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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34220/2026

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il 24/01/1978 avverso la sentenza del 21/10/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso (6596/26) proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe (relativa al reato di cui all'art. 341-bis cod. pen.); esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuta l'inammissibilità del ricorso: (i) il primo motivo è generico e manifestamente infondato: le due sentenze di merito - cd. doppia conforme - permettono di riscontrare l'esistenza di una congrua motivazione in ordine al nesso che lega l'attività del pubblico ufficiale alla formulazione delle frasi oltraggiose (che assumono rilievo non solo durante il compimento dell'attività d'ufficio, ma anche ove pronunciate "a causa" di quest'ultima); (li) il secondo motivo è generico e manifestamente infondato: la Corte territoriale ha correttamente valutato che la frase oltraggiosa abbia esorbitato dal legittimo esercizio di critica, attribuendo al teste e operatore di polizia giudiziaria la patente di "bugiardo", uso a "scrivere il falso"; (iii) il primo motivo è generico e manifestamente infondato: le due sentenze di merito - cd. doppia conforme - permettono di riscontrare l'esistenza di una congrua motivazione in ordine alla presenza di può persone e alla loro possibilità di percepire le frasi oltraggiose (si veda soprattutto il contesto descritto nella sentenza di primo grado, pag.4, richiamato dalla Corte territoriale); (iv) il quarto motivo - in cui si deduce un travisamento della prova - è manifestamente generico e aspecifico e propone una rivalutazione del fatto, inammissibile in sede di legittimità a fronte di una motivazione congrua e non manifestamente illogica; (v) il quinto motivo è generico e manifestamente infondato, perché la Corte territoriale ha offerto congrua e adeguata motivazione sulle ragioni per cui non è stata applicata la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto; (vi) il sesto motivo - sul trattamento sanzionatorio - è generico e manifestamente infondato: la Corte territoriale, evocando gli indici dell'art. 133 cod. pen. ha offerto adeguata motivazione sulle ragioni che l'hanno indotta a confermare una pena prossima a quella minima edittale ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

D P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
il 24/01/1978 avverso la sentenza del 21/10/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso (6596/26) proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe (relativa al reato di cui all'art. 341-bis cod. pen.); esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuta l'inammissibilità del ricorso: (i) il primo motivo è generico e manifestamente infondato: le due sentenze di merito - cd. doppia conforme - permettono di riscontrare l'esistenza di una congrua motivazione in ordine al nesso che lega l'attività del pubblico ufficiale alla formulazione delle frasi oltraggiose (che assumono rilievo non solo durante il compimento dell'attività d'ufficio, ma anche ove pronunciate "a causa" di quest'ultima); (li) il secondo motivo è generico e manifestamente infondato: la Corte territoriale ha correttamente valutato che la frase oltraggiosa abbia esorbitato dal legittimo esercizio di critica, attribuendo al teste e operatore di polizia giudiziaria la patente di "bugiardo", uso a "scrivere il falso"; (iii) il primo motivo è generico e manifestamente infondato: le due sentenze di merito - cd. doppia conforme - permettono di riscontrare l'esistenza di una congrua motivazione in ordine alla presenza di può persone e alla loro possibilità di percepire le frasi oltraggiose (si veda soprattutto il contesto descritto nella sentenza di primo grado, pag.4, richiamato dalla Corte territoriale); (iv) il quarto motivo - in cui si deduce un travisamento della prova - è manifestamente generico e aspecifico e propone una rivalutazione del fatto, inammissibile in sede di legittimità a fronte di una motivazione congrua e non manifestamente illogica; (v) il quinto motivo è generico e manifestamente infondato, perché la Corte territoriale ha offerto congrua e adeguata motivazione sulle ragioni per cui non è stata applicata la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto; (vi) il sesto motivo - sul trattamento sanzionatorio - è generico e manifestamente infondato: la Corte territoriale, evocando gli indici dell'art. 133 cod. pen. ha offerto adeguata motivazione sulle ragioni che l'hanno indotta a confermare una pena prossima a quella minima edittale ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. D P.Q.M
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