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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 febbraio 2025

Cassazione n. 07357/2025

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15520/2022 R.G. proposto da: 4 [OSCURATO:SOCIETA]LeCupolette , rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] di Puglia e Basilicatasoc. coop. p.a., rappresentata e difesadagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ò e [OSCURATO:PERSONA] , domiciliata presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente avverso la sentenza n. 113/2022 emessa da Corte di appello di Campobassoil 7 aprile 2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del28 febbraio 2025 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].

LA CORTE OSSERVASez.

I–RG 15520/2022 camera di consiglio28.2.2025

1. ─ Il Tribunale di Campobasso, in parziale accoglimento delle domande proposte da 4 [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di Puglia e Basilicata soc. coop. p.a., ha dichiarato che alla data del 30 settembre 2016 il saldodel detto conto corrente, a debito della correntista,era pari a euro 4.843,17 .

2. ― In sede di gravame , la Corte di appello di Campobasso , con sentenzadel 7 aprile 2022, ha rideterminato il saldo debitore in euro 106.741,67.

3. ― La società 4CF ha impugnato la predetta sentenza nella parte in cui ha ritenuto che i tassi di interesse del contratto di conto corrente bancario dedotto in lite fossero determinati: lo ha fatto con un unico motivo di ricorso, cui resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA] di Puglia e Basilicata.

E’ stata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c..

A fronte di essa, parte ricorrente ha domandato la decisione della causa e ha depositato memoria.

4. ─ In seguito 4CF ha dichiarato di rinunciare al ricorso e la rinuncia è stata accettata da [OSCURATO:PERSONA] di Puglia e Basilicata.

5. ─ Pertanto il giudizio va dichiarato estintoe, giusta l’art. 391, comma4, c.p.c., non deve farsi luogo a pronuncia sulle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15520/2022 R.G. proposto da: 4 [OSCURATO:SOCIETA]LeCupolette , rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] di Puglia e Basilicatasoc. coop. p.a., rappresentata e difesadagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ò e [OSCURATO:PERSONA] , domiciliata presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente avverso la sentenza n. 113/2022 emessa da Corte di appello di Campobassoil 7 aprile 2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del28 febbraio 2025 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. LA CORTE OSSERVASez. I–RG 15520/2022 camera di consiglio28.2.2025 1. ─ Il Tribunale di Campobasso, in parziale accoglimento delle domande proposte da 4 [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di Puglia e Basilicata soc. coop. p.a., ha dichiarato che alla data del 30 settembre 2016 il saldodel detto conto corrente, a debito della correntista,era pari a euro 4.843,17 . 2. ― In sede di gravame , la Corte di appello di Campobasso , con sentenzadel 7 aprile 2022, ha rideterminato il saldo debitore in euro 106.741,67. 3. ― La società 4CF ha impugnato la predetta sentenza nella parte in cui ha ritenuto che i tassi di interesse del contratto di conto corrente bancario dedotto in lite fossero determinati: lo ha fatto con un unico motivo di ricorso, cui resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA] di Puglia e Basilicata. E’ stata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c.. A fronte di essa, parte ricorrente ha domandato la decisione della causa e ha depositato memoria. 4. ─ In seguito 4CF ha dichiarato di rinunciare al ricorso e la rinuncia è stata accettata da [OSCURATO:PERSONA] di Puglia e Basilicata. 5. ─ Pertanto il giudizio va dichiarato estintoe, giusta l’art. 391, comma4, c.p.c., non deve farsi luogo a pronuncia sulle spese di giudizio. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio d
Sentenza Cassazione n. 07357/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris