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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 18 settembre 2026

Cassazione n. 25522/2026

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iazza [OSCURATO:PERSONA] n.1, in persona del dott.[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per procurain atti.- ricorrente -controfarmacia (n. 64/2016 R.F.

Trib.

Siracusa), C.F. [OSCURATO:PERSONA] 43A23 A462B, P.I.00054010897, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 19, presso lo studiodell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 59P19 H501W – [OSCURATO:TELEFONO] –PEC [OSCURATO:EMAIL]), rappresentato e difeso dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 72C16 C351W – FAX n. 0931.492346 –PEC [OSCURATO:EMAIL]) del Foro di Siracusaper procura rilasciata in atti.Numero registro generale 15964/2022Numero sezionale 3182/2026Numero di raccolta generale 25522/2026Data pubblicazione 18/09/2026- controricorrente -avverso il decreto emesso dal Tribunale di Siracusa ai sensi dell’art.99 L.F. indata [OSCURATO:DATA_NASCITA] e comunicato dalla Cancelleria in data 13/5/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/9/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];1.

Con ricorso depositato il 28/9/2017, [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ha propostoopposizione avverso il decreto emesso dal giudice delegato, con il quale èstato dichiarato esecutivo lo stato passivo del fallimento indicato in epigrafe,in relazione al totale rigetto dell’istanza di insinuazione al passivo del creditodalla stessa vantato.1.1 Più in particolare, il giudice delegato, a fronte di una domanda diinsinuazione per complessivi euro 129.882,74, aveva escluso l’intero credito,rilevando la carenza della documentazione prodotta, la nullità del mutuo permancanza di causa concreta, dato che lo stesso era stato impiegato acopertura di preesistenti passività, nonché l’usurarietà dei tassi pattuiti.1.2 Nella resistenza del fallimento, il Tribunale ha rigettato l’impugnazione,osservando che: (i) era incontestato che tra le parti la somma erogata dallaBanca era stata impiegata per la copertura di pregresse esposizioni debitoriedella fallita; (ii) tale circostanza - lungi dall’essere irrilevante, come sostenutoda parte opponente - impediva invece di ritenere fondata la domanda; (iii) ilcontratto concluso tra le parti non era da considerarsi nullo, tuttavia nonappariva riconducibile alla fattispecie del mutuo fondiario e dunque nonappariva idoneo a supportare da solo la domanda di restituzione formulatada parte ricorrente; (iii) nel caso di specie, dunque, doveva escludersi chel’operazione negoziale realizzata dalle parti potesse ricondursi allo schemadel mutuo fondiario, mancando l’elemento essenziale di tale fattispecie, ossiala traditio (così richiamando: Cass. Sez.

I, Sent. 25-01-2021, n. 1517; Cass.5 agosto 2019, n. 20896; (iv) escluso ogni tratto di erogazione di somme acredito, pertanto, l’operazione posta in essere dalla Banca, così come statuitodalla citata giurisprudenza, ben poteva più correttamente configurarsi comemero pactum de non petendo ad tempus, trattandosi di accordo con la solaNumero registro generale 15964/2022Numero sezionale 3182/2026Numero di raccolta generale 25522/2026Data pubblicazione 18/09/2026finalità di posticipare nel tempo il termine di adempimento, senza alcunanovazione dell’originaria obbligazione del correntista; (v) conseguenza logicadi tale assunto era che tale patto non potesse in alcun modo considerarsi diper sé idoneo a supportare - da solo - una domanda di ammissione al passivoche avesse ad oggetto la restituzione di somme di danaro, non trattandosi,per quanto detto, di contratto di mutuo, ma solo di accordo volto a“riscadenziare” debiti preesistenti; (vi) pertanto, avendo la parte ricorrenteopponente fondato espressamente la propria domanda sul solo contratto dimutuo (rectius, pactum de non petendo), la domanda non poteva che essererigettata per carenza documentale, non avendo la società ricorrente datoprova del proprio credito.2.

Il decreto, pubblicato il 13/4/2022, è stato impugnato da [OSCURATO:PERSONA].p.A., con ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui il Fallimento delDott. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360,comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt.1813, 1814, 1852, 832 c.c. e 38 del T.u.b., sul rilievo dell’erroneaqualificazione del contratto concluso tra le parti adottata dal Tribunale, inforza della quale era stata esclusa che l’operazione negoziale realizzata dalleparti potesse ricondursi allo schema del mutuo fondiario, mancandol’elemento essenziale di tale fattispecie, ossia la “traditio”.2.

Con il secondo mezzo si deduce l’omesso esame del fatto decisivo che ilmutuo era stato stipulato come tipica operazione finalizzata al c.d.rifinanziamento del debitore nonché l’omesso esame di elementi istruttori(art. 360 co.

I n. 5 cpc).2.1 Il primo motivo è fondato ed il suo accoglimento determina l’assorbimentoanche del secondo motivo.Sul punto giova ricordare il recentissimo arresto reso nella materia qui inesame che, risolvendo il precedente contrasto giurisprudenziale registratositra diversi orientamenti manifestatesi all’interno della Corte di legittimità, hachiarito che “è valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c.,costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo "solutorio", il quale siNumero registro generale 15964/2022Numero sezionale 3182/2026Numero di raccolta generale 25522/2026Data pubblicazione 18/09/2026perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico delmutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnatamaterialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo,stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizionidebitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazionefrutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispeciecontrattuale” (Cass. Sez.

U., Sentenza n. 5841 del 05/03/2025; in sensodifforme Cass. n. 1517/2021).Alla luce dei principi qui da ultimo ricordati (ed ora riaffermati) il decretoimpugnato va dunque cassato per una nuova rilettura dell’intera vicendaprocessuale da parte del giudice a quo.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo;cassa il decreto impugnato, con rinvio al Tribunale di Siracusa che, in diversacomposizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 9.9.2026Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iazza [OSCURATO:PERSONA] n.1, in persona del dott.[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per procurain atti.- ricorrente -controfarmacia (n. 64/2016 R.F. Trib. Siracusa), C.F. [OSCURATO:PERSONA] 43A23 A462B, P.I.00054010897, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 19, presso lo studiodell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 59P19 H501W – [OSCURATO:TELEFONO] –PEC [OSCURATO:EMAIL]), rappresentato e difeso dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 72C16 C351W – FAX n. 0931.492346 –PEC [OSCURATO:EMAIL]) del Foro di Siracusaper procura rilasciata in atti.Numero registro generale 15964/2022Numero sezionale 3182/2026Numero di raccolta generale 25522/2026Data pubblicazione 18/09/2026- controricorrente -avverso il decreto emesso dal Tribunale di Siracusa ai sensi dell’art.99 L.F. indata [OSCURATO:DATA_NASCITA] e comunicato dalla Cancelleria in data 13/5/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/9/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];1. Con ricorso depositato il 28/9/2017, [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ha propostoopposizione avverso il decreto emesso dal giudice delegato, con il quale èstato dichiarato esecutivo lo stato passivo del fallimento indicato in epigrafe,in relazione al totale rigetto dell’istanza di insinuazione al passivo del creditodalla stessa vantato.1.1 Più in particolare, il giudice delegato, a fronte di una domanda diinsinuazione per complessivi euro 129.882,74, aveva escluso l’intero credito,rilevando la carenza della documentazione prodotta, la nullità del mutuo permancanza di causa concreta, dato che lo stesso era stato impiegato acopertura di preesistenti passività, nonché l’usurarietà dei tassi pattuiti.1.2 Nella resistenza del fallimento, il Tribunale ha rigettato l’impugnazione,osservando che: (i) era incontestato che tra le parti la somma erogata dallaBanca era stata impiegata per la copertura di pregresse esposizioni debitoriedella fallita; (ii) tale circostanza - lungi dall’essere irrilevante, come sostenutoda parte opponente - impediva invece di ritenere fondata la domanda; (iii) ilcontratto concluso tra le parti non era da considerarsi nullo, tuttavia nonappariva riconducibile alla fattispecie del mutuo fondiario e dunque nonappariva idoneo a supportare da solo la domanda di restituzione formulatada parte ricorrente; (iii) nel caso di specie, dunque, doveva escludersi chel’operazione negoziale realizzata dalle parti potesse ricondursi allo schemadel mutuo fondiario, mancando l’elemento essenziale di tale fattispecie, ossiala traditio (così richiamando: Cass. Sez. I, Sent. 25-01-2021, n. 1517; Cass.5 agosto 2019, n. 20896; (iv) escluso ogni tratto di erogazione di somme acredito, pertanto, l’operazione posta in essere dalla Banca, così come statuitodalla citata giurisprudenza, ben poteva più correttamente configurarsi comemero pactum de non petendo ad tempus, trattandosi di accordo con la solaNumero registro generale 15964/2022Numero sezionale 3182/2026Numero di raccolta generale 25522/2026Data pubblicazione 18/09/2026finalità di posticipare nel tempo il termine di adempimento, senza alcunanovazione dell’originaria obbligazione del correntista; (v) conseguenza logicadi tale assunto era che tale patto non potesse in alcun modo considerarsi diper sé idoneo a supportare - da solo - una domanda di ammissione al passivoche avesse ad oggetto la restituzione di somme di danaro, non trattandosi,per quanto detto, di contratto di mutuo, ma solo di accordo volto a“riscadenziare” debiti preesistenti; (vi) pertanto, avendo la parte ricorrenteopponente fondato espressamente la propria domanda sul solo contratto dimutuo (rectius, pactum de non petendo), la domanda non poteva che essererigettata per carenza documentale, non avendo la società ricorrente datoprova del proprio credito.2. Il decreto, pubblicato il 13/4/2022, è stato impugnato da [OSCURATO:PERSONA].p.A., con ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui il Fallimento delDott. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360,comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt.1813, 1814, 1852, 832 c.c. e 38 del T.u.b., sul rilievo dell’erroneaqualificazione del contratto concluso tra le parti adottata dal Tribunale, inforza della quale era stata esclusa che l’operazione negoziale realizzata dalleparti potesse ricondursi allo schema del mutuo fondiario, mancandol’elemento essenziale di tale fattispecie, ossia la “traditio”.2. Con il secondo mezzo si deduce l’omesso esame del fatto decisivo che ilmutuo era stato stipulato come tipica operazione finalizzata al c.d.rifinanziamento del debitore nonché l’omesso esame di elementi istruttori(art. 360 co. I n. 5 cpc).2.1 Il primo motivo è fondato ed il suo accoglimento determina l’assorbimentoanche del secondo motivo.Sul punto giova ricordare il recentissimo arresto reso nella materia qui inesame che, risolvendo il precedente contrasto giurisprudenziale registratositra diversi orientamenti manifestatesi all’interno della Corte di legittimità, hachiarito che “è valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c.,costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo "solutorio", il quale siNumero registro generale 15964/2022Numero sezionale 3182/2026Numero di raccolta generale 25522/2026Data pubblicazione 18/09/2026perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico delmutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnatamaterialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo,stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizionidebitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazionefrutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispeciecontrattuale” (Cass. Sez. U., Sentenza n. 5841 del 05/03/2025; in sensodifforme Cass. n. 1517/2021).Alla luce dei principi qui da ultimo ricordati (ed ora riaffermati) il decretoimpugnato va dunque cassato per una nuova rilettura dell’intera vicendaprocessuale da parte del giudice a quo. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo;cassa il decreto impugnato, con rinvio al Tribunale di Siracusa che, in diversacomposizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 9.9.2026Il Presidente
Decreto Cassazione n. 25522/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris