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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 novembre 2022

Cassazione n. 29095/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi il ricorso manifestamente infondato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 23 novembre 2022 la Corte di appello di Bari, quale giudice dell'esecuzione, ha applicato l'istituto della continuazione tra due condanne riportate da [OSCURATO:PERSONA], la prima emessa in data 21 ottobre 2019 dalla Corte di appello di Bari (divenuta definitiva il 23 aprile 20:21) per il reato di cui all'art. 416-bis cod.pen., e l'altra emessa il 10 marzo 2021 dalla Corte di appello di Bari (divenuta definitiva il 22 ottobre 2021) per il reato di cui all'art. 629, secondo comma, cod.pen., ritenendo più grave il reato di cui all'art. 416-bis cod.pen. essendo stata per esso irrogata la pena più elevata, pari a sette anni di reclusione.

Ha aumentato perciò detta pena, posta quale pena-base, di tre anni di reclusione, più le pene accessorie, per il delitto di estorsione ritenuto reato- satellite, senza però motivare le ragioni di tale calcolo.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo con il quale lamenta l'omessa motivazione circa l'entità dell'aumento stabilito per il reato ritenuto unito in continuazione.

L'omessa motivazione rende anche impossibile verificare se la Corte di appello, nell'individuare la pena da irrogare per il reato satellite, abbia tenuto conto della doverosa riduzione per il rito abbreviato applicato in quel giudizio.

3. Il procuratore generale ha chiesto, cori requisitoria scritta, la declaratoria di inammissibilità del ricorso perché manifestamente infondato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

E' un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui «In tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice - in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. - è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena-base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base.» (Sez. 1, n. 800 del 07 ottobre 2020, dep. 2021, Rv., 280216).Questo principio è poi rafforzato dalla necessità di indicare con precisione il calcolo effettuato per individuare la pena da applicare per il reato satellite, quando questo è stato giudicato con un rito che comporta una riduzione di pena stabilita per legge: «In tema di riconoscimento della continuazione "in executivis", qualora il giudizio relativo al reato satellite sia stato celebrato con il rito abbreviato, l'aumento di pena inflitto in applicazione dell'art. 81 cod. pen., è soggetto alla riduzione premiale di cui all'art. 442 cod. proc. pen., ed il giudice deve specificare in motivazione di aver tenuto conto di tale riduzione, la quale, essendo aritmeticamente predeterminata, non necessita di alcuna motivazione in ordine "al quantum". (Fattispecie in cui la Corte, ha annullato, in parte, con rinvio l'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione, dal cui testo non era possibile accertare se, nella quantificazione dell'aumento della pena ai sensi dell'art. 81 cod. pen., si fosse tenuto conto della riduzione comportata dal rito abbreviato)» (Sez. 1, n. 26269 del 08/04/2021, Rv. 281617).

Nel presente caso la Corte di appello ha individuato correttamente il reato- base, indicandolo in quello per il quale è stata irrogata, con sentenza passata in giudicato, una pena più elevata, ma ha applicato un aumento di tre anni di reclusione per il reato-satellite senza motivare l'entità di tale aumento secondo i criteri stabiliti dall'art. 133 cod.pen..

Inoltre ha omesso di specificare il calcolo attraverso il quale è giunta a tale entità, e cioè se abbia effettuato anche la riduzione prescritta per il rito abbreviato cori cui, secondo il ricorrente, il reato satellite è stato giudicato.

Si ricordi, infatti, che, secondo le Sezioni Unite, «L'applicazione della continuazione tra reati giudicati con il rito ordinario e altri giudicati con il rito abbreviato comporta che soltanto nei confronti di questi ultimi - siano essi reati cd. satellite ovvero reati che integrino la violazione più grave - deve essere applicata la riduzione di un terzo della pena, a norma dell'art. 442, comma secondo, cod. proc. pen.» (Sez.

U., n. 35852 del 22/02/2018, Rv. 27354).

2. Per le ragioni sopra esposte il ricorso deve essere, pertanto, accolto, e l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio alla Corte di appello di Bari, che deciderà in diversa composizione.

P.Q.M.

Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Bari.

Così deciso il 10 maggio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi il ricorso manifestamente infondato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 23 novembre 2022 la Corte di appello di Bari, quale giudice dell'esecuzione, ha applicato l'istituto della continuazione tra due condanne riportate da [OSCURATO:PERSONA], la prima emessa in data 21 ottobre 2019 dalla Corte di appello di Bari (divenuta definitiva il 23 aprile 20:21) per il reato di cui all'art. 416-bis cod.pen., e l'altra emessa il 10 marzo 2021 dalla Corte di appello di Bari (divenuta definitiva il 22 ottobre 2021) per il reato di cui all'art. 629, secondo comma, cod.pen., ritenendo più grave il reato di cui all'art. 416-bis cod.pen. essendo stata per esso irrogata la pena più elevata, pari a sette anni di reclusione. Ha aumentato perciò detta pena, posta quale pena-base, di tre anni di reclusione, più le pene accessorie, per il delitto di estorsione ritenuto reato- satellite, senza però motivare le ragioni di tale calcolo. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo con il quale lamenta l'omessa motivazione circa l'entità dell'aumento stabilito per il reato ritenuto unito in continuazione. L'omessa motivazione rende anche impossibile verificare se la Corte di appello, nell'individuare la pena da irrogare per il reato satellite, abbia tenuto conto della doverosa riduzione per il rito abbreviato applicato in quel giudizio. 3. Il procuratore generale ha chiesto, cori requisitoria scritta, la declaratoria di inammissibilità del ricorso perché manifestamente infondato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. E' un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui «In tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice - in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. - è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena-base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base.» (Sez. 1, n. 800 del 07 ottobre 2020, dep. 2021, Rv., 280216).Questo principio è poi rafforzato dalla necessità di indicare con precisione il calcolo effettuato per individuare la pena da applicare per il reato satellite, quando questo è stato giudicato con un rito che comporta una riduzione di pena stabilita per legge: «In tema di riconoscimento della continuazione "in executivis", qualora il giudizio relativo al reato satellite sia stato celebrato con il rito abbreviato, l'aumento di pena inflitto in applicazione dell'art. 81 cod. pen., è soggetto alla riduzione premiale di cui all'art. 442 cod. proc. pen., ed il giudice deve specificare in motivazione di aver tenuto conto di tale riduzione, la quale, essendo aritmeticamente predeterminata, non necessita di alcuna motivazione in ordine "al quantum". (Fattispecie in cui la Corte, ha annullato, in parte, con rinvio l'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione, dal cui testo non era possibile accertare se, nella quantificazione dell'aumento della pena ai sensi dell'art. 81 cod. pen., si fosse tenuto conto della riduzione comportata dal rito abbreviato)» (Sez. 1, n. 26269 del 08/04/2021, Rv. 281617). Nel presente caso la Corte di appello ha individuato correttamente il reato- base, indicandolo in quello per il quale è stata irrogata, con sentenza passata in giudicato, una pena più elevata, ma ha applicato un aumento di tre anni di reclusione per il reato-satellite senza motivare l'entità di tale aumento secondo i criteri stabiliti dall'art. 133 cod.pen.. Inoltre ha omesso di specificare il calcolo attraverso il quale è giunta a tale entità, e cioè se abbia effettuato anche la riduzione prescritta per il rito abbreviato cori cui, secondo il ricorrente, il reato satellite è stato giudicato. Si ricordi, infatti, che, secondo le Sezioni Unite, «L'applicazione della continuazione tra reati giudicati con il rito ordinario e altri giudicati con il rito abbreviato comporta che soltanto nei confronti di questi ultimi - siano essi reati cd. satellite ovvero reati che integrino la violazione più grave - deve essere applicata la riduzione di un terzo della pena, a norma dell'art. 442, comma secondo, cod. proc. pen.» (Sez. U., n. 35852 del 22/02/2018, Rv. 27354). 2. Per le ragioni sopra esposte il ricorso deve essere, pertanto, accolto, e l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio alla Corte di appello di Bari, che deciderà in diversa composizione. P.Q.M. Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Bari. Così deciso il 10 maggio
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