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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 45975/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2022 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], nonché le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputata, il quale si è riportato al ricorso chiedendo anche che il reato sia dichiarato estinto per prescrizione; ritenuto che il motivo di ricorso, con cui genericamente si contesta la sussistenza della prova di penale responsabilità dell'imputata, sulla base della diversa lettura dei dati processuali o di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre: Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (Si vedano le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; osservato che la doglianza relativa al trattamento sanzionatorio è generica per indeterminatezza perché è priva dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; considerato, infine, che l'evidenziata inammissibilità del ricorso, non consentendo il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, preclude, perciò, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata (1'11 settembre 2022) successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266-01; Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463-01; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricorni, Rv. 228349-01)., rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in da

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2022 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], nonché le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputata, il quale si è riportato al ricorso chiedendo anche che il reato sia dichiarato estinto per prescrizione; ritenuto che il motivo di ricorso, con cui genericamente si contesta la sussistenza della prova di penale responsabilità dell'imputata, sulla base della diversa lettura dei dati processuali o di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre: Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (Si vedano le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; osservato che la doglianza relativa al trattamento sanzionatorio è generica per indeterminatezza perché è priva dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; considerato, infine, che l'evidenziata inammissibilità del ricorso, non consentendo il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, preclude, perciò, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata (1'11 settembre 2022) successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266-01; Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463-01; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricorni, Rv. 228349-01)., rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in da
Sentenza Cassazione n. 45975/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris