CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 maggio 2021
Cassazione n. 02165/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso 17489-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, PIAllA CAVOUR, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2021 contro 1849 [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] "E CURIEL L. MURATORI", [OSCURATO:PERSONA] per la [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (M.I.U.R.); - intimati - avverso la sentenza n. 1523/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 06/03/2017 R.G.N. 998/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte. R.G. 17489/2017 Fatti di causa 1. Con sent. n. 1523/2016, pubblicata il 6 marzo 2017, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale il Tribunale della stessa sede aveva respinto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dell'[OSCURATO:PERSONA] per la Lombardia e della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]! - [OSCURATO:PERSONA]" con sede in Cornaredo: ricorso volto all'accertamento della illegittimità del trasferimento per incompatibilità ambientale disposto con lettera 17/9/2012 e al risarcimento dei danni conseguenti, nonché volto all'accertamento del mobbing subito dal prof. [OSCURATO:PERSONA] in detto istituto scolastico e al risarcimento dei danni che ne erano derivati. 2. La Corte di appello ha, in primo luogo, ritenuto infondati i preliminari rilievi di nullità della sentenza di primo grado per omessa lettura del dispositivo, risultando la stessa dal verbale di udienza, e di nullità per violazione dei principi di imparzialità e di terzietà del giudice, non essendo idoneo a integrare tale violazione il semplice fatto che il giudice, anziché demandarli alla propria Cancelleria, avesse personalmente svolto accertamenti circa la mancata comparizione in udienza dell'Avvocatura dello Stato; ha ritenuto altresì infondata, ai fini della legittimità del provvedimento, la questione relativa al duplice ruolo del dirigente dell'[OSCURATO:PERSONA], di Provveditore agli Studi e di capo del gruppo locale di un partito politico; esaminato, quindi, il materiale istruttorio acquisito, ha confermato le conclusioni che da esso aveva già tratto il giudice di primo grado e cioè il realizzarsi di una situazione di incompatibilità ambientale, per i ripetuti e gravi contrasti fra il Rossi e i colleghi e fra il Rossi e i genitori degli studenti, tale da pregiudicare oggettivamente il normale svolgimento dell'attività scolastica e da rendere giustificato il provvedimento nei confronti del docente; ha infine escluso, anche sul punto condividendo le valutazioni del primo giudice, che l'atto introduttivo del giudizio contenesse sufficienti allegazioni circa il dedotto mobbing, la carenza di una precisa ed espressa indicazione di circostanze fattuali non potendo essere superata mediante il rinvio alle querele e alle altre iniziative assunte dal ricorrente al fine di denunciare i comportamenti dal medesimo reputati illegittimi. 3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Rossi con sette motivi. 4. Le controparti sono rimaste intimate. 5. Il Procuratore Generale ha presentato proprie conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt.429 e 420 cod. proc. civ. e dell'art. 111, c. 2°, Cost., censura la sentenza impugnata per non avere considerato che la mancata lettura del dispositivo costituisce causa di nullità della sentenza e che il giudice di primo grado, direttamente comunicando con l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato per ricordare l'udienza di discussione, anziché assumere le decisioni previste dal Codice di rito nel caso di assenza di una delle parti, non aveva garantito ad entrambe le medesime possibilità difensive. 2. Con il secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 53, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 468 T.U. n. 297/1994, nonché vizio di motivazione, il ricorrente censura la sentenza di appello per avere valutato, escludendola, una situazione di incompatibilità del Provveditore agli Studi (in quanto anche capo gruppo di un partito politico), mentre il ricorso aveva posto la ben più grave questione della illegittimità della nomina a tale incarico; e per avere ritenuto, con motivazione integralmente aderente a quella della pronuncia di primo grado, legittimo il provvedimento di trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale, sebbene tale incompatibilità non possa configurarsi ove - come nel caso di specie - le reazioni dell'ambiente siano derivate da un comportamento legittimo e doveroso del dipendente e i dissensi siano relativi all'attuazione dei metodi didattici, trattandosi di esercizio di un diritto di libertà dell'insegnante connesso alla scelta delle opzioni ritenute più rispondenti alla finalità di formazione dell'alunno. 3. Con il terzo, deducendo il vizio di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., il ricorrente si duole della decisione della Corte di ritenere sussistente il difetto di compiute allegazioni in ordine al mobbing e alle conseguenti domande risarcitorie, senza adeguata motivazione e in totale adesione, anche su tale punto, alla pronuncia di primo grado. 4. Con il quarto, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 414 e 164, c. 5, cod. proc. civ., il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto la domanda di risarcimento danni da mobbing, erroneamente condividendo la valutazione del giudice di primo grado circa il difetto nel ricorso introduttivo di essenziali requisiti di allegazione. 5. Con il quinto il ricorrente si duole di una istruttoria carente per mancata ammissione di testi decisivi, in violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., avendo la Corte di appello ritenuto sufficienti le dichiarazioni testimoniali riportate nella motivazione della sentenza di primo grado. 6. Con il sesto il ricorrente si duole della omessa pronuncia sull'istanza di ammissione di nuove prove, in violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato (art.112 cod. proc. civ.). 7. Con il settimo motivo, infine, si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ., sul rilievo della illegittimità della sentenza di appello, per le ragioni illustrate nei motivi precedenti, e della mancata considerazione della precaria condizione economica del ricorrente. 8. Il primo motivo non può essere accolto. 8.1. Esso infatti, per ciò che attiene alla censura di violazione e falsa applicazione dell'art.429 cod. proc. civ., non si confronta, così da risultare inammissibile, con la motivazione della sentenza, là dove la Corte di appello ha rilevato come "dal verbale dell'Il febbraio 2014 risulti la lettura del dispositivo da parte del giudice" (cfr. sentenza impugnata, p. 9). 8.2. Il motivo è poi infondato nel profilo relativo alla ritenuta esclusione di una violazione del principio di terzietà ed imparzialità da parte del giudice di primo grado, poiché, in un sistema processuale caratterizzato dal principio di tassatività delle nullità, che limita le ipotesi di nullità degli atti processuali ai soli casi di espressa previsione di legge o di mancato raggiungimento dello scopo, l'affermata mancanza di imparzialità del giudicante non produce la nullità della sentenza ove non sia tale da incidere sulla correttezza della decisione, pur potendo essa rilevare sotto il diverso profilo deontologico e disciplinare (Cass. n. 11664/2006). Non rileva, d'altra parte, il riferimento alla norma di cui all'art. 420, comma 1°, cod. proc. civ., riguardando essa la mancata comparizione "personale" delle parti senza giustificato motivo e non la mancata comparizione del difensore, mentre, nella specie, si fa questione di una condotta del giudice di primo grado volta a sollecitare la presenza in udienza dell'Avvocatura dello Stato. 9. Il secondo motivo di ricorso non può egualmente trovare accoglimento, con riguardo ad entrambe le censure in cui esso si articola. 9.1. E' invero ininfluente ai fini della decisione la (supposta) illegittimità della nomina a Provveditore agli Studi del dirigente che ebbe a disporre il trasferimento del ricorrente per incompatibilità ambientale, trattandosi di provvedimento che non può evidentemente ritenersi illegittimo o nullo solo a causa della illegittima nomina del soggetto che lo ha adottato. 9.2. Quanto al trasferimento per incompatibilità ambientale, è da rilevare che la Corte di merito si è palesemente conformata (cfr. p. 6, penultimo capoverso) al principio, secondo il quale tale provvedimento "non ha natura disciplinare, trovando la sua ragione nelle esigenze tecniche, organizzative e produttive di cui all'art. 2103 cod. civ., ed è subordinato ad una valutazione discrezionale dei fatti che fanno ritenere nociva, per il prestigio ed il buon andamento dell'ufficio, l'ulteriore permanenza dell'impiegato in una determinata sede" (Cass. n. 2143/2017, fra le numerose conformi); facendo seguire, a tale esatta premessa in diritto, un accertamento in fatto basato non solo sulla pronuncia di primo grado e sulle risultanze istruttorie nella stessa richiamate, ma anche su altri convergenti elementi acquisiti al giudizio (cfr. sentenza, pp. 7-8): accertamento ora non più sindacabile per vizio di motivazione, stante la preclusione da c.d. "doppia conforme" (art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ.). 10. Il terzo, il quarto e il quinto motivo, che possono essere esaminati congiuntamente per identità di questioni, sono inammissibili. 11. Premesso che i motivi in esame si risolvono, sia pure sotto diversi profili, in censure di ordine motivazionale, con conseguente operatività della preclusione di cui all'art. 348- ter cod. proc. civ., deve ribadirsi che: a) "per dedurre la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 cod. proc. civ."; b) "la doglianza circa la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo 'prudente apprezzamento', pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione" (Sez. U n. 20867/2020); c) "spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllare l'attendibilità e la concludenza delle prove, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova" (Cass. n. 25608/2013). 12. Il sesto motivo di ricorso è anch'esso inammissibile, essendo principio consolidato che il mancato esame di una richiesta istruttoria non integra omessa pronuncia e, quindi, violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., riguardando questa norma solo le domande attinenti al merito, ma può dar luogo unicamente ad omesso esame di un punto decisivo della controversia e, perciò, ad un vizio della sentenza rilevante ai sensi dell'art. 360 n. 5 del Codice di rito, ove afferisca a circostanze suscettibili di indurre ad una decisione diversa da quella adottata (Cass. n. 2859/1995, fra le molte conformi). 13. Il settimo motivo risulta, per un verso, inammissibile, posto che la illegittimità della condanna alle spese da parte del giudice di appello è fatta discendere dalla fondatezza dei precedenti motivi di ricorso, così da non configurarsi come una vera e propria censura rilevante in sede di legittimità; per altro verso, e comunque, infondato, avendo la Corte fatto applicazione del principio di soccombenza. 14. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 15. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese di giudizio, essendo il Ministero e le altre controparti rimaste intimate. 16. Va infine dichiarato l'obbligo per il ricorrente di corrispondere il doppio del contributo unificato, ai sensi del d.p.r. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile; nulla per le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25 maggio 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente (dott. [OSCURATO:PERSONA] dell