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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 17996/2026

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e di appello di MilanoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto di dichiarare l’inammissibilità del ricorso;lette le memorie difensive del 10 e del 16 aprile 2026, con le quali sono statiribaditi e precisati i motivi di ricorso e contestate le conclusioni della ProcuraGeneraleRITENUTO IN FATTO1.

Con la sentenza oggetto del presente ricorso la Corte di appello di Milanoha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolentadocumentale, perché, in qualità di socio accomandatario della “[OSCURATO:PERSONA].a.s.”, dichiarata fallita il 4 gennaio 2019, sottraeva le scritture contabili dellasocietà allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recarepregiudizio ai creditori, impedendo al curatore la ricostruzione del patrimonio e delmovimento degli affari della società.2.

Il ricorso proposto nell’interesse dell’imputato è costituito da sei motivi, diseguito riportati ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codicedi procedura penale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione.2.1.

Con il primo motivo si deduce la violazione della disposizione processualedi cui all’art. 599-bis, comma 3 cod. proc. pen., per essere stata rigettata larichiesta di concordato sulla pena avanzata dalle parti, senza la fissazionedell’udienza per la prosecuzione del giudizio, richiesta dalla disposizionerichiamata.2.2.

Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e)cod. proc. pen., vizio di motivazione in ordine al rigetto del concordato sulla basedella ritenuta infondatezza del motivo (riguardante il riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche), valutazione non spettante al giudice di appello,tenuto a verificare solo il profilo della congruità della pena concordata.2.3.

Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e) cod.proc. pen., vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato dibancarotta documentale sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo.

La Corte diappello di Milano avrebbe infatti ritenuto che la mancata consegna (o la mancataistituzione) del libro Iva avrebbe reso impossibile la ricostruzione del patrimonio edel movimento degli affari della società senza tuttavia considerare l’acquisizionedelle dichiarazioni Iva fino al 2011 e la successiva cessazione dell’attività dellafallita.

I movimenti degli affari della società erano stati comunque ricostruiti dalcuratore e non vi era stata una perdita di traccia dei flussi finanziari, in quanto gliintroiti derivanti dalla sottoscrizione dei contratti di associazione in partecipazione,costituenti le entrate della società, erano stati utilizzati per l’acquisto di beni poioggetto di procedure espropriative, non annotabili nei registri Iva.Anche sul piano del dolo, la condotta di sottrazione delle scritture contabilinon sarebbe stata finalizzata a recare pregiudizio ai creditori, poiché lacorrispondenza tra entrate accertate e spese sostenute escludeva la sussistenzadi fatti distrattivi da occultare.2.4.

Con il quarto motivo si deduce la violazione della disposizione di cuiall’art. 117, comma 1, Cost, della normativa Cedu e dell’art. 115-bis cod. proc.pen., nella parte in cui la Corte di appello ha attribuito rilievo, sul pianodell’accertamento della responsabilità dell’imputato, alla sentenza di non doversiprocedere per intervenuta prescrizione in relazione a condotte di truffa ipotizzateai danni dei creditori della società, in violazione della presunzione di innocenza.2.5.

Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la violazione della normaprocessuale di cui all’art. 521 cod. proc. pen. in relazione all’art. 217, comma 2,legge fall., per essere stata esclusa la configurabilità del reato di bancarottasemplice, in luogo di quello di bancarotta fraudolenta documentale, pur in assenzadella prova di un dolo da parte dell’imputato.2.6.

Con il sesto motivo si deduce vizio di motivazione in ordine al mancatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonostante la difesa, ancheprocedimento penale, avesse dimostrato che il fallimento della società aveva avutoorigine dall’incolpevole situazione di crisi del mercato immobiliare e non dacondotte dolose.

Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, inoltre,sarebbe contraddittorio rispetto all’applicazione del minimo della pena.3.

Con ulteriori memorie del 10 e del 16 aprile 2026 (la seconda di replica allarequisitoria del Procuratore Generale), la difesa ha ribadito i motivi di ricorso e siè soffermata, in particolare, sull’obbligo, da parte della Corte di appello, di fissarel’udienza per la prosecuzione del processo una volta rigettata la richiesta diconcordato, senza che potesse attribuirsi rilievo alla tardività della richesta,comunque non rilevata né dal Pubblico ministero né dalla Corte di appello e nonpiù rilevabile in sede di legittimità.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini diseguito precisati.2.

I primi due motivi del ricorso sono infondati.In linea generale, il principio di diritto invocato dalla difesa - secondo cui, nellavigenza dell'art. 599-bis cod. proc. pen., come novellato dall'art. 34, lett. f), d.lgs.10 ottobre 2022, n. 150, il rigetto dell’accordo sulla pena con rinuncia ai motivi digravame non può avvenire in modo implicito da parte della Corte di appello, tenutaa disporre che l’udienza prosegua con la partecipazione delle parti – è condivisibile(da ultimo Sez. 3, n. 41525 del 18/12/2025, Baldini, Rv. 289013), a meno chel’appellante non abbia comunque rassegnato le proprie conclusioni anche nelmerito per l’eventualità del mancato accoglimento della proposta sulla pena, nelqual caso vi sarebbe un’implicita rinuncia alla proposizione di un nuovo accordo(Sez. 2, n. 45287 del 17/10/2023, Santacruz, Rv. 285347 – 01).Senonché, nel caso in esame, come correttamente posto in evidenza dallaProcura Generale di questa Corte, la richiesta di concordato era inammissibileperché proposta oltre la scadenza del termine previsto, a “pena di decadenza”,dall’art. 599-bis, comma 1 cod. proc. pen., ovvero almeno 15 giorni primadell’udienza.La tardività della proposizione della richiesta di concordato non è oggetto didiscussione tra le parti e non ha alcun rilievo la circostanza (dedotta dalla difesanella propria memoria di replica) che tale decadenza, nella prassi, non semprevenga rilevata.Parimenti infondata è l’osservazione secondo cui, poiché né la ProcuraGenerale presso la Corte di appello di Milano né quest’ultima si erano avvedutedella tardività, la stessa non potrebbe essere ulteriormente rilevata in sede dilegittimità.L’inammissibilità della richiesta di “concordato”, ex art. 599-bis cod. proc.pen., per l’inosservanza del termine previsto per la sua proposizione a pena didecadenza, non è infatti sanabile ed è pertanto legittimamente deducibile dallaProcura Generale della Corte di cassazione, oltre ad essere rilevabile di ufficio.Questa Corte ha più volte posto in evidenza che le inammissibilità non rilevatedal giudice di secondo grado devono essere dichiarate dalla Cassazione, quali chesiano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente faseprocessuale, atteso che, «non essendo le cause di inammissibilità soggette asanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado delprocedimento» (Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020, dep. 2021, Mirabella, Rv.281630 – 01; Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, Gualtieri, Rv. 260359 – 01).La pronuncia citata dalla difesa nella propria memoria di replica (Sez. 7, n.20720 del 08/05/2025, Randaccio, Rv. 287990 – 01) non è pertinente perché, nelcaso esaminato dalla Settima Sezione di questa Corte, il Giudice di appello avevaaccolto la richiesta tardiva di concordato e la parte proponente aveva poi esperitoricorso per cassazione dolendosi dell’accoglimento della richiesta da lei stessaavanzata, pur essendo priva di un reale interesse ad impugnare.Poiché la richiesta di concordato era inammissibile, non rileva neanche lamotivazione utilizzata dalla Corte di appello di Milano per rigettarla, al di là delfatto che, come ricorda lo stesso ricorrente, le Sezioni unite di questa Corte sonorecentemente intervenute per escludere radicalmente la possibilità di proporrericorso per cassazione avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di concordatoin appello (Sez.

U, n. 2647 del 10/07/2025, dep. 2026, Bira, Rv. 289005 – 01).3.

Il terzo, il quarto ed il quinto motivo del ricorso possono essere trattaticongiuntamente perché tutti relativi alla pretesa insussistenza degli elementicostitutivi del reato di bancarotta fraudolenta documentale sia sul piano dellacondotta oggettiva che dell’elemento psicologico del reato (impropriamentededotto, secondo il ricorrente, anche da una sentenza di prescrizione relativa aconnesse ipotesi di truffa) e alla mancata riqualificazione della condotta nellafattispecie della bancarotta semplice.3.1.

Infondate sono le doglienze del ricorrente in ordine all’accertamento dellasussistenza della condotta materiale di sottrazione (o di omessa tenuta) dellescritture contabili.La Corte di appello di Milano ha adeguatamente motivato in ordine al fattoche la società, pur avendo optato per un regime di contabilità semplificata, avessel’onere di tenere (o di consegnare al curatore) il registro Iva e le dichiarazionifiscali, mentre ciò che risulta effettivamente consegnato agli organi dellaprocedura sono esclusivamente alcune fatture relative ad un solo biennio diSi tratta di principi ripetutamente ribaditi dalla giurisprudenza di questa Corte,quelli secondo cui in tema di reati fallimentari, il regime fiscale di contabilitàsemplificata, previsto per le cosiddette imprese minori, non comporta l'esonerodall'obbligo di tenuta dei libri e delle scritture contabili previsto dall'art. 2214 cod.civ., con la conseguenza che il suo inadempimento, ove preordinato a rendereimpossibile la ricostruzione del patrimonio dell'imprenditore, può integrare lafattispecie incriminatrice del reato di bancarotta fraudolenta documentale (Sez. 5,n. 39541 del 22/10/2025, Sabattini, Rv. 289069 – 01; Sez. 5, n. 33878 del03/05/2017, Vadacca, Rv. 271608 – 01; Sez. 5, n. 52219 del 30/10/2014, Ragosa,Rv. 262198 – 01) e che l’obbligo di tenuta e di aggiornamento delle scritturecontabili non viene meno neanche nel caso di cessazione dell’attività da partedell’impresa, fino alla sua cancellazione formale dal relativo registro (sul punto,Sez. 5, n. 20514 del 22/01/2019, Martino, Rv. 275261 – 01; Sez. 5, n. 20911 del19/04/2011, Gaiero, Rv. 250407 – 01).Infondato è anche il rilievo secondo cui il reato di bancarotta documentaledovrebbe essere escluso in quanto la ricostruzione del patrimonio e del movimentodegli affari della società, nonostante l’omessa consegna delle scritture contabili,“fu soltanto difficoltosa ma non impossibile”, costituendo orientamento del tuttoconsolidato quello secondo cui nel delitto di bancarotta fraudolenta documentalel'interesse tutelato non è circoscritto ad una mera informazione sulle vicendepatrimoniali e contabili della impresa, ma concerne una loro conoscenzadocumentata e giuridicamente utile, sicché il delitto sussiste, non solo quando laricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari del fallito si rendaimpossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anchequando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolatida difficoltà superabili solo con particolare diligenza (tra le tante Sez. 5, n. 1925del 26/09/2018, dep. 2019, Cortinovis, Rv. 274455 – 01; in senso analogo Sez.5, n. 21028 del 21/02/2020, Capasso, Rv. 279346 – 01).Sul piano dell’integrazione della condotta materiale, pertanto, nessuna dellededuzioni difensive vale a porre in discussione l’accertamento effettuato dai giudicidi merito.3.2.

A diverse conclusioni deve invece giungersi in relazione all’elementosoggettivo del reato.Al ricorrente viene contestata un’ipotesi di bancarotta documentale“specifica”, per la cui sussistenza, come noto, è necessario fornire la dimostrazioneche la condotta di sottrazione, occultamento, falsificazione delle scritture contabili(o di omessa tenuta) fosse finalizzata a procurarsi un ingiusto profitto o a recareun pregiudizio ai creditori.La giurisprudenza di legittimità ammette che lo scopo di recare danno aicreditori, impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali, possa essere desuntodalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che necaratterizzano la valenza fraudolenta colorando di specificità l'elementosoggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito sull'attitudine del dato aevidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all'occultamento dellevicende gestionali (Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284304).Gli “indici di fraudolenza” devono tuttavia avere una propria plausibilitàrazionale, dovendo valutarsi la loro concreta idoneità a dimostrare, pur sulla basedi una valutazione complessiva e non parcellizzata ma non per questo generica eillogica, che le condotte di omessa tenuta, sottrazione o occultamento dellacontabilità fossero finalizzate a perseguire uno scopo di profitto (proprio o altrui)o di pregiudizio (in danno dei creditori).Dalla lettura della sentenza impugnata emerge la valorizzazione dei seguentielementi:- l’imputato, prima socio accomandatario all’80% e poi socio unico della fallita,non avrebbe rispristinato la dicotomica categoria dei soci (accomandanti eaccomandatari) e tale abuso dello schema societario avrebbe una valenzasintomatica della sua “chiara malafede”;- la società, anziché limitarsi alla intermediazione immobiliare, aveva raccoltofinanziamenti, con la sottoscrizione di contratti di associazione in partecipazione,per realizzare immobili.

La somma così incassata era risultata maggiore di quellaimpiegata per l’acquisto dei terreni per la costruzione degli immobili, che non viera poi stata;- i finanziatori “raggirati” avevano presentato querela per truffa e, benché ilprocedimento relativo a tali reati si fosse concluso con una sentenza diprescrizione, tali crediti erano stati comunque ammessi al passivo e ciòsostanziava la natura “fraudolenta” della gestione del [OSCURATO:PERSONA];- l’omessa tenuta della contabilità aveva impedito di fare luce sul percorso deldenaro introitato.Orbene, il percorso logico seguito dalla Corte di appello di Milano per laricostruzione del dolo specifico in capo al ricorrente non è pienamentecomprensibile e, nel suo complesso, non persuade.Al di là della difficoltà di comprendere, in assenza di qualsiasi ulterioreesplicazione, in che modo la mancata ricostituzione della pluralità dei soci da partedel [OSCURATO:PERSONA] (già socio illimitatamente responsabile e poi socio unico) o l’ampliamentodell’attività da parte della fallita, dovrebbero essere sintomatici della volontà dinon tenere la contabilità per creare un pregiudizio ai creditori, la situazione fattualedescritta dalla Corte di appello non è dissimile da quella generalmentecaratterizzante qualsiasi fallimento, con una situazione debitoria superiore alleposte attive della società e, conseguentemente, con dei creditori insoddisfatti chevengono ammessi al passivo.La sentenza impugnata, con una considerazione che non può non esserecensurata in questa sede, rileva che l’intervenuta statuizione di non doversiprocedere per prescrizione in relazione alle truffe contestate al [OSCURATO:PERSONA] sia irrilevanteposto che l’ammissione al passivo di quei crediti sia comunque di per sé prova diuna “gestione fraudolenta” da parte dell’imputato, omettendo tuttavia diconsiderare che al ricorrente non è contestata alcuna condotta di bancarottapatrimoniale e che nella quasi totalità dei fallimenti vi sono crediti ammessi alpassivo.A ciò si aggiunga che, come desumibile dalla stessa sentenza impugnata erilevato dalla difesa, le somme complessivamente introitate dalla società per ifinanziamenti ricevuti (per circa 650.000 euro) troverebbero quasi totalecorrispondenza con il prezzo effettivamente pagato per l’acquisto dei terreni (paria 400.000 euro) e con i costi effettivamente sostenuti dalla società (pari a 190.000euro per gli anni 2008-2010, in gran parte per lavoro dipendente).Quanto all’impossibilità di una ricostruzione più puntuale della destinazionedell’attivo a causa del mancato rinvenimento delle scritture contabili - sulla cuioriginaria istituzione, occorre osservare, gli stessi giudici territoriali si esprimonoin termini solo dubitativi - essa costituisce in realtà l’effetto dell’omessa tenutadella contabilità ma di per sé non può avere una valenza dimostrativa del dolospecifico di pregiudicare i creditori se non associata ad altri elementi sintomatici,quali potrebbero essere l’acclarata soppressione di una documentazionecertamene esistente, la presenza di un passivo particolarmente imponente e nonaltrimenti spiegabile, l’accertamento di condotte distrattive, la rappresentazionedi uscite nell’interesse della società rivelatesi solo simulate, ecc.Si osservi, del resto, che l’impossibilità o la difficoltà di ricostruire il patrimonioo il movimento degli affari della società a causa dell’omessa tenuta della contabilitàcostituisce un elemento comune anche alla meno grave fattispecie di bancarottasemplice, prevista dall’art. 217, comma 2, legge fall., sanzionabile anche a titolodi colpa, di talché è evidente che non può essere tale dato ex se a fornire ladimostrazione del dolo richiesto per la bancarotta documentale fraudolenta.3.3.

Sulla sussistenza del dolo specifico richiesto ai fini dell’integrazione delreato di bancarotta documentale “specifica” e, conseguentemente, sull’eventualepossibilità di riqualificare la condotta ascritta all’imputato in termini di bancarottasemplice, la motivazione della sentenza impugnata è carente e illogica e devepertanto essere annullata con rinvio per nuovo esame sul punto da parte di altraSezione della Corte di appello di Milano.4.

Il sesto motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche, deve ritenersi assorbito, posto che qualsiasivalutazione in merito potrà essere effettuata più compiutamente all’esito dellevalutazioni sulla sussistenza della condotta in contestazione o sulla riqualificazionedella stessa.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente all'elemento soggettivo delreato con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano.Rigetta il ricorso nel resto.Così deciso, il 29/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMario [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e di appello di MilanoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto di dichiarare l’inammissibilità del ricorso;lette le memorie difensive del 10 e del 16 aprile 2026, con le quali sono statiribaditi e precisati i motivi di ricorso e contestate le conclusioni della ProcuraGeneraleRITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza oggetto del presente ricorso la Corte di appello di Milanoha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolentadocumentale, perché, in qualità di socio accomandatario della “[OSCURATO:PERSONA].a.s.”, dichiarata fallita il 4 gennaio 2019, sottraeva le scritture contabili dellasocietà allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recarepregiudizio ai creditori, impedendo al curatore la ricostruzione del patrimonio e delmovimento degli affari della società.2. Il ricorso proposto nell’interesse dell’imputato è costituito da sei motivi, diseguito riportati ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codicedi procedura penale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione.2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione della disposizione processualedi cui all’art. 599-bis, comma 3 cod. proc. pen., per essere stata rigettata larichiesta di concordato sulla pena avanzata dalle parti, senza la fissazionedell’udienza per la prosecuzione del giudizio, richiesta dalla disposizionerichiamata.2.2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e)cod. proc. pen., vizio di motivazione in ordine al rigetto del concordato sulla basedella ritenuta infondatezza del motivo (riguardante il riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche), valutazione non spettante al giudice di appello,tenuto a verificare solo il profilo della congruità della pena concordata.2.3. Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e) cod.proc. pen., vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato dibancarotta documentale sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo. La Corte diappello di Milano avrebbe infatti ritenuto che la mancata consegna (o la mancataistituzione) del libro Iva avrebbe reso impossibile la ricostruzione del patrimonio edel movimento degli affari della società senza tuttavia considerare l’acquisizionedelle dichiarazioni Iva fino al 2011 e la successiva cessazione dell’attività dellafallita. I movimenti degli affari della società erano stati comunque ricostruiti dalcuratore e non vi era stata una perdita di traccia dei flussi finanziari, in quanto gliintroiti derivanti dalla sottoscrizione dei contratti di associazione in partecipazione,costituenti le entrate della società, erano stati utilizzati per l’acquisto di beni poioggetto di procedure espropriative, non annotabili nei registri Iva.Anche sul piano del dolo, la condotta di sottrazione delle scritture contabilinon sarebbe stata finalizzata a recare pregiudizio ai creditori, poiché lacorrispondenza tra entrate accertate e spese sostenute escludeva la sussistenzadi fatti distrattivi da occultare.2.4. Con il quarto motivo si deduce la violazione della disposizione di cuiall’art. 117, comma 1, Cost, della normativa Cedu e dell’art. 115-bis cod. proc.pen., nella parte in cui la Corte di appello ha attribuito rilievo, sul pianodell’accertamento della responsabilità dell’imputato, alla sentenza di non doversiprocedere per intervenuta prescrizione in relazione a condotte di truffa ipotizzateai danni dei creditori della società, in violazione della presunzione di innocenza.2.5. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la violazione della normaprocessuale di cui all’art. 521 cod. proc. pen. in relazione all’art. 217, comma 2,legge fall., per essere stata esclusa la configurabilità del reato di bancarottasemplice, in luogo di quello di bancarotta fraudolenta documentale, pur in assenzadella prova di un dolo da parte dell’imputato.2.6. Con il sesto motivo si deduce vizio di motivazione in ordine al mancatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonostante la difesa, ancheprocedimento penale, avesse dimostrato che il fallimento della società aveva avutoorigine dall’incolpevole situazione di crisi del mercato immobiliare e non dacondotte dolose. Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, inoltre,sarebbe contraddittorio rispetto all’applicazione del minimo della pena.3. Con ulteriori memorie del 10 e del 16 aprile 2026 (la seconda di replica allarequisitoria del Procuratore Generale), la difesa ha ribadito i motivi di ricorso e siè soffermata, in particolare, sull’obbligo, da parte della Corte di appello, di fissarel’udienza per la prosecuzione del processo una volta rigettata la richiesta diconcordato, senza che potesse attribuirsi rilievo alla tardività della richesta,comunque non rilevata né dal Pubblico ministero né dalla Corte di appello e nonpiù rilevabile in sede di legittimità.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini diseguito precisati.2. I primi due motivi del ricorso sono infondati.In linea generale, il principio di diritto invocato dalla difesa - secondo cui, nellavigenza dell'art. 599-bis cod. proc. pen., come novellato dall'art. 34, lett. f), d.lgs.10 ottobre 2022, n. 150, il rigetto dell’accordo sulla pena con rinuncia ai motivi digravame non può avvenire in modo implicito da parte della Corte di appello, tenutaa disporre che l’udienza prosegua con la partecipazione delle parti – è condivisibile(da ultimo Sez. 3, n. 41525 del 18/12/2025, Baldini, Rv. 289013), a meno chel’appellante non abbia comunque rassegnato le proprie conclusioni anche nelmerito per l’eventualità del mancato accoglimento della proposta sulla pena, nelqual caso vi sarebbe un’implicita rinuncia alla proposizione di un nuovo accordo(Sez. 2, n. 45287 del 17/10/2023, Santacruz, Rv. 285347 – 01).Senonché, nel caso in esame, come correttamente posto in evidenza dallaProcura Generale di questa Corte, la richiesta di concordato era inammissibileperché proposta oltre la scadenza del termine previsto, a “pena di decadenza”,dall’art. 599-bis, comma 1 cod. proc. pen., ovvero almeno 15 giorni primadell’udienza.La tardività della proposizione della richiesta di concordato non è oggetto didiscussione tra le parti e non ha alcun rilievo la circostanza (dedotta dalla difesanella propria memoria di replica) che tale decadenza, nella prassi, non semprevenga rilevata.Parimenti infondata è l’osservazione secondo cui, poiché né la ProcuraGenerale presso la Corte di appello di Milano né quest’ultima si erano avvedutedella tardività, la stessa non potrebbe essere ulteriormente rilevata in sede dilegittimità.L’inammissibilità della richiesta di “concordato”, ex art. 599-bis cod. proc.pen., per l’inosservanza del termine previsto per la sua proposizione a pena didecadenza, non è infatti sanabile ed è pertanto legittimamente deducibile dallaProcura Generale della Corte di cassazione, oltre ad essere rilevabile di ufficio.Questa Corte ha più volte posto in evidenza che le inammissibilità non rilevatedal giudice di secondo grado devono essere dichiarate dalla Cassazione, quali chesiano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente faseprocessuale, atteso che, «non essendo le cause di inammissibilità soggette asanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado delprocedimento» (Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020, dep. 2021, Mirabella, Rv.281630 – 01; Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, Gualtieri, Rv. 260359 – 01).La pronuncia citata dalla difesa nella propria memoria di replica (Sez. 7, n.20720 del 08/05/2025, Randaccio, Rv. 287990 – 01) non è pertinente perché, nelcaso esaminato dalla Settima Sezione di questa Corte, il Giudice di appello avevaaccolto la richiesta tardiva di concordato e la parte proponente aveva poi esperitoricorso per cassazione dolendosi dell’accoglimento della richiesta da lei stessaavanzata, pur essendo priva di un reale interesse ad impugnare.Poiché la richiesta di concordato era inammissibile, non rileva neanche lamotivazione utilizzata dalla Corte di appello di Milano per rigettarla, al di là delfatto che, come ricorda lo stesso ricorrente, le Sezioni unite di questa Corte sonorecentemente intervenute per escludere radicalmente la possibilità di proporrericorso per cassazione avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di concordatoin appello (Sez. U, n. 2647 del 10/07/2025, dep. 2026, Bira, Rv. 289005 – 01).3. Il terzo, il quarto ed il quinto motivo del ricorso possono essere trattaticongiuntamente perché tutti relativi alla pretesa insussistenza degli elementicostitutivi del reato di bancarotta fraudolenta documentale sia sul piano dellacondotta oggettiva che dell’elemento psicologico del reato (impropriamentededotto, secondo il ricorrente, anche da una sentenza di prescrizione relativa aconnesse ipotesi di truffa) e alla mancata riqualificazione della condotta nellafattispecie della bancarotta semplice.3.1. Infondate sono le doglienze del ricorrente in ordine all’accertamento dellasussistenza della condotta materiale di sottrazione (o di omessa tenuta) dellescritture contabili.La Corte di appello di Milano ha adeguatamente motivato in ordine al fattoche la società, pur avendo optato per un regime di contabilità semplificata, avessel’onere di tenere (o di consegnare al curatore) il registro Iva e le dichiarazionifiscali, mentre ciò che risulta effettivamente consegnato agli organi dellaprocedura sono esclusivamente alcune fatture relative ad un solo biennio diSi tratta di principi ripetutamente ribaditi dalla giurisprudenza di questa Corte,quelli secondo cui in tema di reati fallimentari, il regime fiscale di contabilitàsemplificata, previsto per le cosiddette imprese minori, non comporta l'esonerodall'obbligo di tenuta dei libri e delle scritture contabili previsto dall'art. 2214 cod.civ., con la conseguenza che il suo inadempimento, ove preordinato a rendereimpossibile la ricostruzione del patrimonio dell'imprenditore, può integrare lafattispecie incriminatrice del reato di bancarotta fraudolenta documentale (Sez. 5,n. 39541 del 22/10/2025, Sabattini, Rv. 289069 – 01; Sez. 5, n. 33878 del03/05/2017, Vadacca, Rv. 271608 – 01; Sez. 5, n. 52219 del 30/10/2014, Ragosa,Rv. 262198 – 01) e che l’obbligo di tenuta e di aggiornamento delle scritturecontabili non viene meno neanche nel caso di cessazione dell’attività da partedell’impresa, fino alla sua cancellazione formale dal relativo registro (sul punto,Sez. 5, n. 20514 del 22/01/2019, Martino, Rv. 275261 – 01; Sez. 5, n. 20911 del19/04/2011, Gaiero, Rv. 250407 – 01).Infondato è anche il rilievo secondo cui il reato di bancarotta documentaledovrebbe essere escluso in quanto la ricostruzione del patrimonio e del movimentodegli affari della società, nonostante l’omessa consegna delle scritture contabili,“fu soltanto difficoltosa ma non impossibile”, costituendo orientamento del tuttoconsolidato quello secondo cui nel delitto di bancarotta fraudolenta documentalel'interesse tutelato non è circoscritto ad una mera informazione sulle vicendepatrimoniali e contabili della impresa, ma concerne una loro conoscenzadocumentata e giuridicamente utile, sicché il delitto sussiste, non solo quando laricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari del fallito si rendaimpossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anchequando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolatida difficoltà superabili solo con particolare diligenza (tra le tante Sez. 5, n. 1925del 26/09/2018, dep. 2019, Cortinovis, Rv. 274455 – 01; in senso analogo Sez.5, n. 21028 del 21/02/2020, Capasso, Rv. 279346 – 01).Sul piano dell’integrazione della condotta materiale, pertanto, nessuna dellededuzioni difensive vale a porre in discussione l’accertamento effettuato dai giudicidi merito.3.2. A diverse conclusioni deve invece giungersi in relazione all’elementosoggettivo del reato.Al ricorrente viene contestata un’ipotesi di bancarotta documentale“specifica”, per la cui sussistenza, come noto, è necessario fornire la dimostrazioneche la condotta di sottrazione, occultamento, falsificazione delle scritture contabili(o di omessa tenuta) fosse finalizzata a procurarsi un ingiusto profitto o a recareun pregiudizio ai creditori.La giurisprudenza di legittimità ammette che lo scopo di recare danno aicreditori, impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali, possa essere desuntodalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che necaratterizzano la valenza fraudolenta colorando di specificità l'elementosoggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito sull'attitudine del dato aevidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all'occultamento dellevicende gestionali (Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284304).Gli “indici di fraudolenza” devono tuttavia avere una propria plausibilitàrazionale, dovendo valutarsi la loro concreta idoneità a dimostrare, pur sulla basedi una valutazione complessiva e non parcellizzata ma non per questo generica eillogica, che le condotte di omessa tenuta, sottrazione o occultamento dellacontabilità fossero finalizzate a perseguire uno scopo di profitto (proprio o altrui)o di pregiudizio (in danno dei creditori).Dalla lettura della sentenza impugnata emerge la valorizzazione dei seguentielementi:- l’imputato, prima socio accomandatario all’80% e poi socio unico della fallita,non avrebbe rispristinato la dicotomica categoria dei soci (accomandanti eaccomandatari) e tale abuso dello schema societario avrebbe una valenzasintomatica della sua “chiara malafede”;- la società, anziché limitarsi alla intermediazione immobiliare, aveva raccoltofinanziamenti, con la sottoscrizione di contratti di associazione in partecipazione,per realizzare immobili. La somma così incassata era risultata maggiore di quellaimpiegata per l’acquisto dei terreni per la costruzione degli immobili, che non viera poi stata;- i finanziatori “raggirati” avevano presentato querela per truffa e, benché ilprocedimento relativo a tali reati si fosse concluso con una sentenza diprescrizione, tali crediti erano stati comunque ammessi al passivo e ciòsostanziava la natura “fraudolenta” della gestione del [OSCURATO:PERSONA];- l’omessa tenuta della contabilità aveva impedito di fare luce sul percorso deldenaro introitato.Orbene, il percorso logico seguito dalla Corte di appello di Milano per laricostruzione del dolo specifico in capo al ricorrente non è pienamentecomprensibile e, nel suo complesso, non persuade.Al di là della difficoltà di comprendere, in assenza di qualsiasi ulterioreesplicazione, in che modo la mancata ricostituzione della pluralità dei soci da partedel [OSCURATO:PERSONA] (già socio illimitatamente responsabile e poi socio unico) o l’ampliamentodell’attività da parte della fallita, dovrebbero essere sintomatici della volontà dinon tenere la contabilità per creare un pregiudizio ai creditori, la situazione fattualedescritta dalla Corte di appello non è dissimile da quella generalmentecaratterizzante qualsiasi fallimento, con una situazione debitoria superiore alleposte attive della società e, conseguentemente, con dei creditori insoddisfatti chevengono ammessi al passivo.La sentenza impugnata, con una considerazione che non può non esserecensurata in questa sede, rileva che l’intervenuta statuizione di non doversiprocedere per prescrizione in relazione alle truffe contestate al [OSCURATO:PERSONA] sia irrilevanteposto che l’ammissione al passivo di quei crediti sia comunque di per sé prova diuna “gestione fraudolenta” da parte dell’imputato, omettendo tuttavia diconsiderare che al ricorrente non è contestata alcuna condotta di bancarottapatrimoniale e che nella quasi totalità dei fallimenti vi sono crediti ammessi alpassivo.A ciò si aggiunga che, come desumibile dalla stessa sentenza impugnata erilevato dalla difesa, le somme complessivamente introitate dalla società per ifinanziamenti ricevuti (per circa 650.000 euro) troverebbero quasi totalecorrispondenza con il prezzo effettivamente pagato per l’acquisto dei terreni (paria 400.000 euro) e con i costi effettivamente sostenuti dalla società (pari a 190.000euro per gli anni 2008-2010, in gran parte per lavoro dipendente).Quanto all’impossibilità di una ricostruzione più puntuale della destinazionedell’attivo a causa del mancato rinvenimento delle scritture contabili - sulla cuioriginaria istituzione, occorre osservare, gli stessi giudici territoriali si esprimonoin termini solo dubitativi - essa costituisce in realtà l’effetto dell’omessa tenutadella contabilità ma di per sé non può avere una valenza dimostrativa del dolospecifico di pregiudicare i creditori se non associata ad altri elementi sintomatici,quali potrebbero essere l’acclarata soppressione di una documentazionecertamene esistente, la presenza di un passivo particolarmente imponente e nonaltrimenti spiegabile, l’accertamento di condotte distrattive, la rappresentazionedi uscite nell’interesse della società rivelatesi solo simulate, ecc.Si osservi, del resto, che l’impossibilità o la difficoltà di ricostruire il patrimonioo il movimento degli affari della società a causa dell’omessa tenuta della contabilitàcostituisce un elemento comune anche alla meno grave fattispecie di bancarottasemplice, prevista dall’art. 217, comma 2, legge fall., sanzionabile anche a titolodi colpa, di talché è evidente che non può essere tale dato ex se a fornire ladimostrazione del dolo richiesto per la bancarotta documentale fraudolenta.3.3. Sulla sussistenza del dolo specifico richiesto ai fini dell’integrazione delreato di bancarotta documentale “specifica” e, conseguentemente, sull’eventualepossibilità di riqualificare la condotta ascritta all’imputato in termini di bancarottasemplice, la motivazione della sentenza impugnata è carente e illogica e devepertanto essere annullata con rinvio per nuovo esame sul punto da parte di altraSezione della Corte di appello di Milano.4. Il sesto motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche, deve ritenersi assorbito, posto che qualsiasivalutazione in merito potrà essere effettuata più compiutamente all’esito dellevalutazioni sulla sussistenza della condotta in contestazione o sulla riqualificazionedella stessa. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente all'elemento soggettivo delreato con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano.Rigetta il ricorso nel resto.Così deciso, il 29/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMario [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17996/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris