CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27814/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Bologna ha confermato la condanna, resa dal Tribunale in sede nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 75 d. lgs. n. 159 del 6 settembre 2011, alla pena di mesi dieci di reclusione, esclusa la recidiva, con la diminuente per il rito abbreviato. 2. Ritenuto che il primo motivo dedotto devolve censura inammissibile in sede di legittimità in quanto prospetta una lettura alternativa, in fatto, delle fonti di prova, smentita dalla lettura del provvedimento censurato che specifica che, nel caso al vaglio, la violazione delle prescrizioni inerenti la misura di sicurezza in atto a carico dell'odierno ricorrente, non è stata soltanto quella di non uscire di casa la sera dopo una certa ora, ma specificamente è stata indicata la condotta di allontanamento dal comune di residenza (Prato), essendo stato trovato il ricorrente nel comune di Bologna. 2.1. Rilevato, infatti, che la pronuncia della Corte cost., invocata dal ricorrente, non attiene al caso in esame, tenuto conto che con la sentenza n. 25 del 2019 è stata dichiarata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 75, comma 2, del d. Igs. n. 159 del 2011, nella parte in cui prevede come delitto la violazione degli obblighi e delle prescrizioni inerenti la misura della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno ove consistente nell'inosservanza delle prescrizioni di "vivere onestamente" e di "rispettare le leggi". 2.2. Considerato che il secondo motivo di ricorso è reiterativo di identico motivo di appello, cui la Corte territoriale ha risposto con ragionamento non manifestamente illogico e non apparente, avendo specificato non solo la descrizione della condotta incriminata, ma anche la concreta modalità di attuazione di detta condotta, consistita nell'allontanamento per circa cento chilometri dal comune di residenza, alla guida di vettura senza patente in orario (ore 2,30) non prossimo a quello a partire dal quale era tenuto a trattenersi presso l'abitazione. 2.3.Rilevato, infine, che comunque, si prospetta una censura in fatto diretta ad ottenere la rivisitazione del giudizio svolto dal giudice di merito circa la insussistenza della speciale tenuità dell'offesa, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., inibita in sede di legittimità. 3. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C