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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 03304/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2020 del TRIBUNALE di CHIETIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 4 dicembre 2020 il Tribunale di Chieti ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. b) C.d.S., convertendo la pena in lavori di pubblica utilità.

2. Avverso la sentenza propone ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di L'Aquila facendo valere la violazione del dell'art. 186, commi 2 lett. b) e 9 bis C.d.S. per avere il giudice omesso di applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, come prevista dalla disposizione.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso la Corte di cassazione conclude per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione sulla sanzione amministrativa accessoria.

4. Il ricorso va accolto.

L'art. 186, comma 2 lett. b) prevede che all'accertamento del reato consegue, in ogni caso, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno.

La sanzione va applicata anche nell'ipotesi di patteggiamento "con cui si procede comunque all'accertamento del reato, sia pure sui generis, essendo fondato sulla descrizione del fatto reato, nei suoi elementi, soggettivo ed oggettivo, contenuta nel capo d'imputazione, e non contestata dalle parti nel formulare la richiesta, perché stimata rispondente al vero o, quanto meno, non contestabile" (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 50060 del 04/10/2017, Rv. 271326, in motivazione; Sez. 4, n. 27931 del 05/05/2005, Rv. 232015).

5. Deve, pertanto, essere disposto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'omessa applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, disponendone l'applicazione per la durata di mesi sei, potendo determinarsi la stessa sanzione nel minimo, avuto riguardo al fatto che la sanzione penale è stata determinata nel minimo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza limitatamente alla omessa applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sanzione che applica per la durata di mesi sei. , --\ Così dè9so il 17/12/2021 \ u•,, .

Il C igliere estensore • . '5,s-i,. [OSCURATO:PERSONA] ente . • ‘',.- • POSTTATQ.[OSCURATO:PERSONA] Ma uirala din D at la Ferranti ,-, & 2.2Z

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2020 del TRIBUNALE di CHIETIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 4 dicembre 2020 il Tribunale di Chieti ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. b) C.d.S., convertendo la pena in lavori di pubblica utilità. 2. Avverso la sentenza propone ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di L'Aquila facendo valere la violazione del dell'art. 186, commi 2 lett. b) e 9 bis C.d.S. per avere il giudice omesso di applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, come prevista dalla disposizione. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso la Corte di cassazione conclude per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione sulla sanzione amministrativa accessoria. 4. Il ricorso va accolto. L'art. 186, comma 2 lett. b) prevede che all'accertamento del reato consegue, in ogni caso, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. La sanzione va applicata anche nell'ipotesi di patteggiamento "con cui si procede comunque all'accertamento del reato, sia pure sui generis, essendo fondato sulla descrizione del fatto reato, nei suoi elementi, soggettivo ed oggettivo, contenuta nel capo d'imputazione, e non contestata dalle parti nel formulare la richiesta, perché stimata rispondente al vero o, quanto meno, non contestabile" (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 50060 del 04/10/2017, Rv. 271326, in motivazione; Sez. 4, n. 27931 del 05/05/2005, Rv. 232015). 5. Deve, pertanto, essere disposto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'omessa applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, disponendone l'applicazione per la durata di mesi sei, potendo determinarsi la stessa sanzione nel minimo, avuto riguardo al fatto che la sanzione penale è stata determinata nel minimo. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza limitatamente alla omessa applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sanzione che applica per la durata di mesi sei. , --\ Così dè9so il 17/12/2021 \ u•,, . Il C igliere estensore • . '5,s-i,. [OSCURATO:PERSONA] ente . • ‘',.- • POSTTATQ.[OSCURATO:PERSONA] Ma uirala din D at la Ferranti ,-, & 2.2Z
Sentenza Cassazione n. 03304/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris