CassazionedecretoSezione 5Decisione del 21 gennaio 2025
Cassazione n. 07689/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 24787 / 20 1 6 propost o da : Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma è domiciliata alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , presso i difensori domiciliatari nel giudizio di secondo grado; –intimati – [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 24787/2016a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA]Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] -VENEZIA n. 448 / 201 6 , depositat a in data 24 / 3 /20 1 6 ; Udita la relazione della caus a svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camer a di consiglio del 21 gennaio 2025 ; Fatti di causa In seguito ad una verifica in cui era rilevata la violazione della normativa sul monitoraggio fiscale di cui al d.l. n. 167/90, nonché l’infedele dichiarazione in relazione alla presunzione di cui all’art. 6 del detto decreto, l’Agenzia delle Entrate emise gli atti impositivi per l’accertamento della maggiore imposta dovuta e le relative sanzioni a carico di [OSCURATO:PERSONA] (avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2008) e di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (atti di contestazione delle sanzioni relativi all’anno d’imposta 2007). I contribuenti impugnarono con distinti ricorsi tali atti dinanzi alla C.T.P. di Vicenza, deducendo la mancanza della delega di firma e, nel merito, il difetto di prova della pretesa impositiva. Nel contraddittorio con l’Ufficio, la C.T.P. rigettò i ricorsi. Su appello dei contribuenti, la C.T.R. del Veneto riformò la sentenza di primo grado esclusivamente con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], annullando nei suoi confronti l’atto impositivo e di contestazione delle sanzioni. Avverso la sentenza di appello, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. I contribuenti sono rimasti intimati. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le r.g. n. 24787/2016a.c. 21/1/2025Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] parti in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per aver omesso l’esame di varie circostanze rappresentate dall’amministrazione sia in primo che in secondo grado, oltre che nell’avviso di accertamento notificato alla contribuente Turlea in relazione all’anno d’imposta 2008: l’esistenza del c/c n. 2126-6 presso la [OSCURATO:PERSONA] ed Artigiana di Brendola, da cui originarono movimenti di capitali all’estero per l’anno 2008; la cointestazione di tale conto corrente ai coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sin dal dicembre 2007; la movimentazione da parte della Turlea, nel corso del 2008, di capitale da e verso l’estero; l’esistenza di un saldo all’[OSCURATO:DATA_NASCITA] di euro 1.051.016 tra le movimentazioni da e verso l’estero effettuate su tale conto corrente; l’omesso deposito della documentazione relativa al conto corrente estero, destinatario dei flussi di capitale dal conto corrente italiano. La C.T.R. non avrebbe esaminato i suddetti fatti relativi all’anno d’imposta 2008, con riferimento al quale esisteva una ripresa fiscale a carico della Turleasulla quale la C.T.R. non avrebbe pronunciato. 1.1. Il motivo è fondato. Sebbene la censura sidovesse far valere per error in procedendo, sub specie di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., considerato che nel giudizio tributario, strutturato quale giudizio impugnatorio con una cognizione estesa al rapporto, l’editio actionis è costituita da gli atti impugnati in prime cure (Cass., Sez. T , Sentenza n. 15849 del 12/07/2006), il motivo ben specifica le ragioni della censura, sicché, anche se erroneamente rubricato, una volta riqualificato, può essere scrutinato nel merito. Orbene, la sentenza impugnata non si è pronunciata sull’avviso di accertamento relativo al 2008, nonostante che avesse indica to, nell’intestazione, tra gli atti impugnati, anche l’avviso di accertamento in parola. r.g. n. 24787/2016a.c. 21/1/2025Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], l’Agenzia, nel motivo in esame, si è premurata di indicare gli atti difensivi con i quali i rilievi di fatto posti a base della ripresa fiscale per il 2008 erano stati devoluti alla cognizione sia della C.T.P. che della C.T.R. 2.Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 4 del d.l. n. 167 del 1990, convertito, con modificazioni, nella legge n. 227 del 1990, 2697 e 2727 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. ” , in relazione all’atto di contestazione delle sanzioni per l’anno d’imposta 2007 nei confronti della Turlea, l’Agenzia ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto infondato l’atto di contestazione delle sanzioni nei confronti della Turlea in relazione all’anno 2007, deducendo che anche il soggetto che ha la disponibilità di fatto di somme investite all’estero ha l’obbligo di indicare nella propria dichiarazione dei redditi gli investimenti all’estero e/o le attività estere di natura finanziaria. Ha dedotto ancora l’Agenzia che, pur dopo la modificazione, ad opera della legge n. 97 del 2013, delle disposizioni concernenti il monitoraggio fiscalecontenute nel d.l. n. 167/90, conv. in l. n. 227/90, con la conseguente eliminazione dell’obbligo di dichiarare i trasferimenti da e verso l’estero di denaro o certificati o titoli, rimane comunque l’obbligo di dichiarare il possesso di attività finanziarie all’estero, obbligo al quale la Turlea non avrebbe adempiuto visto che, così come era stato dedotto, oltre che nell’atto di contestazione delle sanzioni, sia in primo che in secondo grado, nel 2007 la Turlea e il coniugeerano cointestatari di un conto corrente dal quale erano state movimentate somme relative ad investimenti esteri; tali movimenti sarebbero stati effettuati anche dalla Turlea, cointestataria del conto; nessuna prova sarebbe stata offerta dai contribuenti coniugi che le attività finanziarie estere erano riconducibili al solo Ceretta e che il conto corrente italiano fosse di esclusiva titolarità del Ceretta; dal pvc r.g. n. 24787/2016a.c. 21/1/2025Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] risulterebbe che la Turlea dal 27/2/2004 al 19/12/2008 fosse stata rappresentante legale della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. 2.1. Il motivo è fondato. E’ la stessa sentenza impugnata ad affermare che nel dicembre 2007 la Turleaera divenuta cointestataria del conto corrente insieme con il marito. Non si comprende, inoltre, cosa significhi l’espressione “per ragioni di comodità” con riferimento alla contitolarità di un conto corrente, né cosa significhi l’espressione “di fatto non ha praticamente operato direttamente nel 2007”: al fine dell’adempimento dell’obbligo dichiarativo, posto a base dell’atto di contestazione delle sanzioni, rileva, come correttamente rappresentato dall’Agenzia, la mera disponibilità delleattività finanziarie estere e delle somme rivenienti da esse, a prescindere dalla circostanza che la cointestataria su quel conto corrente abbia o meno concretamente operato. 3.Il terzo motivo, espressamente proposto in subordine, è assorbito. 4. Il ricorso è accolto, la sentenza impugnata è cassata e la causa è rinviata, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione. P.Q.M. Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Giustizi