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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 gennaio 2022

Cassazione n. 47336/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] conclude insistendo per l'accoglimento del ricorso. [vA [OSCURATO:PERSONA]

1. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sono ascritti i reati di minaccia aggravata in danno di [OSCURATO:PERSONA] (capo 5), ricettazione (capo 4) e detenzione (capo 2) e porto (capo 3) illegali di pistola calibro 6.35, esplosione di colpi d'arma da fuoco sulla pubblica via (art. 703 cod. pen. - capo 7), minaccia aggravata in danno di [OSCURATO:PERSONA] (capo 6), tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA] (capo 1), fatti commessi prima del 27 marzo 2021 (capo 4), il 27 marzo 2021 (capo 5), tra il 27 e il 28 marzo 2021 (capi 2, 3, 7), il 28 marzo 2021 (capi 1 e 6).

Con sentenza pronunciata in data 26 gennaio 2022 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza in data 15 settembre 2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli nord che aveva dichiarato l'imputato colpevole di tutti i reati a lui ascritti, ha ridotto la pena ad anni cinque e mesi dieci di reclusione ed € 833 di multa, con conferma nel resto.

I fatti, commessi nell'arco di due giornate, sono provati tramite le testimonianze di [OSCURATO:PERSONA], della madre [OSCURATO:PERSONA] e le ammissioni dell'imputato.

Nella serata del 27 marzo 2021 l'imputato si era presentato sotto le finestre dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] ed aveva profferito minacce al suo indirizzo ed aveva esploso diversi colpi di arma da fuoco.

Il giorno successivo, nel pomeriggio, i due, a bordo delle rispettive auto, si erano incrociati e il Baretta aveva esploso due colpi di pistola, costringendo Palmiero a ripararsi dietro l'auto.

In relazione al più grave capo 1 sono state ritenute sussistenti le circostanze aggravanti dei motivi futili e della premeditazione, giudicate equivalenti alle attenuanti generiche.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

2.1. Con il primo motivo viene denunciato il difetto motivazione del giudizio, concernente il reato di tentato omicidio, in ordine alla idoneità della condotta, all'elemento soggettivo e all'aggravante della premeditazione.

Posto che il giorno precedente l'imputato aveva esploso colpi di arma da fuoco verso terra e dunque da tale fatto non poteva presumersi la premeditazione dell'azione compiuta il giorno successiva, i dati fattuali disponibili, che evidenziano che l'imputato aveva sparato due colpi di pistola, dei ffl quali, però, non era stato accertato il punto di impatto e quindi nemmeno la traiettoria, non consentivano di ritenere sussistente né l'elemento oggettivo del reato né quello soggettivo.

L'imputato, poi, si era allontanato quando aveva ancora diversi colpi a disposizione.

2.2. Con il secondo motivo viene denunciato difetto di motivazione in ordine all'accertamento della circostanza aggravante della premeditazione.

Il giorno precedente al fatto l'imputato aveva utilizzato la pistola a scopo meramente minatorio, dato significativo di una volontà omicidiaria insorta solo successivamente.

3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è generico ed ha contenuto di merito, e ne va, perciò, dichiarata l'inammissibilità.

1.1. La difesa, invero senza confrontarsi con le argomentazioni svolte dalle sentenze di merito, ha reiterato una lettura alternativa dei dati probatori disponibili e quindi ha sostenuto una diversa ricostruzione del fatto di cui al capo 1, pur a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che deve ritenersi del tutto congrua e immune da vizi logici e giuridici.

In particolare, si sostiene che dal mancato accertamento della traiettoria dei due colpi di pistola dovrebbe derivare, da una parte, che non è possibile ritenere positivamente accertata l'idoneità ad uccidere della condotta dell'imputato e, dall'altra, che non vi erano elementi per ritenere che l'imputato volesse uccidere il Palmerio.

In ordine all'accertamento della condotta, le sentenze hanno rilevato che l'imputato, stendendo il braccio fuori dal finestrino dell'auto, aveva sparato due colpi di pistola: il primo quando Palmerio, uscito dalla sua auto, si stava dirigendo verso il Baretta per discutere, il secondo mentre Palmerio si nascondeva dietro la sua auto.

L'idoneità e la direzione univoca della condotta ad uccidere era stata ritenuta, in entrambe le conformi sentenze di merito, con valutazione assolutamente logica, sulla base del dato oggettivo costituito dal fatto che l'imputato aveva sparato col braccio teso fuori dal finestrino e quindi ad una altezza di circa un metro da terra, unito al rilievo di quanto dichiarato dalla vittima che, in occasione del primo colpo, si era prontamente abbassato dietro la parte posteriore dell'auto sentendosi sfiorare dal proiettile.

La mancata individuazione del punto d'impatto dei proiettili viene altresì valorizzato per sostenere che l'imputato non fosse animato da volontà omicidiaria, ma anche tale censura non si confronta né con la valutazione della Corte territoriale sopra richiamata, né con il dato concordemente valorizzato dai giudici di merito, secondo il quale il primo colpo di pistola era stato esploso a distanza ravvicinata mentre la vittima si stava dirigendo proprio verso l'imputato.

1.2. Infine, la sussistenza della circostanza aggravante della premeditazione è stata fondata sulla base di quanto affermato dallo stesso imputato, il quale aveva dichiarato di essersi procurato la pistola sin dal giorno precedente e di averla portata con sé.

La circostanza che nel primo episodio la pistola fosse stata utilizzata solo a scopo minatorio viene valorizzata per sostenere che il proposito omicidiario fosse insorto successivamente, ma si tratta di assunto che concerne il merito e non configura alcuna critica alla struttura della motivazione, sul punto, che risulta immune da vizi logici e giuridici e quindi non è censurabile nel presente giudizio di legittimità.

