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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11829/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che ha confermato la condanna dell'imputato per il delitto di furto aggravato; rilevato che con l'unico motivo di ricorso la Difesa dell'imputato che contesta la motivazione con cui è stata respinta la richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche; ritenuto che il motivo sia inammissibile in quanto aspecifico, essendo fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito (si veda pag. 2 della sentenza impugnata, ove le modalità della condotta sono state indicative di una abitualità criminosa e si è sottolineata la non modesta entità del danno procurato), con le cui argomentazioni esso non confronta criticamente; ritenuto, altresì, che il motivo in esame sia anche manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità e tenuto conto che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti e rimanendo, tutti gli altri, disattesi, anche implicitamente, da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 febbra

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che ha confermato la condanna dell'imputato per il delitto di furto aggravato; rilevato che con l'unico motivo di ricorso la Difesa dell'imputato che contesta la motivazione con cui è stata respinta la richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche; ritenuto che il motivo sia inammissibile in quanto aspecifico, essendo fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito (si veda pag. 2 della sentenza impugnata, ove le modalità della condotta sono state indicative di una abitualità criminosa e si è sottolineata la non modesta entità del danno procurato), con le cui argomentazioni esso non confronta criticamente; ritenuto, altresì, che il motivo in esame sia anche manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità e tenuto conto che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti e rimanendo, tutti gli altri, disattesi, anche implicitamente, da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbra
Sentenza Cassazione n. 11829/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris