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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2021

Cassazione n. 43259/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 9392 cod. pen., commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputata, tramite il difensore, articolando tre motivi in punto di affermazione di responsabilità, applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. e risarcimento del danno.

3. Va rilevato che il reato è estinto ex art. 152 cod. pen. 4.

Il 25 ottobre 2021 la stazione dei Carabinieri di Ribera ha trasmesso verbale redatto il 21 ottobre 2021 contenente le dichiarazioni di remissione di querela e di contestuale accettazione rilasciate dalla persona offesa e dall'imputata.

5. L'estinzione del reato per remissione di querela travolge le relative statuizioni civili (Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014, Gustinetti, Rv. 259989 - 01; Sez. 5, n. 41316 del 16/04/2013, Tucci, Rv. 257935; Sez. 6, n. 13661 del 06/02/2004, Franceschini, Rv. 229400 - 01).

6. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela.

Nel verbale del 21 ottobre 2021 le parti hanno concordato che le spese del procedimento gravassero a carico di entrambi in egual misura.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato di cui all'art. 392 cod. pen. è estinto per remissione di querela.

Pone le spese del procedimento a carico delle parti nella misura della metà per ciascuna.

Così deciso il 10/11/2021 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 9392 cod. pen., commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputata, tramite il difensore, articolando tre motivi in punto di affermazione di responsabilità, applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. e risarcimento del danno. 3. Va rilevato che il reato è estinto ex art. 152 cod. pen. 4. Il 25 ottobre 2021 la stazione dei Carabinieri di Ribera ha trasmesso verbale redatto il 21 ottobre 2021 contenente le dichiarazioni di remissione di querela e di contestuale accettazione rilasciate dalla persona offesa e dall'imputata. 5. L'estinzione del reato per remissione di querela travolge le relative statuizioni civili (Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014, Gustinetti, Rv. 259989 - 01; Sez. 5, n. 41316 del 16/04/2013, Tucci, Rv. 257935; Sez. 6, n. 13661 del 06/02/2004, Franceschini, Rv. 229400 - 01). 6. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Nel verbale del 21 ottobre 2021 le parti hanno concordato che le spese del procedimento gravassero a carico di entrambi in egual misura. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato di cui all'art. 392 cod. pen. è estinto per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico delle parti nella misura della metà per ciascuna. Così deciso il 10/11/2021 Il Consigliere estensore
Sentenza Cassazione n. 43259/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris