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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2021

Cassazione n. 39635/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. La Corte di Appello di Salerno ha confermato la sentenza con cui il Tribunale aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di ricettazione ed uso indebito di carta di pagamento e, di conseguenza, con l'aumento per la ritenuta continuazione, lo aveva condannato alla pena complessiva di anni 1 e mesi 7 di reclusione ed Euro 1.000 di multa oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento del danno patito dalla costituita parte civile;

2. ricorre per cassazione il difensore del Petrilli lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'art. 192 cod. proc. pen.: richiama le considerazioni svolte con l'atto di appello circa il rilievo attribuito al riconoscimento atipico eseguito dal teste di PG aggiungendo che la Corte di Appello le ha disattese valorizzando - quale elemento di conforto - la somiglianza dell'auto ritratta nelle immagini con quella dell'odierno ricorrente, in tal modo, tuttavia, non colmando il deficit cognitivo denunziato con l'atto di gravame.

3. Il ricorso è inammissibile.

Non è inutile ribadire che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere mirato a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (cfr., Cass. Pen., 2, 4.7.2017 n. 36.119, Agati; Cass. Pen., 1, 10.10.2011 n. 41.738, Pmt in proc.

Longo; Cass. Pen., 6, 15.3.2006 n. 10.951, Casula).

Non sono perciò deducibili, in sede di legittimità, censure relative alla motivazione diverse da quelle che abbiano ad oggetto la sua mancanza, la sua manifesta illogicità, la sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; sono dunque inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr., in tal senso, Cass. Pen., 6, 17.3.2015 n. 13.809, 0.).

Né, per altro verso, è consentito il ricorso per cassazione che, "sub specie" della violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., finisce in realtà per fondarsi su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (cfr., Cass. Pen., 6, 8.3.2016 n. 13.442, [OSCURATO:PERSONA]; conf., Cass. Pen., 3, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 43.963, PC, Basile).

In particolare, le doglianze dedotte come la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. riguardanti l'attendibilità dei testimoni dell'accusa, non essendo l'inosservanza di detta norma prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ma soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della medesima norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame (cfr., Cass. Pen., 1, 20.10.2016 n. 42.207, Perorelli; conf., Cass. Pen., 3, 17.10.2012 n. 44.901, F.; conf., da ultimo, Cass.

SS.UU., 16.7.2020 n. 29.541, Filardo).

Detto questo, il motivo di ricorso è articolato su censure in fatto e reiterativo di doglianze difensive già avanzate con l'atto di appello ed a cui la Corte territoriale ha fornito risposte esaustive in fatto e corrette in diritto e che il ricorso, come peraltro emerge dalla stessa formulazione letterale delle censure, ha contrastato non già sotto il profilo della incongruità o della illogicità della motivazione quanto, per l'appunto, della "erroneità" dell'apprezzamento delle risultanze probatorie sollecitando in tal modo una ennesima ed ulteriore loro rivoluzione, certamente non consentita in questa sede.

4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 10.9.2021 [OSCURATO:PERSONA], 1Ìei>e estensore [OSCURATO:PERSONA]•-nte Pier/uigi Ci4/1trocca Luciano perà

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Salerno ha confermato la sentenza con cui il Tribunale aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di ricettazione ed uso indebito di carta di pagamento e, di conseguenza, con l'aumento per la ritenuta continuazione, lo aveva condannato alla pena complessiva di anni 1 e mesi 7 di reclusione ed Euro 1.000 di multa oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento del danno patito dalla costituita parte civile; 2. ricorre per cassazione il difensore del Petrilli lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'art. 192 cod. proc. pen.: richiama le considerazioni svolte con l'atto di appello circa il rilievo attribuito al riconoscimento atipico eseguito dal teste di PG aggiungendo che la Corte di Appello le ha disattese valorizzando - quale elemento di conforto - la somiglianza dell'auto ritratta nelle immagini con quella dell'odierno ricorrente, in tal modo, tuttavia, non colmando il deficit cognitivo denunziato con l'atto di gravame. 3. Il ricorso è inammissibile. Non è inutile ribadire che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere mirato a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (cfr., Cass. Pen., 2, 4.7.2017 n. 36.119, Agati; Cass. Pen., 1, 10.10.2011 n. 41.738, Pmt in proc. Longo; Cass. Pen., 6, 15.3.2006 n. 10.951, Casula). Non sono perciò deducibili, in sede di legittimità, censure relative alla motivazione diverse da quelle che abbiano ad oggetto la sua mancanza, la sua manifesta illogicità, la sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; sono dunque inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr., in tal senso, Cass. Pen., 6, 17.3.2015 n. 13.809, 0.). Né, per altro verso, è consentito il ricorso per cassazione che, "sub specie" della violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., finisce in realtà per fondarsi su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (cfr., Cass. Pen., 6, 8.3.2016 n. 13.442, [OSCURATO:PERSONA]; conf., Cass. Pen., 3, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 43.963, PC, Basile). In particolare, le doglianze dedotte come la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. riguardanti l'attendibilità dei testimoni dell'accusa, non essendo l'inosservanza di detta norma prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ma soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della medesima norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame (cfr., Cass. Pen., 1, 20.10.2016 n. 42.207, Perorelli; conf., Cass. Pen., 3, 17.10.2012 n. 44.901, F.; conf., da ultimo, Cass. SS.UU., 16.7.2020 n. 29.541, Filardo). Detto questo, il motivo di ricorso è articolato su censure in fatto e reiterativo di doglianze difensive già avanzate con l'atto di appello ed a cui la Corte territoriale ha fornito risposte esaustive in fatto e corrette in diritto e che il ricorso, come peraltro emerge dalla stessa formulazione letterale delle censure, ha contrastato non già sotto il profilo della incongruità o della illogicità della motivazione quanto, per l'appunto, della "erroneità" dell'apprezzamento delle risultanze probatorie sollecitando in tal modo una ennesima ed ulteriore loro rivoluzione, certamente non consentita in questa sede. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 10.9.2021 [OSCURATO:PERSONA], 1Ìei>e estensore [OSCURATO:PERSONA]•-nte Pier/uigi Ci4/1trocca Luciano perà
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