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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 05535/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 29/10/2020 della Corte di appello di Brescia, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio che ha concluso per l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Con sentenza n. 2949 del 29 marzo 2021 la Corte di appello di Brescia - decidendo su rinvio della Corte di cassazione (Sez. 2 n. 17575 del 28 febbraio 2020) - ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati ex artt. 56, 81, comma 2, e 629, comma 2, cod., pen. (capo A), 110 e 648 cod. pen. (capo F), 624, 625 e 61 n. 7 cod. pen. (capo H), 110 e 648 cod. pen. (capo I) descritti nelle imputazioni, ma ha rideterminato la pena avendo la Corte di cassazione rilevato la prescrizione del reato di cui al capo B (artt. 10, 12 e 14 legge 14 ottobre 1974 n. 497), operante limitatamente a una delle fattispecie, il porto d'arma da sparo, comprese nell'imputazione perché per l'altra, la detenzione di arma da sparo, non essendo stata proposta impugnazione, si era già formato il giudicato sulla condanna.

2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi riportati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1 Con il primo motivo si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nell'avere la Corte di appello considerato più grave la condotta di detenzione di arma rispetto a quella di porto d'arma perché sarebbe durata più a lungo, ma trascurando che il legislatore ha previsto pene edittali più elevate per la seconda e, per altro verso, fondandosi su un assunto (quello della maggiore durata della detenzione rispetto al porto) non provato dai contenuti delle conversazioni intercettate.

2.2. Con il secondo motivo si deduce mancanza della motivazione circa la assunta maggiore durata della detenzione illecita dell'arma da sparo rispetto al suo porto.

2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione degli artt. 133 e 84 cod. pen. per non avere ravvisato l'assorbimento della condotta di detenzione dell'arma da sparo in quella del porto della stessa arma e, comunque, per avere disconosciuto la maggiore gravità del porto d'arma da sparo rispetto alla sua mera detenzione così da conseguentemente ampliare la misura della rideterminazione della pena per la sopravvenuta prescrizione del reato di porto d'arma da sparo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il delitto di porto illegale assorbe per continenza quello di detenzione, escludendone il concorso materiale, solo se la detenzione dell'arma è iniziata contestualmente al porto dell'arma e risulta provato che l'arma non era stata in precedenza detenuta: in mancanza di tale prova il giudice di merito non può che attenersi al criterio logico della normale anteriorità della detenzione rispetto al porto (Sez. 1, n. 27343 del 04/03/2021, Amato, Rv. 281668; Sez. 6, n. 46778 del 9/07/2015, Coscione, Rv. 255489; Sez. n. 18410 del 9/04/2013, Vestita, Rv. 255687).

2. Nel caso in esame, nella precedente sentenza della Corte di cassazione che ha disposto il giudizio di rinvio si è osservato che la detenzione illecita dell'arma è stata ritenuta provata sulla base di alcune intercettazioni dalle quali si desume che [OSCURATO:PERSONA] cedette a [OSCURATO:PERSONA] una pistola calibro 9x21, mediante un tale Alessandro e, in particolare, che la conversazione del 7 gennaio 2010, svoltasi all'interno dell'autovettura di [OSCURATO:PERSONA], tra questi e l'acquirente, mostra che Guastalegname si doleva con lui di non essere stato fornito di munizioni dello stesso calibro della pistola.

Emerge, tuttavia, dalla prima sentenza emessa dalla Corte di appello di Brescia 1'8 febbraio 2019 (p. 14) e poi annullata dalla Corte di cassazione, che vi furono incontri prodromici a un incontro fra il ricorrente e Gustalegname (conversazioni del 30 e del 31 dicembre 2009) e che il 31 dicembre 2009 l'arma era già stata consegnata all'acquirente che si dolse con [OSCURATO:PERSONA] per il fatto che non era corredata da proiettili pertenenti.

Su questa base nella predetta sentenza viene considerato che vi fu uno iato temporale, seppur breve, fra la richiesta dell'arma, avvenuta il 30 settembre 2009, e la sua consegna all'acquirente, avvenuta il giorno successivo, che «dimostra la pregressa disponibilità dell'arma da parte di [OSCURATO:PERSONA]» e offre riscontro fattuale al «criterio logico della normale anteriorità della detenzione rispetto al porto», così da escludere l'assorbimento del reato di detenzione in quello di porto (p. 17).

L'argomentazione adottata nella sentenza non risulta viziata da manifesta illogicità e va rilevato che la questione dell'assorbimento del reato di detenzione in quello di porto non fu sollevata nel primo ricorso in cassazione che, quanto al capo B delle imputazioni, si concentrò soltanto sulla questione relativa alla natura del luogo della consegna dell'arma.

Non a caso la precedente sentenza di questa Corte ha trattato soltanto tale questione registrando espressamente l'assenza di ricorso relativamente al reato di detenzione dell'arma (p 8), evidenziata anche dalla sentenza impugnata (p. 5).

In definitiva, correttamente, alla luce del criterio di ricostruzione dei fatti indicato dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione e di quanto rilevato in fatto nella precedente sentenza della Corte di appello, la sentenza impugnata ha ritenuto che la condotta di detenzione dell'arma non coincise temporalmente con quella di porto.

Pertanto, nella fattispecie, il reato di detenzione di arma non può ritenersi assorbito in quello di porto della stessa arma e inammissibili risultano i motivi di ricorso sul punto.

2. Sotto altro aspetto, deve rilevarsi che la sentenza con cui la Seconda sezione di questa Corte ha rinviato per il residuo giudizio alla Corte di appello di Brescia ha considerato non potersi escludere (sulla base delle risultanze indicate nella precedente sentenza della Corte di appello che ha annullato), che il porto della pistola oggetto del capo B fosse avvenuto in luogo privato e non aperto al pubblico, così da configurarsi la contravvenzione di cui all'art. 699 cod. pen.

La Corte di cassazione ha precisato che tale disposizione (contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza annullata) è applicabile anche alle armi comuni da sparo non portate in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

In altri termini, ha riqualificato il porto d'armi, oggetto del capo B, ex art. 699 cod. pen., osservando che esso non è stato del tutto sostituito dalla successiva normativa contenuta nelle leggi 2 ottobre 1967 n. 895 e 14 ottobre 1974 n. 497 ma, come esplicitamente chiarito dall'art. 40, legge 18 aprile 1975 n. 110, continua a vigere nella parte non diversamente regolata dalle successive disposizioni, sicché, nel caso di armi proprie, tra cui sono da ricomprendere quelle da sparo ex art. 585, comma 1, n. 1, cod. pen., il loro porto senza licenza, quando avviene in luogo pubblico o aperto al pubblico è sanzionato dagli artt. 12 e, eventualmente, 14 (nel caso di armi comuni) della legge 14 ottobre 1974 n. 497 citata, mentre se avviene in luogo privato, ma fuori dalla abitazione o delle sue appartenenze, è sanzionato dall'art. 699 cod. pen. che descrive una contravvenzione («porto abusivo di armi)», per la quale vale una tipologia di pena differente da quella valevole per il delitto di detenzione di arma contestato nel capo B assieme al porto di arma estintosi per prescrizione.

Ne deriva che il computo effettuato dalla Corte di appello nella sentenza impugnata per scorporare la pena da ascrivere al reato estinto per prescrizione va rivisitato, nell'ambito delle valutazioni discrezionali che competono al giudice di merito, tenendo conto della diversità tipologica delle pene.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Brescia.

Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

Così deciso il 26/10/2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 29/10/2020 della Corte di appello di Brescia, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio che ha concluso per l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con sentenza n. 2949 del 29 marzo 2021 la Corte di appello di Brescia - decidendo su rinvio della Corte di cassazione (Sez. 2 n. 17575 del 28 febbraio 2020) - ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati ex artt. 56, 81, comma 2, e 629, comma 2, cod., pen. (capo A), 110 e 648 cod. pen. (capo F), 624, 625 e 61 n. 7 cod. pen. (capo H), 110 e 648 cod. pen. (capo I) descritti nelle imputazioni, ma ha rideterminato la pena avendo la Corte di cassazione rilevato la prescrizione del reato di cui al capo B (artt. 10, 12 e 14 legge 14 ottobre 1974 n. 497), operante limitatamente a una delle fattispecie, il porto d'arma da sparo, comprese nell'imputazione perché per l'altra, la detenzione di arma da sparo, non essendo stata proposta impugnazione, si era già formato il giudicato sulla condanna. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi riportati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1 Con il primo motivo si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nell'avere la Corte di appello considerato più grave la condotta di detenzione di arma rispetto a quella di porto d'arma perché sarebbe durata più a lungo, ma trascurando che il legislatore ha previsto pene edittali più elevate per la seconda e, per altro verso, fondandosi su un assunto (quello della maggiore durata della detenzione rispetto al porto) non provato dai contenuti delle conversazioni intercettate. 2.2. Con il secondo motivo si deduce mancanza della motivazione circa la assunta maggiore durata della detenzione illecita dell'arma da sparo rispetto al suo porto. 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione degli artt. 133 e 84 cod. pen. per non avere ravvisato l'assorbimento della condotta di detenzione dell'arma da sparo in quella del porto della stessa arma e, comunque, per avere disconosciuto la maggiore gravità del porto d'arma da sparo rispetto alla sua mera detenzione così da conseguentemente ampliare la misura della rideterminazione della pena per la sopravvenuta prescrizione del reato di porto d'arma da sparo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il delitto di porto illegale assorbe per continenza quello di detenzione, escludendone il concorso materiale, solo se la detenzione dell'arma è iniziata contestualmente al porto dell'arma e risulta provato che l'arma non era stata in precedenza detenuta: in mancanza di tale prova il giudice di merito non può che attenersi al criterio logico della normale anteriorità della detenzione rispetto al porto (Sez. 1, n. 27343 del 04/03/2021, Amato, Rv. 281668; Sez. 6, n. 46778 del 9/07/2015, Coscione, Rv. 255489; Sez. n. 18410 del 9/04/2013, Vestita, Rv. 255687). 2. Nel caso in esame, nella precedente sentenza della Corte di cassazione che ha disposto il giudizio di rinvio si è osservato che la detenzione illecita dell'arma è stata ritenuta provata sulla base di alcune intercettazioni dalle quali si desume che [OSCURATO:PERSONA] cedette a [OSCURATO:PERSONA] una pistola calibro 9x21, mediante un tale Alessandro e, in particolare, che la conversazione del 7 gennaio 2010, svoltasi all'interno dell'autovettura di [OSCURATO:PERSONA], tra questi e l'acquirente, mostra che Guastalegname si doleva con lui di non essere stato fornito di munizioni dello stesso calibro della pistola. Emerge, tuttavia, dalla prima sentenza emessa dalla Corte di appello di Brescia 1'8 febbraio 2019 (p. 14) e poi annullata dalla Corte di cassazione, che vi furono incontri prodromici a un incontro fra il ricorrente e Gustalegname (conversazioni del 30 e del 31 dicembre 2009) e che il 31 dicembre 2009 l'arma era già stata consegnata all'acquirente che si dolse con [OSCURATO:PERSONA] per il fatto che non era corredata da proiettili pertenenti. Su questa base nella predetta sentenza viene considerato che vi fu uno iato temporale, seppur breve, fra la richiesta dell'arma, avvenuta il 30 settembre 2009, e la sua consegna all'acquirente, avvenuta il giorno successivo, che «dimostra la pregressa disponibilità dell'arma da parte di [OSCURATO:PERSONA]» e offre riscontro fattuale al «criterio logico della normale anteriorità della detenzione rispetto al porto», così da escludere l'assorbimento del reato di detenzione in quello di porto (p. 17). L'argomentazione adottata nella sentenza non risulta viziata da manifesta illogicità e va rilevato che la questione dell'assorbimento del reato di detenzione in quello di porto non fu sollevata nel primo ricorso in cassazione che, quanto al capo B delle imputazioni, si concentrò soltanto sulla questione relativa alla natura del luogo della consegna dell'arma. Non a caso la precedente sentenza di questa Corte ha trattato soltanto tale questione registrando espressamente l'assenza di ricorso relativamente al reato di detenzione dell'arma (p 8), evidenziata anche dalla sentenza impugnata (p. 5). In definitiva, correttamente, alla luce del criterio di ricostruzione dei fatti indicato dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione e di quanto rilevato in fatto nella precedente sentenza della Corte di appello, la sentenza impugnata ha ritenuto che la condotta di detenzione dell'arma non coincise temporalmente con quella di porto. Pertanto, nella fattispecie, il reato di detenzione di arma non può ritenersi assorbito in quello di porto della stessa arma e inammissibili risultano i motivi di ricorso sul punto. 2. Sotto altro aspetto, deve rilevarsi che la sentenza con cui la Seconda sezione di questa Corte ha rinviato per il residuo giudizio alla Corte di appello di Brescia ha considerato non potersi escludere (sulla base delle risultanze indicate nella precedente sentenza della Corte di appello che ha annullato), che il porto della pistola oggetto del capo B fosse avvenuto in luogo privato e non aperto al pubblico, così da configurarsi la contravvenzione di cui all'art. 699 cod. pen. La Corte di cassazione ha precisato che tale disposizione (contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza annullata) è applicabile anche alle armi comuni da sparo non portate in luoghi pubblici o aperti al pubblico. In altri termini, ha riqualificato il porto d'armi, oggetto del capo B, ex art. 699 cod. pen., osservando che esso non è stato del tutto sostituito dalla successiva normativa contenuta nelle leggi 2 ottobre 1967 n. 895 e 14 ottobre 1974 n. 497 ma, come esplicitamente chiarito dall'art. 40, legge 18 aprile 1975 n. 110, continua a vigere nella parte non diversamente regolata dalle successive disposizioni, sicché, nel caso di armi proprie, tra cui sono da ricomprendere quelle da sparo ex art. 585, comma 1, n. 1, cod. pen., il loro porto senza licenza, quando avviene in luogo pubblico o aperto al pubblico è sanzionato dagli artt. 12 e, eventualmente, 14 (nel caso di armi comuni) della legge 14 ottobre 1974 n. 497 citata, mentre se avviene in luogo privato, ma fuori dalla abitazione o delle sue appartenenze, è sanzionato dall'art. 699 cod. pen. che descrive una contravvenzione («porto abusivo di armi)», per la quale vale una tipologia di pena differente da quella valevole per il delitto di detenzione di arma contestato nel capo B assieme al porto di arma estintosi per prescrizione. Ne deriva che il computo effettuato dalla Corte di appello nella sentenza impugnata per scorporare la pena da ascrivere al reato estinto per prescrizione va rivisitato, nell'ambito delle valutazioni discrezionali che competono al giudice di merito, tenendo conto della diversità tipologica delle pene. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Brescia. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso il 26/10/2021 [OSCURATO:PERSONA]
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