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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 febbraio 2024

Cassazione n. 27103/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da L.A. l, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] dal Tribunale di Bari il 22/12/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Bari ha respinto il riesame proposto avverso l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, in data 11 dicembre 2023, ha applicato all'indagato L.A. la misura degli arresti domiciliari.

La misura è stata sostituita in data 8 febbraio 2024 dall'obbligo di dimora nel comune di Bari-Carbonara, rafforzato dal divieto di comunicare con la persona offesa con qualsiasi mezzo, anche telematico.

Secondo il provvisorio atto imputativo L.A. ha posto in essere condotte maltrattanti nei confronti della moglie L. L. , imponendole reiterate vessazioni, sostanziatesi in insulti e in aggressioni fisiche determinative di lesioni personali.

2. Ha proposto ricorso l'indagato, a mezzo del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], in cui articola quattro doglianze, di seguito sintetizzate nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo si deduce violazione dell'art. 143 cod. proc. pen. e dell'art. 6 Convenzione EDU, per la mancata nomina di un interprete di lingua russa nel corso del procedimento di riesame, nonché per l'omessa traduzione, nella medesima lingua, dell'ordinanza reiettiva del riesame oggetto di ricorso.

2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 273 cod. proc. pen., per assenza di gravità indiziaria in ordine agli elementi dell'abitualità e persistenza delle condotte vessatorie ascritte all'indagato.

2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione dell'art. 275 cod. proc. pen., in quanto difetterebbero le esigenze cautelari assunte a presupposto della misura, tenuto conto dell'età avanzata del ricorrente, prossimo al compimento del settantesimo anno di età, e della sua incensuratezza

2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione dell'art. 125 cod. proc. pen., data l'omessa motivazione in ordine alla invocata applicazione della misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa.

3. Il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso.

4. Il procedimento è stato trattato in forma scritta, in mancanza di richiesta di discussione orale formulata nei termini di legge. _ 9 Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato per le ragioni e nei limiti di seguito enunciati.

2. Ai fini del decidere, giova premettere che il tema del diritto alla traduzione degli atti in favore dell'indagato o imputato alloglotta è stato di recente affrontato dalla Corte, nella sua massima espressione nomofilattica, con riferimento alla ordinanza genetica della custodia cautelare in carcere.

Le Sezioni Unite, con sentenza n. 15069 del 27/10/2023, dep. 2024, Niecko, hanno affermato che l'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di un imputato o indagato alloglotta, ove sia già emerso che questi non conosce la lingua italiana, è affetta, in caso di mancata traduzione, da nullità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 143 e 292 cod. proc. pen.; ove, invece, tale condizione non sia già emersa, l'ordinanza custodiale non tradotta è valida fino al momento in cui risulti la mancata conoscenza di detta lingua, che comporta l'obbligo di traduzione del provvedimento in un congruo termine.

La mancata traduzione determina, secondo le Sezioni Unite, la nullità dell'intera sequenza di atti processuali compiuti sino a quel momento, in essa compresa l'ordinanza di custodia cautelare. [OSCURATO:PERSONA] ha individuato, dunque, il dato di discrimina nella emersione della mancata conoscenza della lingua italiana, perché solo dal momento in cui tale condizione dell'indagato sia acquisita dall'autorità giudiziaria, la omessa traduzione è suscettibile di riverberarsi sulla sequenza procedimentale, invalidandola.

Le diverse ricadute che, sugli atti del procedimento, può avere l'omissione del medesimo incombente procedurale si spiegano in ragione del rilievo che l'obbligo di tradurre l'atto processuale non sorge per il solo fatto che l'imputato non sia un cittadino italiano, ma necessita della prova inequivocabile, presente agli atti in possesso del giudice, che lo stesso non conosca la lingua italiana, come del resto già aveva affermato una risalente e consolidata giurisprudenza (Sez.

U, n. 5052 del 24/09/2003, dep. 2004, Zalagaitis, Rv. 226717-01).

3. Tanto premesso, ritiene il Collegio che il modello di ragionamento elaborato dalle Sezioni Unite nella citata decisione, con specifico riguardo alla ordinanza cautelare genetica, non possa essere applicato negli stessi termini al provvedimento reiettivo del riesame, specialmente nel caso - come quello al vaglio - in cui, essendo stata già tradotta l'ordinanza applicativa della cautela personale, la traduzione del provvedimento del Tribunale della libertà sia funzionale, più che all'esigenza, già assicurata, dell'indagato di avere contezza dell'atto imputativo in una lingua a lui comprensibile, essenzialmente alla sua impugnazione.

4. Deve, invece, darsi continuità al principio come declinato da Sez. 1, n. 5856 del 10/1/2024, Sleman, Rv. 285759- 01, che, richiamando Sez. 5, n. 10993 del 05/12/2019, Chanaa, Rv. 278883 - 01, ha ritenuto che la mancata traduzione in una lingua nota all'indagato alloglotta che non conosce la lingua italiana dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di riesame avverso un provvedimento applicativo di misura cautelare personale non ne determina la nullità, comportando esclusivamente che i termini per la proposizione del ricorso per cassazione decorrono dal momento in cui il soggetto abbia effettiva conoscenza del contenuto del provvedimento.

Non è invero ravvisabile alcuna violazione, né erronea applicazione dell'art. 143 cod. proc. pen., posto che il d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32, nel riformulare tale disposizione, non ha inserito l'ordinanza del Tribunale del riesame nel catalogo dei provvedimenti espressamente individuati nel comma 2 dello stesso articolo, per i quali deve senz'altro ritenersi obbligatoria la traduzione.

L'esclusione, è stato osservato, risponde a criteri di ragionevolezza, in quanto l'ordinanza del tribunale resa ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. non comprime "ah origine" la libertà personale, ma costituisce una conferma processuale del provvedimento attraverso il quale siffatta limitazione venne geneticamente determinata (in tal senso, Sez. 1, n. 17905 del 19/01/2015, Koval, Rv. 263318; Sez. 6, n. 50766 de112/11/2014, Awoh, Rv. 261537).

Per tali ragioni, il provvedimento in oggetto nemmeno può essere ricondotto al novero degli altri atti di cui all'art. 143, comma 3, cod. proc. pen., i quali possono essere ritenuti - eventualmente su richiesta dell'imputato o del suo difensore, ma anche su iniziativa della stessa autorità procedente - essenziali alla conoscenza e alla comprensione delle accuse che sostanziano l'addebito.

Simmetricamente, non può infine ritenersi integrata una violazione della garanzia convenzionale di cui all'art. 6 Convenzione EDU, preordinata al pieno ed effettivo esercizio dei diritti difensivi, perché la traduzione della ordinanza in questione non appare indispensabile al fine di soddisfare gli obiettivi di piena informazione e conoscenza, la cui realizzazione anche la Convenzione europea riferisce espressamente al contenuto delle "accuse" a carico dell'imputato.

5. Tale soluzione non appare in contrasto con quanto affermato, in un' ottica di massima espansione delle tutele processuali - ma in ambito diverso da quello della cautela personale - da questa stessa Sezione, là dove si è evidenziato che l'omessa traduzione del decreto di citazione in appello all'imputato alloglotta che non comprende la lingua italiana integra una nullità di ordine generale a regime intermedio.

Il presupposto logico argomentativo di quella decisione è che l'obbligo di traduzione degli atti, previsto dall'art. 143 cod. proc. pen., non è solo funzionale ad informare l'imputato dell'accusa a suo carico - finalità estranea alla "vocatio in iudicium" che interviene in una fase avanzata della progressione procedimentale - ma è anche inteso a garantire, in tal caso: a) l'effettività della sua partecipazione al procedimento; b) l'esplicazione della difesa in forma diretta e personale.

Prerogative, queste, che, strettamente correlate all'esercizio dei diritti difensivi, la pronuncia in disamina ha ritenuto debbano essere entrambe consentite anche nel giudizio di appello (Sez. 6, n. 3993 del 30/11/2023, dep. 2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286113 - 01).

6. Il ricorso deve essere pertanto accolto relativamente alla omessa traduzione dell'ordinanza di rigetto del riesame, trattandosi di un incombente preliminare rispetto alla trattazione delle ulteriori questioni in questa Sede dedotte.

Di contro, la ulteriore doglianza relativa alla "omessa nomina di un interprete di lingua russa" durante la procedura di riesame non può avere seguito perché formulata in termini del tutto generici, non essendosi chiarito se il ricorrente abbia partecipato a tale udienza o se la nomina fosse necessaria ai fini della mera traduzione del suo epilogo processuale.

7. Conclusivamente, assorbito ogni ulteriore motivo di ricorso, la persistente attualità del termine per proporre l'impugnazione impone di disporre l'annullamento della ordinanza impugnata, al solo fine di consentire di procedere alla sua traduzione, con rinvio al Tribunale di Bari, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen., perché disponga tale incombente ai fini dell'eventuale ulteriore corso.

PQM Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata limitatamente alla sua omessa traduzione e dispone trasmetter

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da L.A. l, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] dal Tribunale di Bari il 22/12/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Bari ha respinto il riesame proposto avverso l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, in data 11 dicembre 2023, ha applicato all'indagato L.A. la misura degli arresti domiciliari. La misura è stata sostituita in data 8 febbraio 2024 dall'obbligo di dimora nel comune di Bari-Carbonara, rafforzato dal divieto di comunicare con la persona offesa con qualsiasi mezzo, anche telematico. Secondo il provvisorio atto imputativo L.A. ha posto in essere condotte maltrattanti nei confronti della moglie L. L. , imponendole reiterate vessazioni, sostanziatesi in insulti e in aggressioni fisiche determinative di lesioni personali. 2. Ha proposto ricorso l'indagato, a mezzo del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], in cui articola quattro doglianze, di seguito sintetizzate nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si deduce violazione dell'art. 143 cod. proc. pen. e dell'art. 6 Convenzione EDU, per la mancata nomina di un interprete di lingua russa nel corso del procedimento di riesame, nonché per l'omessa traduzione, nella medesima lingua, dell'ordinanza reiettiva del riesame oggetto di ricorso. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 273 cod. proc. pen., per assenza di gravità indiziaria in ordine agli elementi dell'abitualità e persistenza delle condotte vessatorie ascritte all'indagato. 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione dell'art. 275 cod. proc. pen., in quanto difetterebbero le esigenze cautelari assunte a presupposto della misura, tenuto conto dell'età avanzata del ricorrente, prossimo al compimento del settantesimo anno di età, e della sua incensuratezza 2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione dell'art. 125 cod. proc. pen., data l'omessa motivazione in ordine alla invocata applicazione della misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa. 3. Il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. Il procedimento è stato trattato in forma scritta, in mancanza di richiesta di discussione orale formulata nei termini di legge. _ 9 Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato per le ragioni e nei limiti di seguito enunciati. 2. Ai fini del decidere, giova premettere che il tema del diritto alla traduzione degli atti in favore dell'indagato o imputato alloglotta è stato di recente affrontato dalla Corte, nella sua massima espressione nomofilattica, con riferimento alla ordinanza genetica della custodia cautelare in carcere. Le Sezioni Unite, con sentenza n. 15069 del 27/10/2023, dep. 2024, Niecko, hanno affermato che l'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di un imputato o indagato alloglotta, ove sia già emerso che questi non conosce la lingua italiana, è affetta, in caso di mancata traduzione, da nullità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 143 e 292 cod. proc. pen.; ove, invece, tale condizione non sia già emersa, l'ordinanza custodiale non tradotta è valida fino al momento in cui risulti la mancata conoscenza di detta lingua, che comporta l'obbligo di traduzione del provvedimento in un congruo termine. La mancata traduzione determina, secondo le Sezioni Unite, la nullità dell'intera sequenza di atti processuali compiuti sino a quel momento, in essa compresa l'ordinanza di custodia cautelare. [OSCURATO:PERSONA] ha individuato, dunque, il dato di discrimina nella emersione della mancata conoscenza della lingua italiana, perché solo dal momento in cui tale condizione dell'indagato sia acquisita dall'autorità giudiziaria, la omessa traduzione è suscettibile di riverberarsi sulla sequenza procedimentale, invalidandola. Le diverse ricadute che, sugli atti del procedimento, può avere l'omissione del medesimo incombente procedurale si spiegano in ragione del rilievo che l'obbligo di tradurre l'atto processuale non sorge per il solo fatto che l'imputato non sia un cittadino italiano, ma necessita della prova inequivocabile, presente agli atti in possesso del giudice, che lo stesso non conosca la lingua italiana, come del resto già aveva affermato una risalente e consolidata giurisprudenza (Sez. U, n. 5052 del 24/09/2003, dep. 2004, Zalagaitis, Rv. 226717-01). 3. Tanto premesso, ritiene il Collegio che il modello di ragionamento elaborato dalle Sezioni Unite nella citata decisione, con specifico riguardo alla ordinanza cautelare genetica, non possa essere applicato negli stessi termini al provvedimento reiettivo del riesame, specialmente nel caso - come quello al vaglio - in cui, essendo stata già tradotta l'ordinanza applicativa della cautela personale, la traduzione del provvedimento del Tribunale della libertà sia funzionale, più che all'esigenza, già assicurata, dell'indagato di avere contezza dell'atto imputativo in una lingua a lui comprensibile, essenzialmente alla sua impugnazione. 