Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 dicembre 2024

Cassazione n. 05940/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: _AMAI AYMEN nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R.309/1990, lamentando, con unico motivo di ricorso, il mancato riconoscimento dell'ipotesi della lieve entità.

La censura è manifestamente infondata.

La Corte d'appello ha infatti evidenziato la significatività del dato ponderale, trattandosi di un quantitativo di sostanza del tipo cocaina pari a grammi 10,57 grammi, da cui sono ricavabili 67 dosi medie singole, e di un quantitativo di sostanza del tipo eroina, pari a grammi 9,485, da cui sono ricavabili 379, per complessive 446 dosi, e tenuto in considerazione la circostanza che il ricorrente è stato trovato in possesso di una considerevole somma di danaro che portava con se in un marsupio, non compatibile con le sue condizioni, ed evidentemente provento di una pregressa attività, inferendo da tali elementi che l'attività di spaccio svolta anche su strada non presenti le connotazioni tipiche del c.d. piccolo spaccio.

Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dato quindi desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico degli stessi, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali, dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano giuridico.

A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 20/12/2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: _AMAI AYMEN nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R.309/1990, lamentando, con unico motivo di ricorso, il mancato riconoscimento dell'ipotesi della lieve entità. La censura è manifestamente infondata. La Corte d'appello ha infatti evidenziato la significatività del dato ponderale, trattandosi di un quantitativo di sostanza del tipo cocaina pari a grammi 10,57 grammi, da cui sono ricavabili 67 dosi medie singole, e di un quantitativo di sostanza del tipo eroina, pari a grammi 9,485, da cui sono ricavabili 379, per complessive 446 dosi, e tenuto in considerazione la circostanza che il ricorrente è stato trovato in possesso di una considerevole somma di danaro che portava con se in un marsupio, non compatibile con le sue condizioni, ed evidentemente provento di una pregressa attività, inferendo da tali elementi che l'attività di spaccio svolta anche su strada non presenti le connotazioni tipiche del c.d. piccolo spaccio. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dato quindi desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico degli stessi, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali, dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano giuridico. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20/12/2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 05940/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris