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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 25758/2023

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3 gennaio 1944 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23 marzo 1945 avverso la sentenza n. 450/2021 emessa dalla Corte d'appello di Potenza il 24 settembre 2021 Visti gli atti, la sentenza e i ricorsi; udita nell'udienza del 7 febbraio 2023 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e di annullare senza rinvio limitatamente alla confisca e di rigettare nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; uditi l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], e gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], difensori di [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 24 settembre 2021 la Corte di appello di Potenza, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 12 marzo 2018, per ciò che rileva in questa sede, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di truffa pluriaggravato, perché estinto per prescrizione, e ha confermato le statuizioni civili di primo grado.

Ha confermato, inoltre, la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di usura pluriaggravato.

2. Avverso la sentenza della Corte territoriale hanno proposto ricorsi per cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto i seguenti motivi. 3.1 erronea applicazione dell'art. 644 cod. pen. in relazione all'art. 379 cod. pen.

L'affermazione di responsabilità dell'imputato sarebbe stata basata sulle dichiarazioni della persona offesa, poco credibile, sui pizzini, oggetto di consulenza tecnica di ufficio, e sulle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe sostenuto che, in un periodo in cui doveva andare al mare, aveva chiesto all'imputato di ricevere circa 60.000,00 euro, che gli avrebbe consegnato la persona offesa.

Seppure fosse vera la circostanza della consegna di denaro da parte della persona offesa all'imputato su ordine di [OSCURATO:PERSONA], in assenza di ulteriori riscontri, i fatti sarebbero qualificabili ai sensi dell'art. 379 cod. pen. e non come usura; 3.2 vizi di motivazione su un risultato di una prova incontestabilmente diverso da quello reale.

La sentenza impugnata avrebbe operato un mero rinvio alla sentenza di primo grado, senza dare risposta ai motivi di gravame con particolare riferimento a quelli relativi alla vendita dell'autovettura Porsche 911, il cui valore sarebbe servito per pagare i debiti contratti con [OSCURATO:PERSONA].

Dalla trascrizione delle conversazioni intercettate emergerebbe, inoltre, che la persona offesa e i suoi interlocutori non avrebbero mai fatto riferimento all'imputato e i pizzini, oggetto di perizia, sarebbero tutti generici e senza una data certa, oltre che falsi, in quanto gli stessi risultavano vergati nel 2008, così come riportato a pagina 73 e 8 dell'allegato 16 della C.T.U.; 3.3 violazione di legge, per non essere stata dichiarata la prescrizione del reato.

Non vi sarebbe certezza sul periodo dell'ultimo pagamento, effettuato nei confronti dell'imputato da parte della persona offesa, sicché bisognerebbe applicare lo stesso dato temporale preso in considerazione per i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto, ritenere abbondantemente decorso il termine di prescrizione.

4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] (avv. [OSCURATO:PERSONA]) ha dedotto i seguenti motivi: 4.1 mancanza di motivazione sull'atto d'appello, depositato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA].

La Corte d'appello avrebbe preso in considerazione solo i motivi di appello contenuti nell'atto depositato dal codifensore avv. [OSCURATO:PERSONA].

La fondatezza di tale rilievo si evincerebbe anche dal fatto che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto delle prove valorizzate nell'atto di appello, tra cui la sentenza emessa nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], i pizzini, trasfusi graficamente nell'atto di appello medesimo, le dichiarazioni dei testi d'accusa favorevoli e, nel contempo, decisive per l'imputato; 4.2 vizi della motivazione.

La Corte di appello ha confermato le prescrizioni civili, condividendo la valutazione delle risultanze istruttorie, operata dal Tribunale, e richiamando le propalazioni della parte civile [OSCURATO:PERSONA] e della teste [OSCURATO:PERSONA], ex segretaria di [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva riferito di aver consegnato personalmente a [OSCURATO:PERSONA] una somma pari a C 150.000,00.

La Corte di appello avrebbe trascurato tutti i rilievi, riportati nel secondo motivo del presente ricorso, e avrebbe travisato la prova complessivamente acquisita, da cui non emergerebbe che la procura a vendere l'immobile in Bari fosse stata rilasciata da [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA], che, invece, sarebbe stato ignaro dell'esistenza di tale procura e che, del resto, non sarebbe mai stato coinvolto nell'operazione contrattuale in questione, come emerso dalle dichiarazioni della teste [OSCURATO:PERSONA]; 4.3 violazione di legge in relazione agli artt. 578 e 578 bis cod. pen..

Premesso che il giudice di secondo grado, pur prendendo atto della sopravvenuta causa estintiva del reato, per la presenza della parte civile e ai fini delle statuizioni civili, ha l'obbligo di motivare, il ricorrente ha dedotto che la Corte d'appello avrebbe omesso di motivare sulla ritenuta responsabilità dell'imputato.

5. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] (avv. [OSCURATO:PERSONA]) ha dedotto i seguenti motivi: 5.1 violazione di legge per non avere la Corte di appello dato risposta a tutti i motivi di appello e per non aver considerato l'atto di appello dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] né nell'enunciazione dei motivi, proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], né nella motivazione; 5.2 violazione e falsa applicazione degli artt. 2643, 2657 e 1724 cod. civ.

Con l'atto di appello era stata censurata l'erronea valutazione dei mezzi di prova e, quindi, l'omesso apprezzamento dell'ininfluenza della procura irrevocabile a vendere del 20 febbraio 2004, autenticata dal notaio [OSCURATO:PERSONA].

La Corte d'appello avrebbe ritenuto rilevante la procura a vendere, avendo trascurando però che: al momento della redazione di essa l'imputato non sarebbe stato presente; in nessun atto risulterebbe che egli avesse ricevuto la procura e avesse avuto conoscenza dell'esistenza del documento; la procura non sarebbe stata rinvenuta presso l'imputato ma presso la persona offesa.

Per di più, la procura non sarebbe efficace, poiché se avente natura di atto unilaterale, sarebbe mancata l'accettazione dell'imputato; se avente natura di atto bilaterale, sarebbe difettata la sottoscrizione del procuratore.

Peraltro, [OSCURATO:PERSONA] aveva già in precedenza conferito incarico di intermediazione immobiliare a una società e tale incarico non risulterebbe né revocato né sospeso, sicché la procura irrevocabile a /1/ vendere in questione era affetta da nullità per sopravvenuta mancanza/inesistenza dell'oggetto; 5.3 violazione dell'art. 192 cod. proc. pen e vizi della motivazione, per non essere la persona offesa stata sentita come imputato di procedimento connesso, con conseguente valutazione delle sue dichiarazioni unitamente agli altri elementi di prova.

Secondo il ricorrente, le sue dichiarazioni, come quelle dell'altra testimone, sarebbero state sconfessate dal fatto che la procura a vendere non sarebbe stata rinvenuta nella disponibilità dell'imputato; la procura a vendere non sarebbe mai stata eseguita da [OSCURATO:PERSONA], avendo trovato attuazione il mandato di intermediazione immobiliare rilasciata al soggetto che poi ha curato l'affare; l'immobile non sarebbe stato venduto da [OSCURATO:PERSONA] ma direttamente dal proprietario; non sarebbe vero che l'importo, ricavato dalla vendita, sarebbe stato versato a [OSCURATO:PERSONA] tramite Martorano, essendo invece stato trattenuto da [OSCURATO:PERSONA], che ne avrebbe liberamente disposto; 5.4 violazione dell'art. 153 cod. pen., avendo la Corte territoriale errato nel calcolare la prescrizione del reato, che si sarebbe verificata il 13 giugno 2012, ossia dinanzi al giudice di primo grado, dovendosi applicare la legge antecedente al 2005 ed essendo i prestiti usurari stati effettuati nell'anno 2004; 5.5 violazione dell'art. 578 bis cod. proc. pen. e 240 bis, 322 bis, 644, ultimo comma, cod. pen.

Dopo aver ricordato che è stata sottoposta a confisca la casa di famiglia, a lui pervenuta per successione paterna nell'agosto del 1978, il ricorrente ha dedotto che l'immobile non potrebbe essere frutto o provento del reato in contestazione.

Peraltro, l'immobile sarebbe del valore di euro 1.512.350,00 e, quindi, la confisca non sarebbe stata disposta nei limiti degli interessi usurari.

6. Si dà atto che sono pervenute conclusioni scritte e nota spese nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla confisca disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] mentre i ricorsi, proposti da quest'ultimo, sono inammissibili nel resto; il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

2. Prendendo le mosse dai ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], deve rilevarsi che il primo motivo di essi, con cui si è dedotto che la Corte territoriale non avrebbe esaminato l'atto di appello a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], è manifestamente infondato.Dalla lettura della pronuncia impugnata, infatti, emerge che la Corte d'appello, pur non dando atto specificamente dei due atti di impugnazione proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha riassunto i rilievi censori in essi formulati, che si sostanziavano - come indicato a pagina 6 della sentenza in scrutinio - nella nullità della sentenza di primo grado, per omessa valutazione delle memorie ex art. 121 cod. proc. pen., depositate all'udienza del 12 marzo 2018, e nell'erronea valutazione delle risultanze istruttorie: espressione, quest'ultima, sintetica ma riassuntiva anche delle deduzioni espresse nell'atto di appello a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA].

A tali rilievi la Corte territoriale ha dato risposta, dovendosi comunque considerare che il giudice d'appello non è tenuto a rispondere a tutte le argomentazioni svolte nell'impugnazione, giacché le stesse possono essere disattese per implicito o per aver seguito un differente iter motivazionale o per evidente incompatibilità con la ricostruzione effettuata (per tutte, Sez. 6, n. 1307 del 26/9/2002, Rv. 223061).

3. Il secondo motivo di entrambi i ricorsi, proposti da [OSCURATO:PERSONA], e il terzo motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], sono in parte non consentiti e, in parte, privi di specificità. 3.1 Deve premettersi che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la Corte del merito non si è limitata ad aderire alle conclusioni, a cui era pervenuto il Giudice di primo grado, ma ha dato adeguata risposta ai motivi di gravame, tenuto conto comunque che, come già ricordato nel precedente paragrafo, devono ritenersi implicitamente disattesi i rilievi censori incompatibili con l'iter logico motivazionale della pronuncia adottata. 3.2 Ciò posto, deve rilevarsi che la Corte territoriale, al pari del Tribunale, ha ritenuto accertato che [OSCURATO:PERSONA], coinvolto in un'attività usuraria, duratura e reiterata, ai danni dell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA], riceveva il denaro, impiegato nei prestiti usurari, da "professionisti finanziatori" che erano a conoscenza dell'impiego delle somme da essi erogate.

Tra tali finanziatori vi era anche il ricorrente, come comprovato, in particolare, dalle dichiarazioni della persona offesa, relative a taluni pagamenti del debito usurario da lei effettuati proprio a mani del ricorrente, nonché dalle intercettazioni richiamate nella sentenza, dagli appunti contabili sequestrati, dalle deposizioni testimoniali e dal coinvolgimento del ricorrente in un'operazione di vendita immobiliare, posta in essere dalla persona offesa per soddisfare i suoi "finanziatori".

La persona offesa, infatti, aveva rilasciato in favore dell'imputato, una procura speciale a vendere, relativa a un immobile sito in Bari, di proprietà di suo figlio; atto formato con funzione di garanzia, su esplicito ordine scritto del Martora no.A fronte di siffatte argomentazioni le deduzioni, formulate nel ricorso, per un verso, sono prive di specificità, non confrontandosi con la compiuta e lineare motivazione della sentenza impugnata e, dunque, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la pronuncia, oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 243838); per altro verso, sono volte a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa sede (ex plurimis Sez.

U, n. 47289 del 24/9/2003, Rv. 226074).

Giova precisare - con specifico riguardo al secondo e al terzo motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che le deduzioni relative alla violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., per non essere la persona offesa stata sentita come imputato di procedimento connesso, e sulla nullità e inefficacia della procura a vendere, rilasciata in favore del ricorrente dalla persona offesa, non sono state oggetto di appello e implicano anche accertamenti in fatto, preclusi a questa Corte.

Ad ogni modo, per un verso, deve evidenziarsi che ciò che ha assunto rilievo è stato il rilascio della procura di per sé considerato, a prescindere dall'essere tale atto valido ed efficace, trattandosi di circostanza apprezzata non già al fine di valutarne gli effetti della procura sul piano civilistico ma al fine di confortare il narrato della persona offesa sul coinvolgimento anche del ricorrente nella vicenda usuraria; per altro verso, deve osservarsi che le dichiarazioni della persona offesa sono state comunque valutate congiuntamente ad altri elementi del compendio probatorio, posto a base dell'affermazione della responsabilità del ricorrente.

4. Il quarto motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.

Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, il reato non si è estinto a giugno 2012, ossia in data antecedente alla pronuncia della sentenza di primo grado, applicando sia la nuova che la vecchia disciplina sulla prescrizione.

Deve rilevarsi, infatti, che all'epoca dei fatti (2004, come accertato in sentenza e non posto in discussione dal ricorrente) il reato di usura era punito con la pena della reclusione da 1 a 6 anni e, applicando la vecchia disciplina sulla prescrizione, il relativo termine è pari a 15 anni (10 anni più la metà di 10).

Il termine di 15 anni ha subito sospensioni per 1 anno, 9 mesi e 10 giorni, come indicato a pagina 12 della sentenza impugnata.

Con la nuova disciplina sulla prescrizione il termine è pari a 25 anni.

Deve ricordarsi che questa Corte (Sez. 5, n. 43343 del 5/10/2010, Rv. 248783 - 01) ha già avuto modo di affermare che, in tema di prescrizione, non è consentita l'applicazione simultanea di disposizioni introdotte dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251 e di quelle precedenti, secondo il criterio della maggiore convenienza per l'imputato, occorrendo applicare integralmente l'una o l'altra disciplina.

Calcolando la prescrizione con la nuova disciplina, quindi, deve considerarsi che il reato di usura è punito con la pena della reclusione da 2 a 10 anni e, nel caso in esame, trattasi di usura con più aggravanti ad effetto speciale, che incidono sul calcolo, per cui, per effetto di esse, i 10 anni di pena edittale vanno aumentati della metà ai sensi dell'art. 644, comma quinto, cod. pen., a cui va aggiunto 1/3 ai sensi dell'art. 63, comma quarto, cod. pen. (v.

Sez. 6, n. 23831 del 14/05/2019, Rv. 275986 - 01, secondo cui, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, deve aversi riguardo, in caso di concorso fra circostanze ad effetto speciale, all'aumento di pena massimo previsto dall'art. 63, comma quarto, cod. pen., per il concorso di circostanze della stessa specie, a nulla rilevando che l'aumento previsto da tale disposizione, una volta applicato quello per la circostanza più grave, sia facoltativo e non possa eccedere il limite di un terzo), oltre a 1/4 per l'atto interruttivo .

Inoltre, anche in tal caso occorre considerare che il termine ha subito sospensioni per 1 anno, 9 mesi e 10 giorni, come indicato a pagina 12 della sentenza impugnata.

5. A conclusioni diverse deve pervenirsi con riguardo al terzo motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e al quinto motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], concernenti la confisca. 5.1 I motivi devono essere accolti per ragioni diverse da quelle indicate dal ricorrente, che ha fatto leva su rilievi implicanti accertamenti in fatto o smentiti dalla motivazione della sentenza impugnata, che ha disposto la confisca nei limiti degli interessi usurari conseguiti.

Deve, invece, rilevarsi che la confisca è stata disposta al di fuori dei casi previsti dalla legge e questa Corte (Sez. 6, n. 12531 del 16/01/2019, Rv. 275884 - 01) ha già avuto modo di affermare, in linea con la giurisprudenza delle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 47766 del 26/06/2015, Butera, Rv. 265106), che l'illegalità della pena e, quindi, anche della misura di sicurezza, dipendente da una statuizione ab origine contraria all'assetto normativo vigente al momento consumativo del reato, è rilevabile d'ufficio nel giudizio di cassazione anche se il ricorso sia inammissibile, salva l'ipotesi in cui l'inammissibilità derivi dalla tardività del ricorso. 5.2 Nel caso in esame, il reato è stato dichiarato estinto per prescrizione e, ai sensi dell'art. 578 bis cod. proc. pen., è stata disposta la confisca per equivalente di un immobile del ricorrente.

Come ricordato da Sez.

U, n. 4145 del 29/09/2022 (Rv. 284209 - 01), consistendo in una "forma di prelievo pubblico a compensazione di prelievi illeciti", la confisca per equivalente assume un carattere preminentemente sanzionatorio, aggredendo beni che, pur nella disponibilità, anche per interposta persona, dell'autore del reato, sono individuati, senza alcun nesso di pertinenzialità con il fatto criminoso, in base alla loro corrispondenza con i benefici che il responsabile ha ottenuto o, in determinati casi, fatto indebitamente ottenere ad altri dalla commissione dell'illecito.

In altri termini, come evidenziato dal [OSCURATO:PERSONA], quando l'ordinamento, nell'impossibilità di apprendere coattivamente, in via diretta, il provento dell'illecito, consente di confiscare, peraltro obbligatoriamente, beni, sia pure del tutto leciti, di valore corrispondente al vantaggio illecito conseguito, ma del tutto scollegati dal reato, la confisca del provento del reato assume una funzione pienamente sanzionatoria.

Accanto al carattere sanzionatorio, la confisca presenta una finalità di recupero, atteso che essa trova applicazione nelle ipotesi in cui è impossibile confiscare in modo diretto, ai sensi dell'art. 240 cod. pen., il profitto, il prodotto o il prezzo del reato.

Siccome gli istituti che rientrano nella nozione di sanzione penale devono essere governati necessariamente dagli statuti di garanzia, per quanto qui interessa, predisposti dall'ordinamento interno (art. 25, secondo comma, Cost.) e da quello convenzionale (art. 7 CEDU), è la funzione sanzionatoria della confisca per equivalente che assorbe quella ripristinatoria e/o le eventuali altre concorrenti funzioni non penali, cui la confisca di valore si atteggi, e non viceversa. 5.3 Le menzionate Sezioni Unite hanno affermato che l'art. 578 bis cod. proc. pen. - che consente al giudice dell'impugnazione di decidere, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato - non è una norma meramente ricognitiva di un principio esistente nell'ordinamento, sebbene non codificato, ma è una norma che ha natura costitutiva in parte qua, perché attributiva del potere, in precedenza precluso al giudice, di mantenere in vita una pena (la confisca per equivalente) che, anteriormente all'introduzione dell'art. 578 bis cod. proc. pen., non poteva, secondo il diritto vivente, in alcun modo essere applicata nel caso di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.

