscossione di crediti regionali per servizi idrici. Si costituivano: l'[OSCURATO:SOCIETA]. contestando la domanda attorea in fatto e in diritto; la cessionaria società [OSCURATO:PERSONA], resistendo anch'essa alla domanda, e aderendo alle difese di [OSCURATO:SOCIETA].; la Regione [OSCURATO:PERSONA], eccependo in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva e contestando nel merito la fondatezza della domanda. La causa veniva istruita con prova testimoniale e acquisizione documentale. In corso di causa acquisiva efficacia di giudicato la sentenza del Tribunale di Noia n. 1660/2007, con la quale era stata dichiarata improcedibile l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei confronti del Comune di Acerra in relazione al credito azionato dall'[OSCURATO:SOCIETA]. per il pagamento di prestazioni relative alle forniture idriche in lite, e le parti convenute concordemente formulavano eccezione di giudicato in ordine alla domanda azionata nel presente giudizio. Il primo giudice, affermata la legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] e Regione, respinta l'eccezione preliminare di giudicato, accoglieva la domanda formulata in via principale dall'attore, e, per l'effetto, dichiarava la nullità dei contratti di somministrazione nn. 563795, 582229 e 659655, con condanna dei convenuti, in solido, al pagamento delle spese di lite. Avverso la citata pronuncia proponeva appello la società A.B.C., deducedone l'erroneità in punto di declaratoria di nullità dei contratti di fornitura (per difetto di forma scritta, di sottoscrizione, di potere rappresentativo dei firmatari), e chiedendone la riforma nel senso delle conclusioni rassegnate in primo grado. Si 'costituiva la Regione [OSCURATO:PERSONA], 'anche per la mandataria [OSCURATO:PERSONA], aderendo all'appello di ARIN e proponendo, a sua volta, appello incidentale per la riforma della sentenza nella parte in cui in primo giudice aveva rigettato l'eccezione di giudicato. Si costituiva altresì il Comune di Acerra, resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. La Corte di Appello di Napoli, acquisito il fascicolo di primo grado, in accoglimento dell'appello incidentale ed in riforma della sentenza n. 8687/2017 emessa dal Tribunale di quella stessa città, assorbita ogni altra questione, ha dichiarato inammissibile la domanda (proposta dal Comune di Acerra con atto di citazione 7 maggio 2008) di accertamento della inesistenza, invalidità e/o inefficacia dei contrati in lite. 2.11 Comune di Acerra ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 494/2022 della Corte di Appello di Napoli, articolando 4 motivi. 2.1. Con il primo motivo il Comune ricorrente denunciava la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 647 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c. nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto fondata l'eccezione di giudicato esterno sollevata sulla base del decreto ingiuntivo n. 60/07 (emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Noia su istanza di ABC e divenuto definitivo nelle more del giudizio di primo grado); ed ha dichiarato inammissibile la domanda di accertamento di nullità contrattuale per mancanza di forma e condanna de quo (anche) tra le medesime parti contrattuali, senza verificare previamente la presenza delle formalità prescritte dall'art. 647 c.p.c.. Rilevava che il giudicato ha riguardo al decreto ingiuntivo n. 60/07 del Tribunale di Nola, ma che detto decreto non era stato prodotto da nessuna delle parti, per cui la Corte territoriale non ha potuto verificare se sussistessero dette formalità. Si doleva che la corte territoriale, pur in difetto di tali verifiche, ha attribuito .al decreto ingiuntivo efficacia di cosa giudicata, opponibile nel procedimento giudiziale di accertamento della nullità dei contratti di somministrazione per cui era stata causa (e del loro rinnovo) per mancanza di prova scritta. 