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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 ottobre 2021

Cassazione n. 01699/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Giudizio definito con trattazione scritta [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 29/05/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP TRIBUNALE di PAVIA, in data 29/05/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a quattro episodi criminosi (le 3 rapine di cui ai capi B, D ed E nonché la tentata estorsione di cui al capo A, costituente una prosecuzione dell'azione criminosa sub B).

Già il primo giudice ravvisava il vincolo della continuazione tra i fatti di cui al presente giudizio e una rapina già giudicata con la sentenza del GUP di Pavia in data 4.2.2016, determinando in maniera complessiva in anni due di reclusione ed C 1.000 di multa l'aumento di pena da aggiungere in continuazione rispetto a quella fissata nel 2016 per il reato posto in continuazione.

1.1. La Corte territoriale rigettava il motivo d'appello relativo alla mancata individuazione del reato base e degli aumenti di pena per i reati satellite osservando che il primo risultava essere chiaramente individuabile in quello giudicato nel 2016 (attesa la maggiore consistenza della relativa pena), mentre l'entità degli aumenti era evidentemente omogenea tra i quattro fatti posti in continuazione, atteso che trattasi di "reati omogenei".

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata indicazione del reato base e dell'entità degli aumenti applicati ai reati posti in continuazione.

2.1. Con requisitoria scritta la Procura generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

3. Il ricorso è infondato.

3.1. Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza in data 24/06/21, hanno affrontato la questione della necessità o meno, per il giudice che determina la pena complessiva del reato continuato, oltre che della individuazione del reato più grave e della pena base per tale reato, anche del calcolo, della individuazione e della motivazione dell'aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite o in maniera unitaria.

Al momento della presente decisione è disponibile la sola informazione provvisoria della soluzione adottata, che tuttavia è sufficiente per consentire la decisione.

Invero, secondo detta informazione, le SS.UU. hanno ritenuto di affermare che il giudice deve calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite.

3.2. Ciò posto va in primo luogo evidenziato che, nel caso di specie, alla Corte d'appello non era stato devoluto il motivo sulla congruità dei singoli aumenti, non essendo state formulate specifiche censure al riguardo.

3.3. E dunque, in relazione alla residua questione della individuazione del reato base e degli aumenti applicati per ogni reato satellite, pare al Collegio evidente che, sulla base del tenore della decisione d'appello, entrambi i profili siano chiaramente evincibili; invero, come osservato anche dal P.G., il reato già giudicato con sentenza del GUP presso il Tribunale di Pavia del 4/2/2016 evidentemente è stato valutato più grave, attesa l'entità della relativa pena, rimasta di conseguenza invariata; quanto agli aumenti per i reati posti in continuazione, corrisponde a criteri di logicità l'argomentare della Corte, espressasi (in una situazione di rilevata sostanziale omogeneità e pari gravità dei reati stessi) nel senso che, rispetto all'aumento complessivo di anni due di reclusione ed euro 1000,00 di multa, già ridotto per il I rito, i singoli aumenti debbano intendersi praticati in egual misura per ciascun reato (e pertanto in ragione di mesi sei ed euro 250,00).

Del resto, tale precisazione offerta dalla Corte territoriale rientra evidentemente nel potere-dovere del giudice d'appello di integrare la motivazione del primo giudice in relazione al motivo d'appello proposto.

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 26/10/2021 Il Consigliere Estensore )/ '\-[OSCURATO:PERSONA] "INI Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Giudizio definito con trattazione scritta [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 29/05/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP TRIBUNALE di PAVIA, in data 29/05/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a quattro episodi criminosi (le 3 rapine di cui ai capi B, D ed E nonché la tentata estorsione di cui al capo A, costituente una prosecuzione dell'azione criminosa sub B). Già il primo giudice ravvisava il vincolo della continuazione tra i fatti di cui al presente giudizio e una rapina già giudicata con la sentenza del GUP di Pavia in data 4.2.2016, determinando in maniera complessiva in anni due di reclusione ed C 1.000 di multa l'aumento di pena da aggiungere in continuazione rispetto a quella fissata nel 2016 per il reato posto in continuazione. 1.1. La Corte territoriale rigettava il motivo d'appello relativo alla mancata individuazione del reato base e degli aumenti di pena per i reati satellite osservando che il primo risultava essere chiaramente individuabile in quello giudicato nel 2016 (attesa la maggiore consistenza della relativa pena), mentre l'entità degli aumenti era evidentemente omogenea tra i quattro fatti posti in continuazione, atteso che trattasi di "reati omogenei". 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata indicazione del reato base e dell'entità degli aumenti applicati ai reati posti in continuazione. 2.1. Con requisitoria scritta la Procura generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 3. Il ricorso è infondato. 3.1. Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza in data 24/06/21, hanno affrontato la questione della necessità o meno, per il giudice che determina la pena complessiva del reato continuato, oltre che della individuazione del reato più grave e della pena base per tale reato, anche del calcolo, della individuazione e della motivazione dell'aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite o in maniera unitaria. Al momento della presente decisione è disponibile la sola informazione provvisoria della soluzione adottata, che tuttavia è sufficiente per consentire la decisione. Invero, secondo detta informazione, le SS.UU. hanno ritenuto di affermare che il giudice deve calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite. 3.2. Ciò posto va in primo luogo evidenziato che, nel caso di specie, alla Corte d'appello non era stato devoluto il motivo sulla congruità dei singoli aumenti, non essendo state formulate specifiche censure al riguardo. 3.3. E dunque, in relazione alla residua questione della individuazione del reato base e degli aumenti applicati per ogni reato satellite, pare al Collegio evidente che, sulla base del tenore della decisione d'appello, entrambi i profili siano chiaramente evincibili; invero, come osservato anche dal P.G., il reato già giudicato con sentenza del GUP presso il Tribunale di Pavia del 4/2/2016 evidentemente è stato valutato più grave, attesa l'entità della relativa pena, rimasta di conseguenza invariata; quanto agli aumenti per i reati posti in continuazione, corrisponde a criteri di logicità l'argomentare della Corte, espressasi (in una situazione di rilevata sostanziale omogeneità e pari gravità dei reati stessi) nel senso che, rispetto all'aumento complessivo di anni due di reclusione ed euro 1000,00 di multa, già ridotto per il I rito, i singoli aumenti debbano intendersi praticati in egual misura per ciascun reato (e pertanto in ragione di mesi sei ed euro 250,00). Del resto, tale precisazione offerta dalla Corte territoriale rientra evidentemente nel potere-dovere del giudice d'appello di integrare la motivazione del primo giudice in relazione al motivo d'appello proposto. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 26/10/2021 Il Consigliere Estensore )/ '\-[OSCURATO:PERSONA] "INI Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
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