CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 febbraio 2023
Cassazione n. 11715/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13898/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentat a e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA].- SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]’ATTIVITA’ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N. 71, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ERCOLE che l a rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la SENTENZAdella CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIAn.731/2018, R.G.N. 318/2016, depositata i l 18/12/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/02/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 7319/2018, ha confermato la pronuncia resa dal Tribunale della stessa sede, limitatamente alla condanna (in solido con [OSCURATO:SOCIETA]) della società [OSCURATO:SOCIETA], quale datrice di lavoro e ai sensi dell’art. 29 D.lgs. n. 267/2003, in favore del lavoratore in epigrafe indicato, transitato alle dipendenze di detta società in data 1.8.2011 in forza di cessione di contratto di appalto con [OSCURATO:SOCIETA] avente ad oggetto la pulizia di convogli ferroviari, al pagamento della differenza tra l’erogato e quanto asseritamente dovuto per l’impegno previsto dal CCNL di mobilità dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] di corrispondere un importo una tantum a copertura della vacanza contrattuale di 44 mesi, dall’1.1.09 al [OSCURATO:DATA_NASCITA], nonostante l’impegno dichiarato in un documento definito “verbale di accordo” e risalente al 29.1.2014. 2. I giudici di seconde cure, in primo luogo, hanno ritenuto la competenza territoriale del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] perché il lavoratore aveva dedotto di prestare servizio presso il deposito locomotive di via Mercalli in [OSCURATO:PERSONA] in relazione al quale la [OSCURATO:SOCIETA] non aveva negato l’esistenza di una struttura, anche minima, di beni destinati all’attività imprenditoriale; hanno, poi, rilevato che dalla interpretazione del CCNL mobilità del 2012 l’obbligazione a corrispondere l’emolumento per l’intero fosse in capo alla società titolare del rapporto al 20.7.2012 e che analoga conclusione andava desunta dal verbale di accordo sindacale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e che [OSCURATO:SOCIETA], in ordine al riconosciuto vincolo di solidarietà ex art. 29 D.lgs. n. 276/2003, non aveva interposto appello incidentale o autonomo sicché si era formato un giudicato interno. 3. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA] affidato ad un motivo cui ha aderito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]; il lavoratore ha resistito con controricorso. 4. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso si denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1294, 1362 e 1371 c.c., dell’allegato A CCNL Mobilità del 2012, dell’art. 4 del verbale di accordo Agens-ancp del 5 giugno 2014, per erronea interpretazione della normativa contrattuale collettiva nazionale, in quanto non osservati dalla Corte territoriale i criteri ermeneutici soggettivi, secondo la comune volontà delle parti, né oggettivi, per avere essa interamente posto a carico della ricorrente, anziché il solo periodo di prestazione del lavoratore alle proprie dipendenze (dall’1 agosto 2011 al 31 agosto 2012), l’intero periodo di vacanza contrattuale di 44 mesi (dall’1 agosto 2009 al 31 agosto 2012) nel quale il predetto aveva lavorato alle dipendenze di altre società appaltatrici di [OSCURATO:SOCIETA]., nonostante la chiara espressione letterale dell’allegato A di corresponsione, “ai lavoratori in forza nelle aziende che applicano il CCNL delle [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]”, dell’indennità una tantum con le retribuzioni dei mesi di agosto 2012 e ottobre 2012, “in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento”, tenuto conto della natura di mancato adeguamento economico della retribuzione, per vacanza contrattuale, dell’indennità una tantum, in relazione sinallagmatica con la prestazione lavorativa e in assenza di alcun vincolo di solidarietà con le precedenti appaltatrici. 2. Il motivo è da accogliere, poiché, su vicenda analoga a quella in esame, questa Corte è pervenuta alla conclusione che l’indennità “una tantum” «ha (…) la funzione di assicurare un parziale recupero del potere di acquisto del dipendente rispetto all’aumento del costo della vita con riferimento al periodo di mancato rinnovo del contratto collettivo e il suo addossamento a carico del datore si giustifica con i possibili vantaggi economici che questi ne trae, onde non appare giustificato porre a carico del soggetto, con il quale il rapporto intercorreva al momento del rinnovo, l’intero importo anche per i periodi di attività prestata presso precedenti datori di lavoro, verso i quali alcun obbligo era stabilito dalla previsione collettiva» (cfr., sul punto, Cass. 14/01/2021, nn. 554 e 555); ed ha, in particolare, precisato che «conferma indiretta della correttezza della soluzione qui condivisa è costituita dalla esigenza di riproporzionamento, espressamente avvertita dalle parti collettive laddove le stesse hanno stabilito che gli importi in questione dovessero essere corrisposti “in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento”». 3. Deve, quindi, ritenersi che l’indennità in oggetto, in quanto strutturalmente correlata all’effettuazione della prestazione lavorativa, può essere oggetto di pretesa soltanto nei termini descritti, in assenza di diversa previsione negoziale ad hocche ponga l’obbligazione integralmente in capoa chi risulti datore di lavoro al momento della stipula del contratto collettivo. 4. Alla luce delle su esposte argomentazioni, il ricorso va accolto. 5. La sentenza deve essere cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, ai sensi dell’art. 384, n. 2, c.p.c., la causa va decisa nel merito con conseguente rigetto della domanda proposta dal lavoratore. 6. La assoluta novità della question e al momento della proposizione del ricorso introduttivo suggerisce di procedere all’integrale compensazione delle spese relative all’intero giudizio. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge la domanda proposta dal lavoratore. Com