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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 27 marzo 2025

Cassazione n. 26463/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto dei 01/04/2025 del GIUD.

SORVEGLIANZA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG. [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Magistrato di sorveglianza di Bari ha respinto l'istanza, proposta da [OSCURATO:PERSONA], sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare in Conversano C.da Civaro n. 10/C presso l'abitazione della sorella [OSCURATO:PERSONA], di autorizzazione a trasferirsi presso la propria abitazione, rilevando l'inidoneità del domicilio, come risultante dalla nota dei CC di Conversano del 27/03/2025.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto reclamo ex art. 35 bis comma 4 0.P., riqualificato dal Tribunale di sorveglianza quale ricorso per cassazione, contestando la decisione assunta dal Magistrato.

Si censura l'ordinanza impugnata in quanto si contesta la ritenuta inidoneità del domicilio, come emergente dalla nota dei Carabinieri del 27/03/2025, poiché si ritiene errata l'affermazione secondo cui l'abitazione, di proprietà dell'[OSCURATO:PERSONA], non è più assegnata a [OSCURATO:PERSONA], padre convivente, il quale ha a sua volta si trova detenuto presso la casa circondariale di Livorno, ove dovrà espiare una condanna irrevocabile di oltre 10 anni di reclusione.

Il ricorrente contesta la procedura esecutiva di rilascio, avviata dall'[OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale civile di Bari, ritenendo che non vi sia alcuna preclusione a che il ricorrente possa tornare ad abitare in via Isernia n. 2, in Conversano.

3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. la difesa del ricorrente ha depositato memoria con la quale ha chiesto d'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per l'assorbente ragione che l'impugnazione è stata proposta con atto sottoscritto da un difensore che non risulta iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

Occorre ribadire che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.), da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale: la relativa causa di inammissibilità integra un vizio originario dell'atto, che lo rende inidoneo alla finalità processuale perseguita e che osta alla valida instaurazione del giudizio di •impugnazione, anche quando si tratti, come nel caso in esame, di un reclamo ex art. 35 bis comma 4 ord. pen. , riqualificato in ricorso per cassazione, (trattandosi del solo mezzo ordinario di impugnazione esperibile avverso i provvedimenti adottati dal magistrato di sorveglianza a seguito di richieste di modifica delle modalità di esecuzione della detenzione domiciliare, come affermato da Sez. 1, n. 52134 del 07/11/2019, Z., Rv. 277884 - 01), e che non potrebbe essere sanato nemmeno dal successivo conseguimento da parte del difensore della specifica abilitazione richiesta, né dai motivi nuovi che fossero presentati da un difensore cassazionista (ovvero dall'imputato personalmente) dopo la scadenza del termine per impugnare (Sez. 1 n. 33272 del 27/06/2013, Rv. 256998).

2. Il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile; segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma pecuniaria che pare congruo determinare in euro 3.000,00, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto dei 01/04/2025 del GIUD. SORVEGLIANZA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG. [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Magistrato di sorveglianza di Bari ha respinto l'istanza, proposta da [OSCURATO:PERSONA], sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare in Conversano C.da Civaro n. 10/C presso l'abitazione della sorella [OSCURATO:PERSONA], di autorizzazione a trasferirsi presso la propria abitazione, rilevando l'inidoneità del domicilio, come risultante dalla nota dei CC di Conversano del 27/03/2025. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto reclamo ex art. 35 bis comma 4 0.P., riqualificato dal Tribunale di sorveglianza quale ricorso per cassazione, contestando la decisione assunta dal Magistrato. Si censura l'ordinanza impugnata in quanto si contesta la ritenuta inidoneità del domicilio, come emergente dalla nota dei Carabinieri del 27/03/2025, poiché si ritiene errata l'affermazione secondo cui l'abitazione, di proprietà dell'[OSCURATO:PERSONA], non è più assegnata a [OSCURATO:PERSONA], padre convivente, il quale ha a sua volta si trova detenuto presso la casa circondariale di Livorno, ove dovrà espiare una condanna irrevocabile di oltre 10 anni di reclusione. Il ricorrente contesta la procedura esecutiva di rilascio, avviata dall'[OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale civile di Bari, ritenendo che non vi sia alcuna preclusione a che il ricorrente possa tornare ad abitare in via Isernia n. 2, in Conversano. 3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. la difesa del ricorrente ha depositato memoria con la quale ha chiesto d'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per l'assorbente ragione che l'impugnazione è stata proposta con atto sottoscritto da un difensore che non risulta iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Occorre ribadire che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.), da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale: la relativa causa di inammissibilità integra un vizio originario dell'atto, che lo rende inidoneo alla finalità processuale perseguita e che osta alla valida instaurazione del giudizio di •impugnazione, anche quando si tratti, come nel caso in esame, di un reclamo ex art. 35 bis comma 4 ord. pen. , riqualificato in ricorso per cassazione, (trattandosi del solo mezzo ordinario di impugnazione esperibile avverso i provvedimenti adottati dal magistrato di sorveglianza a seguito di richieste di modifica delle modalità di esecuzione della detenzione domiciliare, come affermato da Sez. 1, n. 52134 del 07/11/2019, Z., Rv. 277884 - 01), e che non potrebbe essere sanato nemmeno dal successivo conseguimento da parte del difensore della specifica abilitazione richiesta, né dai motivi nuovi che fossero presentati da un difensore cassazionista (ovvero dall'imputato personalmente) dopo la scadenza del termine per impugnare (Sez. 1 n. 33272 del 27/06/2013, Rv. 256998). 2. Il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile; segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma pecuniaria che pare congruo determinare in euro 3.000,00, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa
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