4. Deve, invece, darsi continuità al principio come declinato da Sez. 1, n. 5856 del 10/1/2024, Sleman, Rv. 285759- 01, che, richiamando Sez. 5, n. 10993 del 05/12/2019, Chanaa, Rv. 278883 - 01, ha ritenuto che la mancata traduzione in una lingua nota all'indagato alloglotta che non conosce la lingua italiana dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di riesame avverso un provvedimento applicativo di misura cautelare personale non ne determina la nullità, comportando esclusivamente che i termini per la proposizione del ricorso per cassazione decorrono dal momento in cui il soggetto abbia effettiva conoscenza del contenuto del provvedimento. Non è invero ravvisabile alcuna violazione, né erronea applicazione dell'art. 143 cod. proc. pen., posto che il d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32, nel riformulare tale disposizione, non ha inserito l'ordinanza del Tribunale del riesame nel catalogo dei provvedimenti espressamente individuati nel comma 2 dello stesso articolo, per i quali deve senz'altro ritenersi obbligatoria la traduzione. L'esclusione, è stato osservato, risponde a criteri di ragionevolezza, in quanto l'ordinanza del tribunale resa ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. non comprime "ah origine" la libertà personale, ma costituisce una conferma processuale del provvedimento attraverso il quale siffatta limitazione venne geneticamente determinata (in tal senso, Sez. 1, n. 17905 del 19/01/2015, Koval, Rv. 263318; Sez. 6, n. 50766 de112/11/2014, Awoh, Rv. 261537). Per tali ragioni, il provvedimento in oggetto nemmeno può essere ricondotto al novero degli altri atti di cui all'art. 143, comma 3, cod. proc. pen., i quali possono essere ritenuti - eventualmente su richiesta dell'imputato o del suo difensore, ma anche su iniziativa della stessa autorità procedente - essenziali alla conoscenza e alla comprensione delle accuse che sostanziano l'addebito. Simmetricamente, non può infine ritenersi integrata una violazione della garanzia convenzionale di cui all'art. 6 Convenzione EDU, preordinata al pieno ed effettivo esercizio dei diritti difensivi, perché la traduzione della ordinanza in questione non appare indispensabile al fine di soddisfare gli obiettivi di piena informazione e conoscenza, la cui realizzazione anche la Convenzione europea riferisce espressamente al contenuto delle "accuse" a carico dell'imputato. 5. Tale soluzione non appare in contrasto con quanto affermato, in un' ottica di massima espansione delle tutele processuali - ma in ambito diverso da quello della cautela personale - da questa stessa Sezione, là dove si è evidenziato che l'omessa traduzione del decreto di citazione in appello all'imputato alloglotta che non comprende la lingua italiana integra una nullità di ordine generale a regime intermedio. Il presupposto logico argomentativo di quella decisione è che l'obbligo di traduzione degli atti, previsto dall'art. 143 cod. proc. pen., non è solo funzionale ad informare l'imputato dell'accusa a suo carico - finalità estranea alla "vocatio in iudicium" che interviene in una fase avanzata della progressione procedimentale - ma è anche inteso a garantire, in tal caso: a) l'effettività della sua partecipazione al procedimento; b) l'esplicazione della difesa in forma diretta e personale. Prerogative, queste, che, strettamente correlate all'esercizio dei diritti difensivi, la pronuncia in disamina ha ritenuto debbano essere entrambe consentite anche nel giudizio di appello (Sez. 6, n. 3993 del 30/11/2023, dep. 2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286113 - 01). 6. Il ricorso deve essere pertanto accolto relativamente alla omessa traduzione dell'ordinanza di rigetto del riesame, trattandosi di un incombente preliminare rispetto alla trattazione delle ulteriori questioni in questa Sede dedotte. Di contro, la ulteriore doglianza relativa alla "omessa nomina di un interprete di lingua russa" durante la procedura di riesame non può avere seguito perché formulata in termini del tutto generici, non essendosi chiarito se il ricorrente abbia partecipato a tale udienza o se la nomina fosse necessaria ai fini della mera traduzione del suo epilogo processuale. 7. Conclusivamente, assorbito ogni ulteriore motivo di ricorso, la persistente attualità del termine per proporre l'impugnazione impone di disporre l'annullamento della ordinanza impugnata, al solo fine di consentire di procedere alla sua traduzione, con rinvio al Tribunale di Bari, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen., perché disponga tale incombente ai fini dell'eventuale ulteriore corso. PQM Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata limitatamente alla sua omessa traduzione e dispone trasmetter
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