2.2. Con il secondo motivo denunciava la sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 634 c.p.c. nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto fondata l'eccezione di giudicato esterno con riferimento al giudizio di accertamento della nullità contrattuale per mancanza di forma e condanna de quo, pur trattandosi di giudicato formato su un decreto ingiuntivo (n. 60/07 del Tribunale di Noia), emesso tra le medesime parti contrattuali, senza verificare previamente la presenza delle formalità prescritte all'art. 645 c.p.c. Osservava che i precedenti richiamati dalla Corte territoriale attengono principalmente alla materia locatizia e comunque riguardano sempre contratti intercorsi tra privati, mentre nel caso di specie si tratta di contratti pubblici (di fornitura idrica, per l'appunto), in cui una delle parti è un ente pubblico (il Comune di Acerra, per l'appunto), con conseguente necessità del rispetto delle forme. Rilevava che il petitum mediato ed immediato della domanda da esso proposta in primo grado non era limitato alla mera contestazione del credito portato dal decreto ingiuntivo, ma era finalizzato ad accertare diversi e disparati profili di nullità e/o invalidità, anche parziale, dei contratti di somministrazione, nonché a chiedere una condanna (di Arin alla restituzione di quanto indebitamente versato fino a quel momento, nonché della Regione al risarcimento dei danni) e ad ottenere una pronuncia di manleva a carico della Regione in caso di accertata validità dei contratti, con la conseguenza che, a tutto concedere, il diritto consacrato, a dui agganciare la dosa giudicata, era il solo diritto di credito consacrato nel decreto. Sottolineava che l'interesse del Comune a sentir dichiarata una volta e per tutte la nullità dei contratti di fornitura andava ben oltre al singolo credito portato dal d.i. n. 60/07, in quanto si fondava sulla necessità di evitare ulteriori e diverse richieste monitorie (poi in concreto intervenute). Si doleva che i giudici di appello abbiano conferito al suddetto decreto forza di giudicato non soltanto in ordine al credito fatto valere, ma anche ai contratti pubblici sottesi (peraltro sicuramente nulli per difetto dei presupposti formali imposti per legge per la validità dei contratti pubblici di fornitura e loro proroga). 2.3. Con il terzo motivo denunciava la sentenza per violazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 6 della legge n. 537/1993 e ss.mm . nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto fondata l'eccezione di giudicato esterno con riferimento al giudizio di accertamento che ha avuto riguardo non soltanto la validità dei contratti ma anche la nullità dei rinnovi taciti in cui era parte un ente pubblico; ciò in violazione dell'art. 6 della legge n. 537/1993 e ss.mm . Osservava che il decreto ingiuntivo n. 60/07, concesso sulla scorta degli originari titoli negoziali, a tutto voler concedere, poteva essere considerato giudicato idoneo a stabilire definitività ai contratti posti alla base di esso ma non poteva assurgere a ombrello di legittimità anche dei numerosi ed illegittimi rinnovi contrattuali succedutisi nel tempo. 2.4. Con il quarto motivo il Comune di Acerra denunciava la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 112, 346 e 343 c.p.c.., in combinato disposto tra loro, nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto di non dover esaminare le altre difese da esso svolte in primo grado e debitamente riproposte ex art. 346 c.p.c. in appello, in mancanza di autonomo gravame incidentale. Si doleva che la Corte di Appello ha omesso di esaminare le altre domande che il Comune aveva formulato nell'atto introduttivo ed aveva riproposto in appello sull'erroneo presupposto che non era stato proposto autonomo gravame, senza tuttavia considerare che dette domande erano state dichiarate assorbite (e, dunque, non erano state respinte) dal giudice di primo grado, con la conseguenza che la Corte territoriale avrebbe comunque dovuto esaminarle. 3. Ha resistito con controricorso la società A.B.C. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. La trattazione è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis 1 c.p.c. Il Procuratore Generale presso la Corte non ha depositato conclusioni. 4. In vista dell'odierna udienza è pervenuta istanza, a firma congiunta dei Procuratori delle parti, nelle quali viene fatto presente che le parti nelle more hanno raggiunto un accordo transattivo, in vista della formalizzazione del quale chiedono rinvio della causa ad altra udienza, con conseguente rinuncia al ricorso da parte del ricorrente e con conseguente relativa accettazione da parte del controricorrente. 5. [OSCURATO:PERSONA], in conformità della richiesta dei Procuratori delle parti, rinvi
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