CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 agosto 2021
Cassazione n. 18370/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato,a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BENEVENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe, emesso in data 11 agosto 2021, il Tribunale di Benevento, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile "l'istanza", così definita l'opposizione avverso il provvedimento reso dallo stesso Tribunale il 20 luglio 2021 di conferma del dissequestro, senza accoglimento della domanda di [OSCURATO:PERSONA] di restituzione a lei del denaro sottoposto a sequestro il 27 giugno 2016, poi dissequestrato con la sentenza resa il 22 giugno 2021, che aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato ascrittogli. 1.1. Il 27 giugno 2016, in esecuzione del provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento, era stata sequestrata nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], sita in [OSCURATO:PERSONA], la complessiva somma di euro 137.650,00 rinvenuta in casa sua e ritenuta a lui riconducibile, anche se, nel contesto della perquisizione finalizzata al sequestro, [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito che quel denaro contante apparteneva a sua moglie [OSCURATO:PERSONA], in quel frangente non presente in casa. 1.2. Con la sentenza del 22 giugno 2021, che aveva definito il procedimento instaurato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Benevento aveva assolto l'imputato e disposto il dissequestro e la restituzione del denaro all'avente diritto. 1.3. [OSCURATO:PERSONA], con istanza depositata il 14 luglio 2021, aveva chiesto al Tribunale di disporre la restituzione dell'importo di euro 137.650,00, oggetto del dissequestro, in suo favore, deducendo di essere l'unica titolare di quel numerano, come aveva detto lo stesso [OSCURATO:PERSONA] al momento del sequestro e come questi aveva ribadito con firma per adesione in calce a tale domanda. 1.4. Il Tribunale, con il succitato provvedimento reso inaudita altera parte il 20 luglio 2021, non aveva accolto l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA], limitandosi a confermare il dissequestro in favore dell'avente diritto, come da sentenza del 22 giugno 2021, e osservando che il sequestro era avvenuto presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], quando questi aveva la disponibilità della relativa somma, mentre l'istante Pezzano non vantava alcuna titolarità di quel denaro, essendo assente una controversia su quel bene, dovendo, pertanto, escludersi, allo stato, l'instaurazione del procedimento innanzi al giudice civile e potendo [OSCURATO:PERSONA], in assenza di vincoli, disporre del suddetto denaro. 1.5. [OSCURATO:PERSONA], con il susseguente atto del 3 agosto 2021, aveva proposto opposizione avverso quel provvedimento osservando che: contrariamente a quanto aveva ritenuto il Tribunale, la casa nella quale era stato rinvenuto e sequestrato il denaro era di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e in essa abitavano tanto [OSCURATO:PERSONA] quanto lei, moglie convivente del medesimo; era indimostrato che, all'atto del sequestro, [OSCURATO:PERSONA] avesse la piena disponibilità del denaro, risultando anzi il contrario dalle dichiarazioni da lui rese immediatamente, essendo in quel frangente [OSCURATO:PERSONA] assente per motivi di lavoro; quanto al riferimento alla mancata prova della proprietà della somma in capo alla deducente, essendo coniugi lei e [OSCURATO:PERSONA], non avrebbe potuto non annettersi il dovuto rilievo alle dichiarazioni del marito e, poi, avrebbe dovuto considerarsi l'ulteriore elemento costituito dall'accertamento fiscale che aveva posto a carico di [OSCURATO:PERSONA] la titolarità di quella e di altre somme di denaro, pari ad euro 339.350,00, di redditi non dichiarati. 1.6. Il Tribunale, con provvedimento reso nuovamente inaudita altera parte in data 11 agosto 2021, esaminata la documentazione, ha considerato "che il mezzo di gravame è irrituale" e ha dichiarato inammissibile l'istanza. 2. Avverso quest'ultimo provvedimento ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] chiedendone l'annullamento sulla scorta di due motivi. 2.1. Con il primo motivo, si lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza di motivazione e la violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., in relazione all'art. 111 Cost. Premesso che il vizio di totale mancanza della motivazione è sanzionato da nullità assoluta, la ricorrente sostiene che nel caso in esame il provvedimento impugnato ha del tutto omesso di dar conto delle ragioni che lo hanno sorretto con riferimento alla ritenuta irritualità dell'opposizione. 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza degli artt. 676, comma 1, e 667, comma 4, cod. proc. pen. La difesa evidenzia che l'opposizione avverso il primo provvedimento emesso il 20 luglio 2021 dal Tribunale de plano non era affatto irrituale, in quanto essa rispondeva ai paradigmi fissati dalla richiamata normativa, trattandosi dell'atto previsto dalla legge, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., espressamente richiamato nell'epigrafe, per contestare la fondatezza del suddetto provvedimento che non aveva tenuto conto della titolarità proprietaria in capo a [OSCURATO:PERSONA] del denaro oggetto del vincolo cautelare: a fronte di tale opposizione, pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto procedere nei modi e nelle forme di cui all'art. 666 cod. proc. pen., invece che dichiarare, ancora de plano, l'inammissibilità per irritualità della stessa. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, in quanto le previsioni in tema di procedimento esecutivo relativo alla restituzione di beni sequestrati (artt. 676 e 667, comma 4, cod. proc. pen.) apparivano essere state rispettate dalla parte, essendo stata proposta opposizione avanti allo stesso giudice avverso il primo provvedimento, senza che l'irritualità del mezzo di gravame appaia essere stata in altro modo spiegata nel provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso si rivela fondato con primario riguardo alla questione posta con il secondo motivo, peraltro connessa con quella esposta nel primo motivo. 2. L'esame degli atti, imposto dalla natura della doglianza, conferma che il giudice dell'esecuzione, a fronte dell'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il primo provvedimento - di diniego della restituzione in suo favore dell'importo già oggetto di dissequestro - emesso de plano, opposizione espressamente proposta ex art. 667, comma 4, in relazione all'art. 676 cod. proc. pen., ha dichiarato inammissibile quella che ha qualificato "l'istanza", senza instaurare il previo contraddittorio e adducendo una non meglio spiegata irritualità del gravame. 2.1. Invero, secondo la linea esegetica ritenuta più persuasiva dal Collegio, allorquando l'istanza di provvedimento del giudice dell'esecuzione avente ad oggetto una delle altre competenze di cui all'art. 676 cod. proc. pen. venga respinta de plano, ai sensi dell'art. 667, comma quarto, cod. proc. pen., e tale soggetto proponga opposizione, il giudice dell'esecuzione è tenuto all'instaurazione del contraddittorio tra le parti, ai sensi dell'art. 666, commi 3 e 4, cod. proc. pen., a pena di nullità assoluta dell'ordinanza che definisce il procedimento, per omesso avviso all'interessato e, comunque, per assenza del difensore in un caso in cui ne è obbligatoria la presenza. Si è, in tal senso, condivisibilmente osservato che il giudice dell'opposizione deve procedere secondo le formalità previste dall'art. 666, commi 3 e 4, cod. proc. pen., senza poter replicare, in questa fase, il provvedimento inaudita altera parte, pure contemplato dal comma 2 della stessa norma, dato che questa specifica disposizione si riferisce alla "richiesta" che venga ritenuta "manifestamente infondata" oppure integrante una "mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi". Il riferimento alla "richiesta" impone, quindi, di ritenere identificabile con essa esclusivamente quella costituita dall'istanza iniziale con cui viene domandato il provvedimento esecutivo, non anche l'opposizione avverso il provvedimento reso inaudita altera parte, opposizione che, dunque, apre, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. (in relazione all'art. 676 cod. proc. pen.), la nuova fase, da esitarsi ai sensi del richiamato art. 666 cod. proc. pen., ma secondo il rito contemplante il contraddittorio fra le parti, previsto ai commi 3 e 4 della norma (in tal senso Sez. 1, n. 13952 del 05/02/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281061 - 01; Sez. 1, n. 18691 del 10/06/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269504 - 01; Sez. 1, n. 4467 del 25/11/1991, dep. 1992, Tedesco, Rv. 188856 - 01). Ciò, naturalmente, ove il giudice dell'esecuzione non rilevi una causa di inammissibilità dell'atto di opposizione in quanto tale (in particolare, per essere stato, lo stesso, proposto dopo la maturazione del termine decadenziale di quindi giorni a far data dalla comunicazione o dalla notificazione dell'ordinanza emessa inaudita altera parte). 2.2. Il Tribunale, nel caso in esame, ha emesso il provvedimento seguito all'opposizione senza la previa instaurazione del contraddittorio e non ha fatto riferimento ad alcuna specifica causa di inammissibilità dell'opposizione in quanto tale, ma ha affermato, con una motivazione dal carattere così sincretico da risultare puramente assertivo, l'irritualità di quello che ha definito il mezzo di gravame. A fronte della proposizione dell'opposizione prevista dal rito, quindi, il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento impugnato, ha integrato la causa di nullità costituita dall'omessa instaurazione del previo contraddittorio, per di più senza che dal mero riferimento, inserito nella motivazione del provvedimento stesso, all'irritualità del mezzo sia obiettivamente desumibile la ragione di tale esito. 3. Sono, di conseguenza, ineludibili - con l'accoglimento del secondo motivo di ricorso, anche in connessione con la questione posta con la prima doglianza - l'annullamento del provvedimento impugnato e il rinvio al Tribunale di Benevento per il nuovo giudizio, da svolgersi dopo la retta instaurazione del contraddittorio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Benevento. Co