CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 dicembre 1965
Cassazione n. 11704/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 21/01/1973 avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE di APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile "Curatela fallimentare [OSCURATO:SOCIETA].", che ha chiesto di confermare la sentenza impugnata; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile "Curatela fallimentare [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso ovvero di rigettarlo; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per gli imputati, che ha chiesto di accogliere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 9 luglio 2021 dalla Corte di appello di Messina, che - per quanto qui di interesse - ha riformato limitatamente al trattamento sanzionatorio la decisione del Tribunale di Messina che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di associazione per delinquere e di bancarotta fraudolenta distrattiva, relativa alla società "Sicil. Com . [OSCURATO:SOCIETA]." e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di associazione per delinquere, di ricettazione, di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, relative alle società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." (dichiarata fallita il 21 giugno 2012) e "[OSCURATO:SOCIETA]." (dichiarata fallita il 28 maggio 2013). 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo dei loro difensori di fiducia. I ricorsi, sebbene proposti con separati atti, propongono motivi sostanzialmente analoghi. 2.1 Con un primo motivo, deducono i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale. I ricorrenti sostengono che i reati di bancarotta andrebbero diversamente qualificati e ricondotti all'ambito applicativo della fattispecie prevista dall'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, atteso che, nel caso in esame, non vi erano creditori delle società fallite diversi dall'erario, «se non per un ammontare insignificante rispetto a quello contestato». Sotto altro profilo, sostengono che i giudici di merito, pur non condividendo la qualificazione giuridica prospettata dal ricorrente, nel determinare l'entità della pena, avrebbero comunque dovuto tenere conto «della somiglianza tra le due fattispecie incriminatrici» e «parametrare» la sanzione concretamente applicata per la bancarotta ai limiti edittali previsti dall'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000. Così come, sempre nella determinazione del trattamento sanzionatorio, avrebbero dovuto tenere conto della pena rispetto alla quale il Pubblico ministero aveva prestato il consenso nella fase delle indagini preliminari, anche se poi il patteggiamento non era stato definito. 2.2. Con un secondo motivo, deducono i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 62-bis e 62, comma 1, n. 6, cod. pen. Contestano il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e dell'attenuante del risarcimento del danno.[OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 1.1. Il primo motivo di entrambi i ricorsi, in tutte le censure nelle quali si articola, è inammissibile. La censura relativa alla qualificazione giuridica del fatto è priva di specificità, perché meramente reiterativa di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 27 e 28 della sentenza), con le quali i ricorrenti non si sono effettivamente confrontati. La Corte di appello ha correttamente rilevato che: le due fattispecie astratte si distinguono nettamente, per il soggetto-autore degli illeciti (nel primo caso, tutti i contribuenti, nel secondo, soltanto gli imprenditori falliti) e per il loro differente elemento psicologico; la distrazione posta in essere in pregiudizio dei creditori della fallita, anche se realizzata in danno dell'erario, quando finalizzata al fallimento, posta in essere in vista di esso o da questo seguita, è pacificamente ricondotta nell'ambito applicativo dell'art. 216 legge fall.; l'unico dubbio che al riguardo potrebbe sussistere è relativo a un eventuale concorso di tale reato con quello previsto dall'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000 (cfr. Sez. 5, n. 35591 del 20/06/2017, Fagioli, Rv. 270810; Sez. 5, n. 1843 del 10/11/2011, Mazzieri, Rv. 253479), che, nel caso in esame, non veniva in rilievo per difetto di contestazione di quest'ultima fattispecie. Sempre con riferimento alla medesima censura, ma sotto altro profilo, va rilevato che, dalla sentenza impugnata e dallo stesso ricorso, emerge che oltre all'erario vi erano anche altri creditori, anche se per importi non particolarmente rilevanti. Manifestamente infondate sono le censure relative al trattamento sanzionatorio, atteso che prospettano questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Rv. 238851), come nel caso di specie (cfr. pagine 32 e 33 della sentenza impugnata). Va rilevato che nella "rubrica" del primo motivo di ricorso viene fatto riferimento a una non meglio precisata <<questione di legittimità costituzionale», che, tuttavia, non viene in alcun modo specificata né tantomeno illustrata. Non essendo state neppure indicate le norme censurate, la questione non può essere neppure valutata, risultando del tutto inammissibile. 1.2. Il secondo motivo è inammissibile. Esso, in entrambe le censure nelle quali si articola, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 31 e 32 della sentenza), con le quali i ricorrenti non si sono effettivamente confrontati. La Corte di appello, con riferimento alle attenuanti generiche, ha ritenuto che esse non potessero essere riconosciute in ragione della gravità delle condotte, della spregiudicatezza mostrata dagli imputati, dalla reiterazione dei reati e dall'ingente danno cagionato ai creditori. Con riferimento all'altra attenuante invocata dai ricorrenti, ha evidenziato che non risultava provato che, per iniziativa degli imputati e prima del giudizio, il danno fosse stato integralmente risarcito. Al riguardo, va ribadito che: per la consolidata giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa; <<ai fini della configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., il risarcimento del danno deve essere integrale, ossia comprensivo della totale riparazione di ogni effetto dannoso, e la valutazione in ordine alla corrispondenza fra transazione e danno spetta al giudice, che può anche disattendere, con adeguata motivazione, ogni dichiarazione satisfattiva resa dalla parte lesa» (Sez. 2, n. 51192 del 13/11/2019, C., Rv. 278368). 2. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. I ricorrenti, altresì, sono tenuti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile assistita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che vanno liquidate complessivamente in euro 3.500,00, oltre accessori di legge, nonché quelle sostenute dalla parte civile assistita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Messina. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile assistita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 3.500,00, oltre accessori di legge, nonché dalla parte civile assistita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], ammessa al patrocinio a spese dello stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Messina, con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83