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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 maggio 2022

Cassazione n. 23240/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], in ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'ari

23. Comma 8 D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. La CORTE di APPELLO di LECCE-sez. dist. di TARANTO, con sentenza in data 16/12/2020- dep. 15/03/2021, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di TARANTO in data 20/11/2019 aveva condannato TAMBORRINO Angelo e CAVALLO Laura alla pena di anni due di reclusione e 600 euro di multa ciascuno per il reato di concorso in ricettazione, commesso a LATERZA fino al 12/07/2012, così qualificata l'originaria imputazione di riciclaggio, negando il beneficio della sospensione della condanna.

2. TAMBORRINO e CAVALLO propongono distinti ricorsi per cassazione, per il tramite del loro difensore di fiducia, e deducono come unico motivo la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 163 cod.pen. poiché la CORTE territoriale aveva escluso il riconoscimento della sospensione della pena con la motivazione che la conversione della pena pecuniaria inflitta, ragguagliata ai sensi dell'art. 135 cod. pen., faceva oltrepassare il limite stabilito per il beneficio.

Non aveva con ciò tenuto conto della modifica introdotta al co. 1 dell'art. 163 cod. pen. dalla legge n. 145/2004, in virtù della quale il Giudice può disporre la sospensione della sola pena detentiva se essa da sola non eccede il limite di legge, contestualmente ordinando l'esecuzione della pena pecuniaria.

Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. presenta conclusioni scritte nel senso dell'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al capo del diniego della sospensione della pena.

3. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto, con conseguente annullamento senza rinvio della decisione impugnata, alla stregua del chiaro disposto del co. 1 dell'art. 163 cod. pen. e della condivisa esegesi dato a esso da questa S.C., secondo cui (cf.

Sez. 2 sentenza n. 4853 del 15/01/2010 dep. 04/02/2010 Rv. 246278 imputato [OSCURATO:PERSONA]) "in tema di sospensione condizionale della pena, è illegittimo il rigetto della relativa richiesta se motivato esclusivamente in ragione del fatto che la pena pecuniaria irrogata congiuntamente a quella detentiva, una volta ragguagliata ai sensi dell'art. 135 cod. pen., determina il superamento del limite stabilito per la concessione del beneficio, atteso che, dopo le modifiche introdotte al primo comma dell'art. 163 cod. pen. ad opera della L. n. 145 del 2004, il giudice può disporre la sospensione della sola pena detentiva, se di per sé non eccedente il limite suddetto, ordinando invece l'esecuzione di quella pecuniaria".

Tale risulta essere stata la ragione esclusiva del diniego del beneficio da parte del Collegio di appello, poiché mentre il TRIBUNALE aveva opposto l'impedimento formale alla concessione di esso, ma aveva anche effettuato, in senso negativo, la valutazione prognostica della sua meritevolezza da parte degli imputati, la CORTE invece si attestava sull'asserito superamento del limite di legge.

Poiché tale preclusione non sussiste, questa S.C., acquisiti i certificati penali degli imputati dai quali risulta la loro pensale incensuratezza, ritiene di procedere in via diretta alla concessione del beneficio, limitatamente alla sanzione detentiva, mentre non è soggetta a sospensione la pena della multa.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente alla sospensione condizionale della pena, che concede a entrambi i ricorrenti limitatamente alla sola pena detentiva.

Così deciso a Roma il 19/05/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] o Mant

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], in ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'ari 23. Comma 8 D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. La CORTE di APPELLO di LECCE-sez. dist. di TARANTO, con sentenza in data 16/12/2020- dep. 15/03/2021, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di TARANTO in data 20/11/2019 aveva condannato TAMBORRINO Angelo e CAVALLO Laura alla pena di anni due di reclusione e 600 euro di multa ciascuno per il reato di concorso in ricettazione, commesso a LATERZA fino al 12/07/2012, così qualificata l'originaria imputazione di riciclaggio, negando il beneficio della sospensione della condanna. 2. TAMBORRINO e CAVALLO propongono distinti ricorsi per cassazione, per il tramite del loro difensore di fiducia, e deducono come unico motivo la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 163 cod.pen. poiché la CORTE territoriale aveva escluso il riconoscimento della sospensione della pena con la motivazione che la conversione della pena pecuniaria inflitta, ragguagliata ai sensi dell'art. 135 cod. pen., faceva oltrepassare il limite stabilito per il beneficio. Non aveva con ciò tenuto conto della modifica introdotta al co. 1 dell'art. 163 cod. pen. dalla legge n. 145/2004, in virtù della quale il Giudice può disporre la sospensione della sola pena detentiva se essa da sola non eccede il limite di legge, contestualmente ordinando l'esecuzione della pena pecuniaria. Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. presenta conclusioni scritte nel senso dell'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al capo del diniego della sospensione della pena. 3. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto, con conseguente annullamento senza rinvio della decisione impugnata, alla stregua del chiaro disposto del co. 1 dell'art. 163 cod. pen. e della condivisa esegesi dato a esso da questa S.C., secondo cui (cf. Sez. 2 sentenza n. 4853 del 15/01/2010 dep. 04/02/2010 Rv. 246278 imputato [OSCURATO:PERSONA]) "in tema di sospensione condizionale della pena, è illegittimo il rigetto della relativa richiesta se motivato esclusivamente in ragione del fatto che la pena pecuniaria irrogata congiuntamente a quella detentiva, una volta ragguagliata ai sensi dell'art. 135 cod. pen., determina il superamento del limite stabilito per la concessione del beneficio, atteso che, dopo le modifiche introdotte al primo comma dell'art. 163 cod. pen. ad opera della L. n. 145 del 2004, il giudice può disporre la sospensione della sola pena detentiva, se di per sé non eccedente il limite suddetto, ordinando invece l'esecuzione di quella pecuniaria". Tale risulta essere stata la ragione esclusiva del diniego del beneficio da parte del Collegio di appello, poiché mentre il TRIBUNALE aveva opposto l'impedimento formale alla concessione di esso, ma aveva anche effettuato, in senso negativo, la valutazione prognostica della sua meritevolezza da parte degli imputati, la CORTE invece si attestava sull'asserito superamento del limite di legge. Poiché tale preclusione non sussiste, questa S.C., acquisiti i certificati penali degli imputati dai quali risulta la loro pensale incensuratezza, ritiene di procedere in via diretta alla concessione del beneficio, limitatamente alla sanzione detentiva, mentre non è soggetta a sospensione la pena della multa. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente alla sospensione condizionale della pena, che concede a entrambi i ricorrenti limitatamente alla sola pena detentiva. Così deciso a Roma il 19/05/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] o Mant
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