CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35438/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' FRANCESCO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Crotone, ha dichiarato non doversi procedere in ordine al delitto di cui al capo e) della rubrica per difetto di querela e, confermata la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai delitti di violenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e violazione di domicilio aggravate, ha rideterminato la pena inflitta; Considerato che il primo e unico motivo, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione all'omessa dichiarazione di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato in quanto, tenuto conto degli aumenti di pena determinati dall'applicazione della recidiva contestata e dei periodi di sospensione, il termine di prescrizione, ad oggi, non è ancora spirato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 lu