Dunque, la natura pienamente costitutiva della disposizione di cui all'art. 578 bis cod. proc. pen. esclude che la confisca di valore possa essere retroattivamente applicata a fatti commessi quando, nel caso di estinzione del reato, tale misura non era in alcun modo adottabile nei confronti dell'autore del reato, quand'anche ne fosse stata accertata la responsabilità penale.

Siffatto principio valeva per la confisca in forma diretta, ma non anche per la confisca di valore, la quale, per essere applicata, nei giudizi di merito, esige che sia stata emessa una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti (come per la confisca nei reati tributari ex art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000) e che, per essere mantenuta nei giudizi di impugnazione, richiede che una espressa disposizione di legge (l'art. 578 bis cod. proc. pen. appunto) ne consenta il mantenimento e che rimanga inalterato il giudizio di responsabilità penale.

Nel caso in esame, tuttavia, il giudice del merito ha disposto la confisca per equivalente in relazione a fatti posti in essere anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 6, comma 4, d.lgs. 10 marzo 2018, n. 21, che ha introdotto l'art. 578 bis cod. proc. pen.

La confisca, quindi, è stata illegalmente disposta e, quindi, sebbene per ragioni in iure diverse da quelle enunciate nell'atto di impugnazione, in accoglimento dei motivi di ricorso con cui è stata eccepita l'illegittimità della disposta confisca per equivalente, la relativa statuizione deve essere eliminata.

6. Passando al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], deve rilevarsi che i primi due motivi, afferenti entrambi all'affermazione della responsabilità, non sono consentiti, oltre che manifestamente infondati. 6.1 Al riguardo deve premettersi che questa Corte è ferma nel ritenere, per un verso, che «è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduca l'illegittimità della sentenza d'appello solo perché motivata "per relationem" alla decisione di primo grado, senza indicare i punti dell'atto di appello non valutati dalla decisione impugnata» (Sez. 3, n. 37352 del 12/3/2019, Rv. 277161 — 01); per altro verso, che «è legittima la motivazione "per relationem" della sentenza di secondo grado, che recepisce in modo critico e valutativo quella impugnata e si limita a ripercorrere e ad approfondire alcuni aspetti del complesso probatorio, oggetto di contestazione da parte della difesa, omettendo di esaminare quelle doglianze dell'atto di appello, che avevano già trovato risposta esaustiva nella sentenza del primo giudice» (Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Rv. 259929 - 01).

Ferma restando, quindi, l'astratta legittimità della motivazione per relationem, nel caso in esame deve rilevarsi che il ricorrente si è limitato, in sede di ricorso per cassazione, a prospettare un vizio della motivazione, solo perché la stessa è avvenuta in relazione alla motivazione di primo grado, senza però specificare su quali aspetti dell'atto di appello la sentenza impugnata non aveva compiuto un'adeguata analisi.

Ad ogni modo, giova evidenziare che dalla lettura della pronuncia in scrutinio emerge, invece, chiaramente che la Corte di merito ha puntualmente vagliato i motivi di gravame, rilevandone con esauriente e coerente percorso valutativo l'infondatezza.6.2 Deve poi rilevarsi che la Corte d'appello ha rimarcato che la persona offesa aveva riferito che la prima richiesta di prestito di denaro, rivolta a [OSCURATO:PERSONA] risaliva al 1998 e il rapporto usurario si era protratto per circa 10 anni fino al 2008; ella aveva l'obbligo di restituire il denaro ricevuto, corrispondendo un tasso di interesse pari al 10% mensile e per i prestiti di [OSCURATO:PERSONA] era stato concordato il pagamento di interessi pari all'11°/0 mensile.

La persona offesa aveva precisato che in due occasioni, verificatisi nel 2005 e nel 2008, si era rivolta personalmente all'imputato [OSCURATO:PERSONA]: in un caso, per chiedere la sospensione del pagamento degli interessi e, in un'altra circostanza, per fornirgli rassicurazioni in ordine alla restituzione di alcune somme.

Sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, confortate da quelle del teste assistito [OSCURATO:PERSONA], da appunti contabili e dagli esiti della perizia grafologica, la Corte territoriale ha ritenuto provato il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nel rapporto usurario instaurato e gestito tramite [OSCURATO:PERSONA], così, dunque, correttamente escludendo la qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 379 cod. pen.

A fronte delle argomentazioni della pronuncia impugnata deve ribadirsi che con il ricorso per cassazione non sono deducibili quei rilievi che, sia pure sotto la formale "insegna" della contraddittorietà o della manifesta illogicità della motivazione, siano in effetti tesi a sollecitare una rivalutazione delle emergenze processuali e, dunque, una ricostruzione della vicenda sub iudice diversa e stimata più plausibile di quella recepita nel provvedimento impugnato, sospingendo questa Corte a un sindacato eccentrico rispetto al giudizio di legittimità, limitato alla verifica della completezza e dell'insussistenza di vizi logici ictu °cui/ percepibili (ex plurimis Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).

Nel caso in esame, sia pure formalmente evocando travisamenti delle prove, il ricorrente ha sollecitato una interpretazione degli elementi probatori diversa da quella effettuata dalla Corte territoriale, la cui valutazione circa contrasti testimoniali o circa la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione (cfr. in tal senso: Sez. 5, n. 51604 del 19/9/2017, Rv. 271623 - 01).

Motivazione che, nel caso in esame, sfugge ad ogni rilievo censorio.

7. L'ultimo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è privo di specificità.

Questa Corte (Sez. 4, n. 47744 del 10/09/2015, Rv. 265330 - 01) ha già avuto modo di affermare che il ricorrente che invochi nel giudizio di cassazione la prescrizione del reato, assumendo per la prima volta in questa sede che la data di consumazione è antecedente rispetto a quella contestata, ha l'onere di riscontrare le sue affermazioni fornendo elementi incontrovertibili, idonei da soli a confermare che il reato è stato consumato in data anteriore a quella contestata, e non smentiti né smentibili da altri elementi di prova, acquisiti al processo.

Diversamente, l'accertamento in fatto, richiesto al giudice di legittimità, si scontrerebbe inevitabilmente con i limiti del sindacato di legittimità, che non può estendersi ad accertamenti fattuali.

Nel caso in esame, tale onere non è stato soddisfatto dal ricorrente, che nemmeno dinanzi al giudice d'appello aveva contestato le date dei pagamenti usurari in questione.

8. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è, quindi, inammissibile e ciò comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di tale ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile - della somma di euro tremila, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria.

L'esito dei ricorsi comporta, inoltre, la condanna di entrambi i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dell'aumento dovuto per l'attività prestata dal difensore della parte civile nei confronti di più imputati.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla disposta confisca, che elimina.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3 gennaio 1944 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23 marzo 1945 avverso la sentenza n. 450/2021 emessa dalla Corte d'appello di Potenza il 24 settembre 2021 Visti gli atti, la sentenza e i ricorsi; udita nell'udienza del 7 febbraio 2023 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e di annullare senza rinvio limitatamente alla confisca e di rigettare nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; uditi l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], e gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], difensori di [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 24 settembre 2021 la Corte di appello di Potenza, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 12 marzo 2018, per ciò che rileva in questa sede, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di truffa pluriaggravato, perché estinto per prescrizione, e ha confermato le statuizioni civili di primo grado. Ha confermato, inoltre, la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di usura pluriaggravato. 2. Avverso la sentenza della Corte territoriale hanno proposto ricorsi per cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto i seguenti motivi. 3.1 erronea applicazione dell'art. 644 cod. pen. in relazione all'art. 379 cod. pen. L'affermazione di responsabilità dell'imputato sarebbe stata basata sulle dichiarazioni della persona offesa, poco credibile, sui pizzini, oggetto di consulenza tecnica di ufficio, e sulle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe sostenuto che, in un periodo in cui doveva andare al mare, aveva chiesto all'imputato di ricevere circa 60.000,00 euro, che gli avrebbe consegnato la persona offesa. Seppure fosse vera la circostanza della consegna di denaro da parte della persona offesa all'imputato su ordine di [OSCURATO:PERSONA], in assenza di ulteriori riscontri, i fatti sarebbero qualificabili ai sensi dell'art. 379 cod. pen. e non come usura; 3.2 vizi di motivazione su un risultato di una prova incontestabilmente diverso da quello reale. La sentenza impugnata avrebbe operato un mero rinvio alla sentenza di primo grado, senza dare risposta ai motivi di gravame con particolare riferimento a quelli relativi alla vendita dell'autovettura Porsche 911, il cui valore sarebbe servito per pagare i debiti contratti con [OSCURATO:PERSONA]. Dalla trascrizione delle conversazioni intercettate emergerebbe, inoltre, che la persona offesa e i suoi interlocutori non avrebbero mai fatto riferimento all'imputato e i pizzini, oggetto di perizia, sarebbero tutti generici e senza una data certa, oltre che falsi, in quanto gli stessi risultavano vergati nel 2008, così come riportato a pagina 73 e 8 dell'allegato 16 della C.T.U.; 3.3 violazione di legge, per non essere stata dichiarata la prescrizione del reato. Non vi sarebbe certezza sul periodo dell'ultimo pagamento, effettuato nei confronti dell'imputato da parte della persona offesa, sicché bisognerebbe applicare lo stesso dato temporale preso in considerazione per i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto, ritenere abbondantemente decorso il termine di prescrizione. 4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] (avv. [OSCURATO:PERSONA]) ha dedotto i seguenti motivi: 4.1 mancanza di motivazione sull'atto d'appello, depositato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d'appello avrebbe preso in considerazione solo i motivi di appello contenuti nell'atto depositato dal codifensore avv. [OSCURATO:PERSONA]. La fondatezza di tale rilievo si evincerebbe anche dal fatto che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto delle prove valorizzate nell'atto di appello, tra cui la sentenza emessa nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], i pizzini, trasfusi graficamente nell'atto di appello medesimo, le dichiarazioni dei testi d'accusa favorevoli e, nel contempo, decisive per l'imputato; 4.2 vizi della motivazione. La Corte di appello ha confermato le prescrizioni civili, condividendo la valutazione delle risultanze istruttorie, operata dal Tribunale, e richiamando le propalazioni della parte civile [OSCURATO:PERSONA] e della teste [OSCURATO:PERSONA], ex segretaria di [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva riferito di aver consegnato personalmente a [OSCURATO:PERSONA] una somma pari a C 150.000,00. La Corte di appello avrebbe trascurato tutti i rilievi, riportati nel secondo motivo del presente ricorso, e avrebbe travisato la prova complessivamente acquisita, da cui non emergerebbe che la procura a vendere l'immobile in Bari fosse stata rilasciata da [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA], che, invece, sarebbe stato ignaro dell'esistenza di tale procura e che, del resto, non sarebbe mai stato coinvolto nell'operazione contrattuale in questione, come emerso dalle dichiarazioni della teste [OSCURATO:PERSONA]; 4.3 violazione di legge in relazione agli artt. 578 e 578 bis cod. pen.. Premesso che il giudice di secondo grado, pur prendendo atto della sopravvenuta causa estintiva del reato, per la presenza della parte civile e ai fini delle statuizioni civili, ha l'obbligo di motivare, il ricorrente ha dedotto che la Corte d'appello avrebbe omesso di motivare sulla ritenuta responsabilità dell'imputato. 5. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] (avv. [OSCURATO:PERSONA]) ha dedotto i seguenti motivi: 5.1 violazione di legge per non avere la Corte di appello dato risposta a tutti i motivi di appello e per non aver considerato l'atto di appello dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] né nell'enunciazione dei motivi, proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], né nella motivazione; 5.2 violazione e falsa applicazione degli artt. 2643, 2657 e 1724 cod. civ. Con l'atto di appello era stata censurata l'erronea valutazione dei mezzi di prova e, quindi, l'omesso apprezzamento dell'ininfluenza della procura irrevocabile a vendere del 20 febbraio 2004, autenticata dal notaio [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d'appello avrebbe ritenuto rilevante la procura a vendere, avendo trascurando però che: al momento della redazione di essa l'imputato non sarebbe stato presente; in nessun atto risulterebbe che egli avesse ricevuto la procura e avesse avuto conoscenza dell'esistenza del documento; la procura non sarebbe stata rinvenuta presso l'imputato ma presso la persona offesa. Per di più, la procura non sarebbe efficace, poiché se avente natura di atto unilaterale, sarebbe mancata l'accettazione dell'imputato; se avente natura di atto bilaterale, sarebbe difettata la sottoscrizione del