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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08225/2022

Testo disponibile della fonte

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appresentata e difesa dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA] con i l qual e è elettivamente domiciliata in Roma, viaPanama, n. 68.

Ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis. [OSCURATO:PERSONA]:attività sanitaria avverso la sentenza n. 906 / 28 /15 della Commissione t ributaria regionale del Lazio (di seguito, CTR), depositata in data 17/02/2015e non notificata; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] D ’Angiolella n ella camera di consiglio del 24 febbraio2022. [OSCURATO:PERSONA]:[OSCURATO:PERSONA]:Complesso IntegratoColumbus a sua volta svolgente, in virtù di rapporto convenzionale con il Policlinico 'art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2, 3 e 4, del d.lgs. n. 446del 1997 . (v., Cass. Sez.5, 22/12/2021, n. 41282) , Il vantaggio fiscale della riduzione della base imponibile di cui all'art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2, 3 e 4, del d.lgs. n. 446 del 1997, va escluso per le sole imprese che svolgono attività regolamentata nei settori ivi indicati (energia, acqua, trasporti, infrastrutture, poste, telecomunicazioni, raccolta e depurazione delle acque di scarico, raccolta e smaltimento rifiuti), in forza di una concessione traslativa e con predeterminazione tariffaria del corrispettivo che tenga conto del costo fiscale dell'IRAP e sia sensibile alle variazioni di tale costo, in quanto in detti settori la tariffa tiene conto specificamente di detto costo .

Tale pronuncia si allinea ai precedenti resi dalla Corte con riguardo ad altri settori (in prevalenza il settore dei trasporti), tenendo fede ad un’ interpretazione sistematica e teleologica dell’art. 11, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 446 del 1997, anche alla luce delle fonti di diritto comunitario e della pluralità delle fonti normative multilivello.sulla vincolatività delle decisioni della Commissione Europea che, nell'ambito delle funzioni ad essa conferite dall'art. 211 (ex art. 155) del Trattato CE, sull'attuazione e lo sviluppo della politica della concorrenza, in forza degli artt. 88 e 87 (ex artt. 93 e 92) dello stesso Trattato, norma nazionale all’effettività delle regole del Trattato CE, come dagli esiti della decisione C (2007) 4133 della Commissione Europea, ne deriva che non verificandosi, per l’attività svolta dall’associazione ricorrente (non assoggettata a un regime concessorio con regolamentazione tariffaria che tenga conto del costo IRAP), - si ripete - alcuna ingiustificata sovracompensazione, distorsiva per la concorrenza, mentre , diversamente opinando,l’esclusione della misura di vantaggio fiscale sarebbe ingiustificatamente selettiva.associando al termine “infrastruttura” un significato generico, riferibile ad ogni settore o servizio di interesse pubblico , e sganciato dal suo proprio significato di complesso degli impianti e delle installazioni occorrenti all’espletamento dei servizi infrastrutturali (es. ferroviar i , aeroportuali,stradali, scolastici) c on la conseguenza che la impugnata sentenza, là dove ha escluso l’associazione ricorrente - la quale gestisce servizi di ricovero e di cura alle persone - dal vantaggio fiscale, si pone in contrasto (si ripete) con la lettura della norma data dalla Commissione Europea nella richiamata decisione.

Ed invero, da tale (errata) impostazione ne è derivato (seppur non esplicitamente norma nazionale all’effettività delle regole del Trattato CE, come dagli esiti della decisione C (2007) 4133 della Commissione Europea, l’attività sanitaria non rientra tra i settori che l’art. 11, esclude solo in tali settori il beneficio comport e rebbe , infatti 22/12/2021, n. 41282) attesa la novitàdella questione al tempo della proposizione del ricorso .

9. Non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo da parte dell’Agenzia delle entrate, soccombente, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa a prenotazione a debito.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appresentata e difesa dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA] con i l qual e è elettivamente domiciliata in Roma, viaPanama, n. 68. Ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis. [OSCURATO:PERSONA]:attività sanitaria avverso la sentenza n. 906 / 28 /15 della Commissione t ributaria regionale del Lazio (di seguito, CTR), depositata in data 17/02/2015e non notificata; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] D ’Angiolella n ella camera di consiglio del 24 febbraio2022. [OSCURATO:PERSONA]:[OSCURATO:PERSONA]:Complesso IntegratoColumbus a sua volta svolgente, in virtù di rapporto convenzionale con il Policlinico 'art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2, 3 e 4, del d.lgs. n. 446del 1997 . (v., Cass. Sez.5, 22/12/2021, n. 41282) , Il vantaggio fiscale della riduzione della base imponibile di cui all'art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2, 3 e 4, del d.lgs. n. 446 del 1997, va escluso per le sole imprese che svolgono attività regolamentata nei settori ivi indicati (energia, acqua, trasporti, infrastrutture, poste, telecomunicazioni, raccolta e depurazione delle acque di scarico, raccolta e smaltimento rifiuti), in forza di una concessione traslativa e con predeterminazione tariffaria del corrispettivo che tenga conto del costo fiscale dell'IRAP e sia sensibile alle variazioni di tale costo, in quanto in detti settori la tariffa tiene conto specificamente di detto costo . Tale pronuncia si allinea ai precedenti resi dalla Corte con riguardo ad altri settori (in prevalenza il settore dei trasporti), tenendo fede ad un’ interpretazione sistematica e teleologica dell’art. 11, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 446 del 1997, anche alla luce delle fonti di diritto comunitario e della pluralità delle fonti normative multilivello.sulla vincolatività delle decisioni della Commissione Europea che, nell'ambito delle funzioni ad essa conferite dall'art. 211 (ex art. 155) del Trattato CE, sull'attuazione e lo sviluppo della politica della concorrenza, in forza degli artt. 88 e 87 (ex artt. 93 e 92) dello stesso Trattato, norma nazionale all’effettività delle regole del Trattato CE, come dagli esiti della decisione C (2007) 4133 della Commissione Europea, ne deriva che non verificandosi, per l’attività svolta dall’associazione ricorrente (non assoggettata a un regime concessorio con regolamentazione tariffaria che tenga conto del costo IRAP), - si ripete - alcuna ingiustificata sovracompensazione, distorsiva per la concorrenza, mentre , diversamente opinando,l’esclusione della misura di vantaggio fiscale sarebbe ingiustificatamente selettiva.associando al termine “infrastruttura” un significato generico, riferibile ad ogni settore o servizio di interesse pubblico , e sganciato dal suo proprio significato di complesso degli impianti e delle installazioni occorrenti all’espletamento dei servizi infrastrutturali (es. ferroviar i , aeroportuali,stradali, scolastici) c on la conseguenza che la impugnata sentenza, là dove ha escluso l’associazione ricorrente - la quale gestisce servizi di ricovero e di cura alle persone - dal vantaggio fiscale, si pone in contrasto (si ripete) con la lettura della norma data dalla Commissione Europea nella richiamata decisione. Ed invero, da tale (errata) impostazione ne è derivato (seppur non esplicitamente norma nazionale all’effettività delle regole del Trattato CE, come dagli esiti della decisione C (2007) 4133 della Commissione Europea, l’attività sanitaria non rientra tra i settori che l’art. 11, esclude solo in tali settori il beneficio comport e rebbe , infatti 22/12/2021, n. 41282) attesa la novitàdella questione al tempo della proposizione del ricorso . 9. Non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo da parte dell’Agenzia delle entrate, soccombente, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa a prenotazione a debito.
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