CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39903/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01GXX8B) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; .// Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale cittadino per il reato di cui all'art. 483 cod. pen. Ritenuto che il primo motivo con cui la ricorrente denunzia vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla mancata assoluzione dell'imputata, è rivalutativo delle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata; nonché manifestamente infondato non confrontandosi con le motivazioni in fatto immuni da vizi della sentenza che hanno fondato il giudizio di penale responsabilità (p.1: le modalità della condotta escludono che la imputata al momento della denuncia non ricordasse che il documento non era stato smarrito quanto piuttosto consegnato a Carracci). Considerato che il secondo e ultimo motivo di ricorso con il quale si contesta la sussistenza della recidiva è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (p.2 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 ottobre 202