procuratore. Peraltro, [OSCURATO:PERSONA] aveva già in precedenza conferito incarico di intermediazione immobiliare a una società e tale incarico non risulterebbe né revocato né sospeso, sicché la procura irrevocabile a /1/ vendere in questione era affetta da nullità per sopravvenuta mancanza/inesistenza dell'oggetto; 5.3 violazione dell'art. 192 cod. proc. pen e vizi della motivazione, per non essere la persona offesa stata sentita come imputato di procedimento connesso, con conseguente valutazione delle sue dichiarazioni unitamente agli altri elementi di prova. Secondo il ricorrente, le sue dichiarazioni, come quelle dell'altra testimone, sarebbero state sconfessate dal fatto che la procura a vendere non sarebbe stata rinvenuta nella disponibilità dell'imputato; la procura a vendere non sarebbe mai stata eseguita da [OSCURATO:PERSONA], avendo trovato attuazione il mandato di intermediazione immobiliare rilasciata al soggetto che poi ha curato l'affare; l'immobile non sarebbe stato venduto da [OSCURATO:PERSONA] ma direttamente dal proprietario; non sarebbe vero che l'importo, ricavato dalla vendita, sarebbe stato versato a [OSCURATO:PERSONA] tramite Martorano, essendo invece stato trattenuto da [OSCURATO:PERSONA], che ne avrebbe liberamente disposto; 5.4 violazione dell'art. 153 cod. pen., avendo la Corte territoriale errato nel calcolare la prescrizione del reato, che si sarebbe verificata il 13 giugno 2012, ossia dinanzi al giudice di primo grado, dovendosi applicare la legge antecedente al 2005 ed essendo i prestiti usurari stati effettuati nell'anno 2004; 5.5 violazione dell'art. 578 bis cod. proc. pen. e 240 bis, 322 bis, 644, ultimo comma, cod. pen. Dopo aver ricordato che è stata sottoposta a confisca la casa di famiglia, a lui pervenuta per successione paterna nell'agosto del 1978, il ricorrente ha dedotto che l'immobile non potrebbe essere frutto o provento del reato in contestazione. Peraltro, l'immobile sarebbe del valore di euro 1.512.350,00 e, quindi, la confisca non sarebbe stata disposta nei limiti degli interessi usurari. 6. Si dà atto che sono pervenute conclusioni scritte e nota spese nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla confisca disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] mentre i ricorsi, proposti da quest'ultimo, sono inammissibili nel resto; il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 2. Prendendo le mosse dai ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], deve rilevarsi che il primo motivo di essi, con cui si è dedotto che la Corte territoriale non avrebbe esaminato l'atto di appello a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], è manifestamente infondato.Dalla lettura della pronuncia impugnata, infatti, emerge che la Corte d'appello, pur non dando atto specificamente dei due atti di impugnazione proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha riassunto i rilievi censori in essi formulati, che si sostanziavano - come indicato a pagina 6 della sentenza in scrutinio - nella nullità della sentenza di primo grado, per omessa valutazione delle memorie ex art. 121 cod. proc. pen., depositate all'udienza del 12 marzo 2018, e nell'erronea valutazione delle risultanze istruttorie: espressione, quest'ultima, sintetica ma riassuntiva anche delle deduzioni espresse nell'atto di appello a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. A tali rilievi la Corte territoriale ha dato risposta, dovendosi comunque considerare che il giudice d'appello non è tenuto a rispondere a tutte le argomentazioni svolte nell'impugnazione, giacché le stesse possono essere disattese per implicito o per aver seguito un differente iter motivazionale o per evidente incompatibilità con la ricostruzione effettuata (per tutte, Sez. 6, n. 1307 del 26/9/2002, Rv. 223061). 3. Il secondo motivo di entrambi i ricorsi, proposti da [OSCURATO:PERSONA], e il terzo motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], sono in parte non consentiti e, in parte, privi di specificità. 3.1 Deve premettersi che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la Corte del merito non si è limitata ad aderire alle conclusioni, a cui era pervenuto il Giudice di primo grado, ma ha dato adeguata risposta ai motivi di gravame, tenuto conto comunque che, come già ricordato nel precedente paragrafo, devono ritenersi implicitamente disattesi i rilievi censori incompatibili con l'iter logico motivazionale della pronuncia adottata. 3.2 Ciò posto, deve rilevarsi che la Corte territoriale, al pari del Tribunale, ha ritenuto accertato che [OSCURATO:PERSONA], coinvolto in un'attività usuraria, duratura e reiterata, ai danni dell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA], riceveva il denaro, impiegato nei prestiti usurari, da "professionisti finanziatori" che erano a conoscenza dell'impiego delle somme da essi erogate. Tra tali finanziatori vi era anche il ricorrente, come comprovato, in particolare, dalle dichiarazioni della persona offesa, relative a taluni pagamenti del debito usurario da lei effettuati proprio a mani del ricorrente, nonché dalle intercettazioni richiamate nella sentenza, dagli appunti contabili sequestrati, dalle deposizioni testimoniali e dal coinvolgimento del ricorrente in un'operazione di vendita immobiliare, posta in essere dalla persona offesa per soddisfare i suoi "finanziatori". La persona offesa, infatti, aveva rilasciato in favore dell'imputato, una procura speciale a vendere, relativa a un immobile sito in Bari, di proprietà di suo figlio; atto formato con funzione di garanzia, su esplicito ordine scritto del Martora no.A fronte di siffatte argomentazioni le deduzioni, formulate nel ricorso, per un verso, sono prive di specificità, non confrontandosi con la compiuta e lineare motivazione della sentenza impugnata e, dunque, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la pronuncia, oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 243838); per altro verso, sono volte a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa sede (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Rv. 226074). Giova precisare - con specifico riguardo al secondo e al terzo motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che le deduzioni relative alla violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., per non essere la persona offesa stata sentita come imputato di procedimento connesso, e sulla nullità e inefficacia della procura a vendere, rilasciata in favore del ricorrente dalla persona offesa, non sono state oggetto di appello e implicano anche accertamenti in fatto, preclusi a questa Corte. Ad ogni modo, per un verso, deve evidenziarsi che ciò che ha assunto rilievo è stato il rilascio della procura di per sé considerato, a prescindere dall'essere tale atto valido ed efficace, trattandosi di circostanza apprezzata non già al fine di valutarne gli effetti della procura sul piano civilistico ma al fine di confortare il narrato della persona offesa sul coinvolgimento anche del ricorrente nella vicenda usuraria; per altro verso, deve osservarsi che le dichiarazioni della persona offesa sono state comunque valutate congiuntamente ad altri elementi del compendio probatorio, posto a base dell'affermazione della responsabilità del ricorrente. 4. Il quarto motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, il reato non si è estinto a giugno 2012, ossia in data antecedente alla pronuncia della sentenza di primo grado, applicando sia la nuova che la vecchia disciplina sulla prescrizione. Deve rilevarsi, infatti, che all'epoca dei fatti (2004, come accertato in sentenza e non posto in discussione dal ricorrente) il reato di usura era punito con la pena della reclusione da 1 a 6 anni e, applicando la vecchia disciplina sulla prescrizione, il relativo termine è pari a 15 anni (10 anni più la metà di 10). Il termine di 15 anni ha subito sospensioni per 1 anno, 9 mesi e 10 giorni, come indicato a pagina 12 della sentenza impugnata. Con la nuova disciplina sulla prescrizione il termine è pari a 25 anni. Deve ricordarsi che questa Corte (Sez. 5, n. 43343 del 5/10/2010, Rv. 248783 - 01) ha già avuto modo di affermare che, in tema di prescrizione, non è consentita l'applicazione simultanea di disposizioni introdotte dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251 e di quelle precedenti, secondo il criterio della maggiore convenienza per l'imputato, occorrendo applicare integralmente l'una o l'altra disciplina. Calcolando la prescrizione con la nuova disciplina, quindi, deve considerarsi che il reato di usura è punito con la pena della reclusione da 2 a 10 anni e, nel caso in esame, trattasi di usura con più aggravanti ad effetto speciale, che incidono sul calcolo, per cui, per effetto di esse, i 10 anni di pena edittale vanno aumentati della metà ai sensi dell'art. 644, comma quinto, cod. pen., a cui va aggiunto 1/3 ai sensi dell'art. 63, comma quarto, cod. pen. (v. Sez. 6, n. 23831 del 14/05/2019, Rv. 275986 - 01, secondo cui, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, deve aversi riguardo, in caso di concorso fra circostanze ad effetto speciale, all'aumento di pena massimo previsto dall'art. 63, comma quarto, cod. pen., per il concorso di circostanze della stessa specie, a nulla rilevando che l'aumento previsto da tale disposizione, una volta applicato quello per la circostanza più grave, sia facoltativo e non possa eccedere il limite di un terzo), oltre a 1/4 per l'atto interruttivo . Inoltre, anche in tal caso occorre considerare che il termine ha subito sospensioni per 1 anno, 9 mesi e 10 giorni, come indicato a pagina 12 della sentenza impugnata. 5. A conclusioni diverse deve pervenirsi con riguardo al terzo motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e al quinto motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], concernenti la confisca. 5.1 I motivi devono essere accolti per ragioni diverse da quelle indicate dal ricorrente, che ha fatto leva su rilievi implicanti accertamenti in fatto o smentiti dalla motivazione della sentenza impugnata, che ha disposto la confisca nei limiti degli interessi usurari conseguiti. Deve, invece, rilevarsi che la confisca è stata disposta al di fuori dei casi previsti dalla legge e questa Corte (Sez. 6, n. 12531 del 16/01/2019, Rv. 275884 - 01) ha già avuto modo di affermare, in linea con la giurisprudenza delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 47766 del 26/06/2015, Butera, Rv. 265106), che l'illegalità della pena e, quindi, anche della misura di sicurezza, dipendente da una statuizione ab origine contraria all'assetto normativo vigente al momento consumativo del reato, è rilevabile d'ufficio nel giudizio di cassazione anche se il ricorso sia inammissibile, salva l'ipotesi in cui l'inammissibilità derivi dalla tardività del ricorso. 5.2 Nel caso in esame, il reato è stato dichiarato estinto per prescrizione e, ai sensi dell'art. 578 bis cod. proc. pen., è stata disposta la confisca per equivalente di un immobile del ricorrente. Come ricordato da Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022 (Rv. 284209 - 01), consistendo in una "forma di prelievo pubblico a compensazione di prelievi illeciti", la confisca per equivalente assume un carattere preminentemente sanzionatorio, aggredendo beni che, pur nella disponibilità, anche per interposta persona, dell'autore del reato, sono individuati, senza alcun nesso di pertinenzialità con il fatto criminoso, in base alla loro corrispondenza con i benefici che il responsabile ha ottenuto o, in determinati casi, fatto indebitamente ottenere ad altri dalla commissione dell'illecito. In altri termini, come evidenziato dal [OSCURATO:PERSONA], quando l'ordinamento, nell'impossibilità di apprendere coattivamente, in via diretta, il provento dell'illecito, consente di confiscare, peraltro obbligatoriamente, beni, sia pure del tutto leciti, di valore corrispondente al vantaggio illecito conseguito, ma del tutto scollegati dal reato, la confisca del provento del reato assume una funzione pienamente sanzionatoria. Accanto al carattere sanzionatorio, la confisca presenta una finalità di recupero, atteso che essa trova applicazione nelle ipotesi in cui è impossibile confiscare in modo diretto, ai sensi dell'art. 240 cod. pen., il profitto, il prodotto o il prezzo del reato. Siccome gli istituti che rientrano nella nozione di sanzione penale devono essere governati necessariamente dagli statuti di garanzia, per quanto qui interessa, predisposti dall'ordinamento interno (art. 25, secondo comma, Cost.) e da quello convenzionale (art. 7 CEDU), è la funzione sanzionatoria della confisca per equivalente che assorbe quella ripristinatoria e/o le eventuali altre concorrenti funzioni non penali, cui la confisca di valore si atteggi, e non viceversa. 5.3 Le menzionate Sezioni Unite hanno affermato che l'art. 578 bis cod. proc. pen. - che consente al giudice dell'impugnazione di decidere, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato - non è una norma meramente ricognitiva di un principio esistente nell'ordinamento, sebbene non codificato, ma è una norma che ha natura costitutiva in parte qua, perché attributiva del potere, in precedenza precluso al giudice, di mantenere in vita una pena (la confisca per equivalente) che, anteriormente all'introduzione dell'art. 578 bis cod. proc. pen., non poteva, secondo il diritto vivente, in alcun modo essere applicata nel caso di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. Dunque, la natura pienamente costitutiva della disposizione di cui all'art. 578 bis cod. proc. pen. esclude che la confisca di valore possa essere retroattivamente applicata a fatti commessi quando, nel caso di estinzione del reato, tale misura non era in alcun modo adottabile nei confronti dell'autore del reato, quand'anche ne fosse stata accertata la responsabilità penale. Siffatto principio valeva per la confisca in forma diretta, ma non anche per la confisca di valore, la quale, per essere applicata, nei giudizi di merito, esige che sia stata emessa una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti (come per la confisca nei reati tributari ex art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000) e che, per essere mantenuta nei giudizi di impugnazione, richiede che una espressa disposizione di legge (l'art. 578 bis cod. proc. pen. appunto) ne consenta il mantenimento e che rimanga inalterato il giudizio di responsabilità penale. Nel caso in esame, tuttavia, il giudice del merito ha disposto la confisca per equivalente in relazione a fatti posti in essere anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 6, comma 4, d.lgs. 10 marzo 2018, n. 21, che ha introdotto l'art. 578 bis cod. proc. pen. La confisca, quindi, è stata illegalmente disposta e, quindi, sebbene per ragioni in iure diverse da quelle enunciate nell'atto di impugnazione, in accoglimento dei motivi di ricorso con cui è stata eccepita l'illegittimità della disposta confisca per equivalente, la relativa statuizione deve essere eliminata. 6. Passando al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], deve rilevarsi che i primi due motivi, afferenti entrambi all'affermazione della responsabilità, non sono consentiti, oltre che manifestamente infondati. 6.1 Al riguardo deve premettersi che questa Corte è ferma nel ritenere, per un verso, che «è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduca l'illegittimità della sentenza d'appello solo perché motivata "per relationem" alla decisione di primo grado, senza indicare i punti dell'atto di appello non valutati dalla decisione impugnata» (Sez. 3, n. 37352 del 12/3/2019, Rv. 277161 — 01); per altro verso, che «è legittima la motivazione "per relationem" della sentenza di secondo grado, che recepisce in modo critico e valutativo quella impugnata e si limita a ripercorrere e ad approfondire alcuni aspetti del complesso probatorio, oggetto di contestazione da parte della difesa, omettendo di esaminare quelle doglianze dell'atto di appello, che avevano già trovato risposta esaustiva nella sentenza del primo giudice» (Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Rv. 259929 - 01). Ferma restando, quindi, l'astratta legittimità della motivazione per relationem, nel caso in esame deve rilevarsi che il ricorrente si è limitato, in sede di ricorso per cassazione, a prospettare un vizio della motivazione, solo perché la stessa è avvenuta in relazione alla motivazione di primo grado, senza però specificare su quali aspetti dell'atto di appello la sentenza impugnata non aveva compiuto un'adeguata analisi. Ad ogni modo, giova evidenziare che dalla lettura della pronuncia in scrutinio emerge, invece, chiaramente che la Corte di merito ha puntualmente vagliato i motivi di gravame, rilevandone con esauriente e coerente percorso valutativo l'infondatezza.6.2 Deve poi rilevarsi che la Corte d'appello ha rimarcato che la persona offesa aveva riferito che la prima richiesta di prestito di denaro, rivolta a [OSCURATO:PERSONA] risaliva al 1998 e il rapporto usurario si era protratto per circa 10 anni fino al 2008; ella aveva l'obbligo di restituire il denaro ricevuto, corrispondendo un tasso di interesse pari al 10% mensile e per i prestiti di [OSCURATO:PERSONA] era stato concordato il pagamento di interessi pari all'11°/0 mensile. La persona offesa aveva precisato che in due occasioni, verificatisi nel 2005 e nel 2008, si era rivolta personalmente all'imputato [OSCURATO:PERSONA]: in un caso, per chiedere la sospensione del pagamento degli interessi e, in un'altra circostanza, per fornirgli rassicurazioni in ordine alla restituzione di alcune somme. Sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, confortate da quelle del teste assistito [OSCURATO:PERSONA], da appunti contabili e dagli esiti della perizia grafologica, la Corte territoriale ha ritenuto provato il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nel rapporto usurario instaurato e gestito tramite [OSCURATO:PERSONA], così, dunque, correttamente escludendo la qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 379 cod. pen. A fronte delle argomentazioni della pronuncia impugnata deve ribadirsi che con il ricorso per cassazione non sono deducibili quei rilievi che, sia pure sotto la formale "insegna" della contraddittorietà o della manifesta illogicità della motivazione, siano in effetti tesi a sollecitare una rivalutazione delle emergenze processuali e, dunque, una ricostruzione della vicenda sub iudice diversa e stimata più plausibile di quella recepita nel provvedimento impugnato, sospingendo questa Corte a un sindacato eccentrico rispetto al giudizio di legittimità, limitato alla verifica della completezza e dell'insussistenza di vizi logici ictu °cui/ percepibili (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Nel caso in esame, sia pure formalmente evocando travisamenti delle prove, il ricorrente ha sollecitato una interpretazione degli elementi probatori diversa da quella effettuata dalla Corte territoriale, la cui valutazione circa contrasti testimoniali o circa la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione (cfr. in tal senso: Sez. 5, n. 51604 del 19/9/2017, Rv. 271623 - 01). Motivazione che, nel caso in esame, sfugge ad ogni rilievo censorio. 7. L'ultimo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è privo di specificità. Questa Corte (Sez. 4, n. 47744 del 10/09/2015, Rv. 265330 - 01) ha già avuto modo di affermare che il ricorrente che invochi nel giudizio di cassazione la prescrizione del reato, assumendo per la prima volta in questa sede che la data di consumazione è antecedente rispetto a quella contestata, ha l'onere di riscontrare le sue affermazioni fornendo elementi incontrovertibili, idonei da soli a confermare che il reato è stato consumato in data anteriore a quella contestata, e non smentiti né smentibili da altri elementi di prova, acquisiti al processo. Diversamente, l'accertamento in fatto, richiesto al giudice di legittimità, si scontrerebbe inevitabilmente con i limiti del sindacato di legittimità, che non può estendersi ad accertamenti fattuali. Nel caso in esame, tale onere non è stato soddisfatto dal ricorrente, che nemmeno dinanzi al giudice d'appello aveva contestato le date dei pagamenti usurari in questione. 8. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è, quindi, inammissibile e ciò comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di tale ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile - della somma di euro tremila, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria. L'esito dei ricorsi comporta, inoltre, la condanna di entrambi i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dell'aumento dovuto per l'attività prestata dal difensore della parte civile nei confronti di più imputati. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla disposta confisca, che elimina. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, i
Sentenza Cassazione n. 25758/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris