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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 giugno 2023

Cassazione n. 32186/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] cIi t+ Ritenuto che nel contestare la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] il ricorso non si confronta con le convergenti argomentazioni con le quali i Giudici di merito ne hanno ravvisato. la colpevolezza sulla base di pertinenti massime di comune esperienza applicate senza incorrere in manifeste illogicità, escludendo che nel caso concreto le condizioni psicofisiche dell'imputato o l'asserito deterioramento dei suoi rapporti con i congiunti conviventi possano giustificare il suo volontario allontanamento dalla casa in cui doveva stare agli arresti domiciliari; ritenuto, circa il secondo e il terzo motivo di ricorso, che la Corte di appello ha adeguatamente giustificato l'applicazione della recidiva evidenziando che l'imputato, che presenta un precedente per tentato omicidio, prima di evadere ha attuato condotte violente (ha danneggiato gli arredi dell'abitazione e si è allontanato impugnando un coltello), così manifestando una accresciuta pericolosità proprio durante l'applicazione di una misura cautelare (che ha violato), e con le stesse ragioni ha motivato il disconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.non ravvisando per altro verso elementi di valutazione favorevoli; ritenuto che la Corte ha adeguatamente giustificato l'esclusione del fatto di particolare tenuità sulla base degli elementi di valutazione ora richiamati e considerando che l'imputato si è allontanato dalla sua abitazione guidando una vettura in stato di ebbrezza alcolica; ritenuto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 16 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA] estensore 70 Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] cIi t+ Ritenuto che nel contestare la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] il ricorso non si confronta con le convergenti argomentazioni con le quali i Giudici di merito ne hanno ravvisato. la colpevolezza sulla base di pertinenti massime di comune esperienza applicate senza incorrere in manifeste illogicità, escludendo che nel caso concreto le condizioni psicofisiche dell'imputato o l'asserito deterioramento dei suoi rapporti con i congiunti conviventi possano giustificare il suo volontario allontanamento dalla casa in cui doveva stare agli arresti domiciliari; ritenuto, circa il secondo e il terzo motivo di ricorso, che la Corte di appello ha adeguatamente giustificato l'applicazione della recidiva evidenziando che l'imputato, che presenta un precedente per tentato omicidio, prima di evadere ha attuato condotte violente (ha danneggiato gli arredi dell'abitazione e si è allontanato impugnando un coltello), così manifestando una accresciuta pericolosità proprio durante l'applicazione di una misura cautelare (che ha violato), e con le stesse ragioni ha motivato il disconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.non ravvisando per altro verso elementi di valutazione favorevoli; ritenuto che la Corte ha adeguatamente giustificato l'esclusione del fatto di particolare tenuità sulla base degli elementi di valutazione ora richiamati e considerando che l'imputato si è allontanato dalla sua abitazione guidando una vettura in stato di ebbrezza alcolica; ritenuto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA] estensore 70 Il Presidente
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