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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 18480/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (c.u.i. 01W1HOR), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2020 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Roma del 23 gennaio 2020, che aveva condannato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 337, 582, 61 n. 2 cod. pen. e 322 cod. pen. 2.

Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando personalmente i motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Vizio di motivazione con riferimento alle attenuanti generiche, essendo la motivazione sul punto contraddittoria e generica.

La Corte di appello non ha valutato il contesto dei fatti, lo stato di malessere dell'imputato, la minima offensività dei fatti, nonché la minima intensità del dolo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto firmato personalmente dall'imputato, come d'altronde espressamente dichiarato dallo stesso nella premessa, mentre il il difensore si è limitato ad attestare l'autenticità della sua firma.

Il ricorso per cassazione non può essere infatti proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Rv. 281475; Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Rv. 274636).

2. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10/03/20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (c.u.i. 01W1HOR), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2020 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Roma del 23 gennaio 2020, che aveva condannato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 337, 582, 61 n. 2 cod. pen. e 322 cod. pen. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando personalmente i motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Vizio di motivazione con riferimento alle attenuanti generiche, essendo la motivazione sul punto contraddittoria e generica. La Corte di appello non ha valutato il contesto dei fatti, lo stato di malessere dell'imputato, la minima offensività dei fatti, nonché la minima intensità del dolo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto firmato personalmente dall'imputato, come d'altronde espressamente dichiarato dallo stesso nella premessa, mentre il il difensore si è limitato ad attestare l'autenticità della sua firma. Il ricorso per cassazione non può essere infatti proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Rv. 281475; Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Rv. 274636). 2. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/03/20
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