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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 maggio 2021

Cassazione n. 28074/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 16934-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ERRICO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 14/01/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Venezia, con ordinanza pubblicata il 14 gennaio 2016 e notificata il 1 giugno 2016, ha accolto il ricorso proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed ha liquidato in favore della predetta la somma di euro 7.375,63, oltre oneri ed accessori di legge, a titolo di compenso dell'attività difensiva svolta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (causa RG n. 2061 del 2004).

2. La Corte territoriale ha accertato la consistenza dell'attività difensiva, ha rilevato che le allegazioni e produzioni dello Schiavon non erano idonee a contrastare la pretesa della professionista, ed ha liquidato il compenso tenuto conto del valore indeterminabile della causa e della modesta importanza della stessa.

3. Per la cassazione del provvedimento ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi.

Non ha svolto difese in questa sede l'avv. [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo - che denuncia violazione o falsa applicazione «delle norme e dei principi in tema dell'imprescindibile diritto di difesa del resistente di cui all'art. 24 , secondo comma, Cost. e del contraddittorio di cui all'art.101 cod. proc. civ.», con conseguente nullità dell'ordinanza impugnata - si lamenta l'errore in cui sarebbe incorsa la Corte d'appello che inizialmente aveva dichiarato necessaria la costituzione in giudizio del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] con il patrocinio del difensore (come desumibile dai verbali di udienza e dall'ordinanza in data 12 novembre 2012), e in seguito, con il provvedimento qui impugnato, aveva ritenuto lo Schiavon tempestivamente costituito con nota in data 8 giugno 2013, così riconoscendo la possibilità della difesa personale del predetto.

Inoltre, al ricorrente non era stato compiutamente segnalato che il procedimento si svolgeva secondo il rito sommario, non erano stati concessi esplicitamente i termini per l'eventuale deposito di memorie scritte, non gli era stata data la possibilità di modificare domande od eccezioni, o di interloquire in udienza.

La denunciata lesione del diritto di difesa aveva comportato la mancata produzione di documentazione comprovante un ulteriore versamento di somme a favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] (assegno postale in data 23 aprile 2008, incassato il 30 aprile 2008, dell'importo di euro 1.690,00, allegato in copia al ricorso per cassazione).

2. Con il secondo motivo è denunciata nullità del procedimento per erronea applicazione del rito sommario, previsto dall'art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011, tenuto conto che la contestazione del credito azionato dalla professionista non era circoscritta alla sola liquidazione dei compensi, essendo state poste questioni concernenti l'an debeatur, la cui trattazione era incompatibile con la semplificazione del rito prescelto dalla professionista ed in concreto applicato dalla Corte d'appello.

3. I motivi sono privi di fondamento.

3.1. Premesso che, ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011, le controversie previste dall'art. 28 della

I. n. 794 del 1942 aventi ad oggetto il pagamento di compensi dovuti per la difesa nei giudizi civili sono regolate dal rito sommario di cognizione, e che le parti possono le parti possono stare in giudizio personalmente, si deve escludere che nella fattispecie la Corte d'appello sia incorsa nella denunciata violazione del diritto di difesa e del contraddittorio.

Dagli atti del giudizio svoltosi dinanzi alla Corte d'appello - il cui esame è consentito a fronte della denuncia di error in n. 16934 del 2016 Picaroni est. procedendo (ex plurimis, Cass. 05/08/2019, n. 20924; Cass.02/02/2017, n. 2771) - e, specificamente, dal verbale dell'udienza del 17 settembre 2012, emerge che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], comparso personalmente, aveva chiesto il rinvio della causa per potersi munire di difesa tecnica.

Risulta pertanto smentito l'assunto secondo cui la Corte d'appello avrebbe impedito al ricorrente di difendersi personalmente, né si ravvisano le denunciate lesioni del diritto di difesa e del contraddittorio.

In disparte il riferimento, in effetti ambiguo, alla regolarità della costituzione in giudizio dello Schiavon avvenuta con deposito di nota in data 8 giugno 2013, la Corte d'appello ha dato atto che il predetto aveva richiamato tutte le argomentazioni e difese sviluppate nella memoria autografa del 13 settembre 2012, prodotta all'udienza del 17 settembre 2012 in cui era comparso personalmente, ed ha ritenuto valutabile la documentazione «tutta esistente in atti», salvo il rilievo, peraltro non specificamente censurato in questa sede, che l'istanza con la quale lo Schiavon aveva richiesto la fissazione di nuova udienza per produrre ulteriore documentazione e discutere era tardiva, in quanto successiva all'udienza in cui la causa era stata trattenuta in decisione.

Per altro verso, la Corte d'appello non aveva obbligo di segnalare che il procedimento si svolgeva secondo il rito sommario, trattandosi di previsione di legge, che espressamente attribuisce al giudice la facoltà di procedere nel modo che ritiene più opportuno, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio.

3.2. Non sussiste la violazione denunciata con il secondo motivo.

Come chiarito definitivamente dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 4485 del 2018, la n. 16934 del 2016 Picaroni est. controversia di cui all'art. 28 della

I. n. 794 del 1942, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato, resta soggetta al rito di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 anche quando il convenuto/resistente sollevi contestazioni relative all'esistenza del rapporto o, in genere, all'an debeatur.

4. Al rigetto del ricorso non fa seguito pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva della parte intimata.

Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato. [OSCURATO:PERSONA] La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 16934-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ERRICO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 14/01/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Venezia, con ordinanza pubblicata il 14 gennaio 2016 e notificata il 1 giugno 2016, ha accolto il ricorso proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed ha liquidato in favore della predetta la somma di euro 7.375,63, oltre oneri ed accessori di legge, a titolo di compenso dell'attività difensiva svolta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (causa RG n. 2061 del 2004). 2. La Corte territoriale ha accertato la consistenza dell'attività difensiva, ha rilevato che le allegazioni e produzioni dello Schiavon non erano idonee a contrastare la pretesa della professionista, ed ha liquidato il compenso tenuto conto del valore indeterminabile della causa e della modesta importanza della stessa. 3. Per la cassazione del provvedimento ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi. Non ha svolto difese in questa sede l'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo - che denuncia violazione o falsa applicazione «delle norme e dei principi in tema dell'imprescindibile diritto di difesa del resistente di cui all'art. 24 , secondo comma, Cost. e del contraddittorio di cui all'art.101 cod. proc. civ.», con conseguente nullità dell'ordinanza impugnata - si lamenta l'errore in cui sarebbe incorsa la Corte d'appello che inizialmente aveva dichiarato necessaria la costituzione in giudizio del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] con il patrocinio del difensore (come desumibile dai verbali di udienza e dall'ordinanza in data 12 novembre 2012), e in seguito, con il provvedimento qui impugnato, aveva ritenuto lo Schiavon tempestivamente costituito con nota in data 8 giugno 2013, così riconoscendo la possibilità della difesa personale del predetto. Inoltre, al ricorrente non era stato compiutamente segnalato che il procedimento si svolgeva secondo il rito sommario, non erano stati concessi esplicitamente i termini per l'eventuale deposito di memorie scritte, non gli era stata data la possibilità di modificare domande od eccezioni, o di interloquire in udienza. La denunciata lesione del diritto di difesa aveva comportato la mancata produzione di documentazione comprovante un ulteriore versamento di somme a favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] (assegno postale in data 23 aprile 2008, incassato il 30 aprile 2008, dell'importo di euro 1.690,00, allegato in copia al ricorso per cassazione). 2. Con il secondo motivo è denunciata nullità del procedimento per erronea applicazione del rito sommario, previsto dall'art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011, tenuto conto che la contestazione del credito azionato dalla professionista non era circoscritta alla sola liquidazione dei compensi, essendo state poste questioni concernenti l'an debeatur, la cui trattazione era incompatibile con la semplificazione del rito prescelto dalla professionista ed in concreto applicato dalla Corte d'appello. 3. I motivi sono privi di fondamento. 3.1. Premesso che, ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011, le controversie previste dall'art. 28 della I. n. 794 del 1942 aventi ad oggetto il pagamento di compensi dovuti per la difesa nei giudizi civili sono regolate dal rito sommario di cognizione, e che le parti possono le parti possono stare in giudizio personalmente, si deve escludere che nella fattispecie la Corte d'appello sia incorsa nella denunciata violazione del diritto di difesa e del contraddittorio. Dagli atti del giudizio svoltosi dinanzi alla Corte d'appello - il cui esame è consentito a fronte della denuncia di error in n. 16934 del 2016 Picaroni est. procedendo (ex plurimis, Cass. 05/08/2019, n. 20924; Cass.02/02/2017, n. 2771) - e, specificamente, dal verbale dell'udienza del 17 settembre 2012, emerge che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], comparso personalmente, aveva chiesto il rinvio della causa per potersi munire di difesa tecnica. Risulta pertanto smentito l'assunto secondo cui la Corte d'appello avrebbe impedito al ricorrente di difendersi personalmente, né si ravvisano le denunciate lesioni del diritto di difesa e del contraddittorio. In disparte il riferimento, in effetti ambiguo, alla regolarità della costituzione in giudizio dello Schiavon avvenuta con deposito di nota in data 8 giugno 2013, la Corte d'appello ha dato atto che il predetto aveva richiamato tutte le argomentazioni e difese sviluppate nella memoria autografa del 13 settembre 2012, prodotta all'udienza del 17 settembre 2012 in cui era comparso personalmente, ed ha ritenuto valutabile la documentazione «tutta esistente in atti», salvo il rilievo, peraltro non specificamente censurato in questa sede, che l'istanza con la quale lo Schiavon aveva richiesto la fissazione di nuova udienza per produrre ulteriore documentazione e discutere era tardiva, in quanto successiva all'udienza in cui la causa era stata trattenuta in decisione. Per altro verso, la Corte d'appello non aveva obbligo di segnalare che il procedimento si svolgeva secondo il rito sommario, trattandosi di previsione di legge, che espressamente attribuisce al giudice la facoltà di procedere nel modo che ritiene più opportuno, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio. 3.2. Non sussiste la violazione denunciata con il secondo motivo. Come chiarito definitivamente dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 4485 del 2018, la n. 16934 del 2016 Picaroni est. controversia di cui all'art. 28 della I. n. 794 del 1942, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato, resta soggetta al rito di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 anche quando il convenuto/resistente sollevi contestazioni relative all'esistenza del rapporto o, in genere, all'an debeatur. 4. Al rigetto del ricorso non fa seguito pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva della parte intimata. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato. [OSCURATO:PERSONA] La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte
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