2. Va dunque dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000,

00. P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] conclude insistendo per l'accoglimento del ricorso. [vA [OSCURATO:PERSONA] 1. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sono ascritti i reati di minaccia aggravata in danno di [OSCURATO:PERSONA] (capo 5), ricettazione (capo 4) e detenzione (capo 2) e porto (capo 3) illegali di pistola calibro 6.35, esplosione di colpi d'arma da fuoco sulla pubblica via (art. 703 cod. pen. - capo 7), minaccia aggravata in danno di [OSCURATO:PERSONA] (capo 6), tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA] (capo 1), fatti commessi prima del 27 marzo 2021 (capo 4), il 27 marzo 2021 (capo 5), tra il 27 e il 28 marzo 2021 (capi 2, 3, 7), il 28 marzo 2021 (capi 1 e 6). Con sentenza pronunciata in data 26 gennaio 2022 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza in data 15 settembre 2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli nord che aveva dichiarato l'imputato colpevole di tutti i reati a lui ascritti, ha ridotto la pena ad anni cinque e mesi dieci di reclusione ed € 833 di multa, con conferma nel resto. I fatti, commessi nell'arco di due giornate, sono provati tramite le testimonianze di [OSCURATO:PERSONA], della madre [OSCURATO:PERSONA] e le ammissioni dell'imputato. Nella serata del 27 marzo 2021 l'imputato si era presentato sotto le finestre dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] ed aveva profferito minacce al suo indirizzo ed aveva esploso diversi colpi di arma da fuoco. Il giorno successivo, nel pomeriggio, i due, a bordo delle rispettive auto, si erano incrociati e il Baretta aveva esploso due colpi di pistola, costringendo Palmiero a ripararsi dietro l'auto. In relazione al più grave capo 1 sono state ritenute sussistenti le circostanze aggravanti dei motivi futili e della premeditazione, giudicate equivalenti alle attenuanti generiche. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. 2.1. Con il primo motivo viene denunciato il difetto motivazione del giudizio, concernente il reato di tentato omicidio, in ordine alla idoneità della condotta, all'elemento soggettivo e all'aggravante della premeditazione. Posto che il giorno precedente l'imputato aveva esploso colpi di arma da fuoco verso terra e dunque da tale fatto non poteva presumersi la premeditazione dell'azione compiuta il giorno successiva, i dati fattuali disponibili, che evidenziano che l'imputato aveva sparato due colpi di pistola, dei ffl quali, però, non era stato accertato il punto di impatto e quindi nemmeno la traiettoria, non consentivano di ritenere sussistente né l'elemento oggettivo del reato né quello soggettivo. L'imputato, poi, si era allontanato quando aveva ancora diversi colpi a disposizione. 2.2. Con il secondo motivo viene denunciato difetto di motivazione in ordine all'accertamento della circostanza aggravante della premeditazione. Il giorno precedente al fatto l'imputato aveva utilizzato la pistola a scopo meramente minatorio, dato significativo di una volontà omicidiaria insorta solo successivamente. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è generico ed ha contenuto di merito, e ne va, perciò, dichiarata l'inammissibilità. 1.1. La difesa, invero senza confrontarsi con le argomentazioni svolte dalle sentenze di merito, ha reiterato una lettura alternativa dei dati probatori disponibili e quindi ha sostenuto una diversa ricostruzione del fatto di cui al capo 1, pur a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che deve ritenersi del tutto congrua e immune da vizi logici e giuridici. In particolare, si sostiene che dal mancato accertamento della traiettoria dei due colpi di pistola dovrebbe derivare, da una parte, che non è possibile ritenere positivamente accertata l'idoneità ad uccidere della condotta dell'imputato e, dall'altra, che non vi erano elementi per ritenere che l'imputato volesse uccidere il Palmerio. In ordine all'accertamento della condotta, le sentenze hanno rilevato che l'imputato, stendendo il braccio fuori dal finestrino dell'auto, aveva sparato due colpi di pistola: il primo quando Palmerio, uscito dalla sua auto, si stava dirigendo verso il Baretta per discutere, il secondo mentre Palmerio si nascondeva dietro la sua auto. L'idoneità e la direzione univoca della condotta ad uccidere era stata ritenuta, in entrambe le conformi sentenze di merito, con valutazione assolutamente logica, sulla base del dato oggettivo costituito dal fatto che l'imputato aveva sparato col braccio teso fuori dal finestrino e quindi ad una altezza di circa un metro da terra, unito al rilievo di quanto dichiarato dalla vittima che, in occasione del primo colpo, si era prontamente abbassato dietro la parte posteriore dell'auto sentendosi sfiorare dal proiettile. La mancata individuazione del punto d'impatto dei proiettili viene altresì valorizzato per sostenere che l'imputato non fosse animato da volontà omicidiaria, ma anche tale censura non si confronta né con la valutazione della Corte territoriale sopra richiamata, né con il dato concordemente valorizzato dai giudici di merito, secondo il quale il primo colpo di pistola era stato esploso a distanza ravvicinata mentre la vittima si stava dirigendo proprio verso l'imputato. 1.2. Infine, la sussistenza della circostanza aggravante della premeditazione è stata fondata sulla base di quanto affermato dallo stesso imputato, il quale aveva dichiarato di essersi procurato la pistola sin dal giorno precedente e di averla portata con sé. La circostanza che nel primo episodio la pistola fosse stata utilizzata solo a scopo minatorio viene valorizzata per sostenere che il proposito omicidiario fosse insorto successivamente, ma si tratta di assunto che concerne il merito e non configura alcuna critica alla struttura della motivazione, sul punto, che risulta immune da vizi logici e giuridici e quindi non è censurabile nel presente giudizio di legittimità. 2. Va dunque dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma