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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 02520/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti; il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di TREVISO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che conclude chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 7 settembre 2021 la Corte di appello di Roma ha rigettato la domanda di revisione della sentenza di condanna emessa dalla corte di Assise di Napoli in data 14 gennaio 1998, irrevocabile il 16 maggio 2001, proposta da [OSCURATO:PERSONA].

1.1. [OSCURATO:PERSONA] è stato riconosciuto colpevole del reato di omicidio volontario di [OSCURATO:PERSONA], capo dell'omonimo clan di camorra, aggravato dalla premeditazione, dal motivo abietto e dal metodo mafioso, nonché dei reati di detenzione e porto illegale delle armi usate per la commissione di detto delitto e condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di tre mesi.

Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, intorno alle ore 7.20 del mattino del 25 agosto 1995, [OSCURATO:PERSONA], egli stesso esponente del clan Mennella, aveva raggiunto, a bordo di un motorino condotto da altra persona, l'abitazione della vittima (che l'aveva fatto entrare, poiché si conoscevano) e aveva esploso il suo indirizzo sei colpi di arma da fuoco con due diverse pistole.

Tali armi erano state occultate da [OSCURATO:PERSONA] (moglie di [OSCURATO:PERSONA] e rea confessa) e Carolina bracciale (cognata), gettandole in mare.

L'omicidio era maturato in seno all'avverso clan Gargiulo e, segnatamente, il movente era stato individuato nel sentimento di vendetta di Carmine, Patrizio ed [OSCURATO:PERSONA] per l'uccisione del germano Ciro, eseguita su mandato di [OSCURATO:PERSONA] proprio da [OSCURATO:PERSONA].

Quest'ultimo si sarebbe, quindi, determinato a eliminare Mennella per la duplice ragione di placare i propositi di vendetta dei Gargiulo nei suoi riguardi, anche in vista di un'imminente collaborazione di [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe potuto accusarlo di gravi reati, sia perché aspirava egli stesso a divenire capo dell'avverso clan Mennella.

L'occasione propizia per l'agguato era stata individuata in un giorno in cui la vittima sarebbe stata certamente sola in casa, essendo la convivente [OSCURATO:PERSONA] recatasi altrove, e dopo che la stessa vittima aveva avuto un litigio con [OSCURATO:PERSONA], sicché tale antefatto avrebbe potuto agevolmente depistare le indagini.

1.2. L'accertamento della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] risulta fondata, in via principale, sulle dichiarazioni accusatorie, valutate come intrinsecamente credibili e oggettivamente attendibili, di [OSCURATO:PERSONA] il quale - arrestato per altra causa - aveva iniziato un percorso di collaborazione con la giustizia accusandosi, tra gli altri, della partecipazione all'omicidio di Mennella, cui aveva contribuito attraverso la consegna delle due pistole.

Segnatamente, costui aveva dichiarato di essere stato presente alla consegna delle armi utilizzate per l'omicidio e di avere avuto un riscontro dell'avvenuta commissione del fatto attraverso il resoconto che [OSCURATO:PERSONA] gli aveva fatto la stessa mattina del delitto.

Sono poi state apprezzate, come ulteriori tasselli della piattaforma accusatoria, le propalazioni degli altri collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] siccome, in vario modo, confermative della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] nei termini riferiti da Oliviero.

Infine, ulteriore formidabile riscontro era individuato nel contenuto di alcune telefonate, oggetto di perizia fonica, captate la mattina dell'omicidio su utenze oggetto di intercettazioni nell'ambito delle indagini relative all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA].

In una di queste, alle 7.33 del 25 agosto 1995 [OSCURATO:PERSONA], sorella di Anna, chiamava dalla propria abitazione, attigua a quella del ricorrente, l'amica [OSCURATO:PERSONA]Aniello alla quale comunicava che era appena morto "papà Mosé", appellativo con il quale era noto Mennella a causa della sua barba fluente.

Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, in considerazione della vicinanza temporale tra la telefonata e il fatto omicidiario (avvenuto alle 7.20, orario in cui due testimoni avevano udito i colpi di arma da fuoco) la donna aveva potuto apprendere quanto avvenuto direttamente da [OSCURATO:PERSONA], autore del fatto e suo vicino di casa.

Inattendibile era stata giudicata la versione resa dalla Gargiulo sec ondo la quale ella aveva invece appreso la notizia della morte di Mennella dal genero di questi, [OSCURATO:PERSONA], intorno alle 7.00-7.10 e che a quell'ora [OSCURATO:PERSONA] e la sorella si trovavano in casa.

Tale ricostruzione, infatti, era reputata smentita dalle dichiarazioni di Mercedulo che, a sua volta, aveva ricordato di essere stato chiamato la mattina del 25 agosto da sua moglie, tra le 7.30 alle 7.40 e di essere stato informato della morte del suocero e che, solo successivamente, dopo essersi vestito per uscire, si sarebbe recato da [OSCURATO:PERSONA] per informarlo, intorno alle 8.00.

1.3. Con l'istanza di revisione, sono state dedotte quali «prove nuove» ai sensi dell'art. 630, lett. c), cod. proc. pen., le dichiarazioni rese al difensore da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (fratello del ricorrente) e [OSCURATO:PERSONA] (cognato del ricorrente), nonché le intercettazioni ambientali captate nel giugno 1995, nell'ambito di altro procedimento penale, della cui esistenza Ala difesa aveva avuto contezza successivamente all'irrevocabilità della sentenza di cui si chiede la revisione e, pertanto, mai prodotte né valutate in precedenza dai giudici di merito e legittimità.

Secondo la prospettazione difensiva detti elementi di prova, unitamente alle prove già valutate, dimostrerebbero la totale estraneità di [OSCURATO:PERSONA] rispetto all'omicidio, per le ragioni che s'indicano di seguito: - le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], confrontate con il contenuto delle intercettazioni ambientali, escluderebbero con certezza la presenza del condannato sul luogo del delitto e, al contempo, confermerebbero l'esistenza di una "congiura" ordita da parte dei fratelli Gargiulo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

In sintesi, la donna ha ricordato che, il giorno precedente l'omicidio di Mennella, il genero della vittima, [OSCURATO:PERSONA], le aveva chiesto di recarsi dal suocero il giorno successivo per consegnargli del denaro che gli doveva per una partita di droga pari a mezzo chilo di cocaina pura è, dunque, 25 milioni di vecchie lire.

La donna, nel giorno stabilito e, dunque, il 25 agosto, alle 6.45 si era recata presso l'abitazione di Mennella, nel tragitto, aveva incrociato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che, a bordo di una motocicletta, andavano in direzione contrarie alla sua, quindi dopo aver scambiato qualche parola con costoro, aveva proseguito, raggiungendo dopo cinque minuti la destinazione e trovandovi Mennella ancora vivo.

Mentre si trovavano all'interno dell'abitazione, dopo una decina di minuti, udiva suonare il campanello della porta e dal monitor del sistema di sorveglianza ella scorgeva la presenza di quattro persone, due delle quali riconosciute in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre escludeva di aver visto tra costoro [OSCURATO:PERSONA].

Quindi lasciò il padrone di casa a interloquire con i quattro soggetti che erano rimasti all'esterno dell'abitazione e si allontanò, uscendo dal retro, udendo dopo pochi metri degli spari.

Tali dichiarazioni smentivano la ricostruzione dei fatti recepiti nella sentenza impugnata, secondo la quale l'omicidio era stato realizzato materialmente da [OSCURATO:PERSONA], dovendosi individuare nei quattro soggetti indicati da Cafaro gli autori materiali dell'agguato; - le intercettazioni ambientali disposte in altro procedimento, inoltre, dimostrerebbero l'inattendibilità delle popolazioni di Patrizio ed [OSCURATO:PERSONA] sulla scorta delle quali è stata fondata l'affermazione di responsabilità; - le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (fratello di Francesco) e [OSCURATO:PERSONA] (cognato) fornirebbero un alibi al condannato e, comunque, ulteriori elementi per avversare la ricostruzione fattuale dell'episodio effettuata dai giudici di merito.

Segnatamente i due testi avevano affermato di essersi recatosi intorno alle 7.15 - 7.30 del 25 agosto presso l'abitazione dell'odierno ricorrente dove si erano intrattenuti degustando un caffè, mentre si trovavano ancora lì, era sopraggiunto [OSCURATO:PERSONA] che, dalla strada, aveva loro riferito la notizia della morte di Mennella.

Giusta la tesi difensiva, tali dichiarazioni non solo imponevano di escludere che [OSCURATO:PERSONA] si trovasse, all'ora del delitto, presso l'abitazione della vittima, ma anche privavano di univocità l'affermazione contenuta nelle sentenze di merito secondo cui la conoscenza da parte di [OSCURATO:PERSONA], già alle 7.33, della morte di Mennella, poiché la conoscenza era riconducibile - così come riferito dalla stessa nel corso del giudizio di primo grado - a quanto appreso da [OSCURATO:PERSONA] che, difatti, aveva dato la notizia "in strada".

1.4. La Corte distrettuale ha ritenuto le prove nuove, valutate in comparazione agli elementi acquisiti nel giudizio definito dalla sentenza irrevocabile, inidonee a porre in discussione, scardinandolo, l'impianto accusatorio posto a fondamento dell'accertamento di colpevolezza.

2. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia [OSCURATO:PERSONA], otto motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale vizio di motivazione con riferimento alla valutazione della deposizione di [OSCURATO:PERSONA], la cui citazione era stata disposta d'ufficio dalla Corte di assise di appello.

Il contributo dichiarativo da questi reso è stato ritenuto inattendibile sul presupposto che, di fronte alle contestazioni del pubblico ministero che sollecitava la sua memoria sulle differenti dichiarazioni rese in fase di indagini, il teste ha affermato di non ricordare ed ha, comunque, smentito le dichiarazioni rese in dibattimento.

Lamenta, tuttavia, la difesa che tale smentita sarebbe stata originata da un equivoco generato dalla circostanza che il pubblico ministero aveva svolto quelle contestazioni non sulla scorta del verbale delle dichiarazioni da questi rese nella fase delle indagini, ma su una loro sintesi contenuta nella sentenza di primo grado.

2.2. Con il secondo motivo denunzia violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Quanto alle dichiarazioni di quest'ultimo la difesa rileva l'assoluta carenza di motivazione in ordine alla loro inidoneità a incrinare il quadro probatorio su cui è basata la sentenza di condanna, lamentando che la motivazione della Corte si è concentrata esclusivamente sul contributo dichiarativo di [OSCURATO:PERSONA].

Quanto, poi, alle dichiarazioni di quest'ultimo, la sentenza impugnata ne travisa il significato laddove afferma che le stesse sarebbero finalizzate a fornire un alibi al condannato attraverso la sua incapacità e assoluta inabilità a recarsi fuori dall'appartamento la mattina dell'omicidio e, comunque, valorizza elementi per affermare l'inattendibilità del teste fallaci e inconsistenti.

2.3. Con il terzo motivo lamenta violazione di legge vizio di motivazione con riferimento all'interpretazione delle intercettazioni ambientali, illogicamente dequotate, trascurando come l'esatta lettura delle stesse renda evidente la volontà dei Gargiulo di danneggiare e/o eliminare [OSCURATO:PERSONA] attraverso una falsa incolpazione che, saldandosi con le affermazioni di [OSCURATO:PERSONA], rendono plausibile la tesi alternativa della difesa.

2.4. Con il quarto motivo denuncia violazione di legge vizio di motivazione con riferimento all'esclusione della natura di «prova nuova» della ritrattazione di [OSCURATO:PERSONA].

Il comportamento processuale e la ritrattazione di [OSCURATO:PERSONA], pur non integrando «prova nuova», siccome rientranti nel compendio valutabile ai fini della decisione, avrebbero dovuto essere valutati, unitamente al novum introdotto; ciò che invece non è avvenuto.

2.5. Con il quinto motivo deduce violazione di legge vizio di motivazione con riferimento all'intera struttura motivazionale della sentenza, che assume viziata da carenza assoluta di motivazione.

Il giudice della revisione, nonostante una sentenza della Corte di assise di appello articolata, arricchita dalle nuove prove, ha fornito un apporto argomentativo e valutativo autonomo pressoché inconsistente, limitandosi a riproporre la valutazione del giudice di merito, riportandola e incorporandola nella propria sentenza, con esplicito richiamo alle pagine della stessa.

2.6. Con il sesto motivo lamenta violazione di legge vizio di motivazione in punto di valutazione della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di appello di Roma, contraddittoriamente, pur riconoscendo a detta prova dichiarativa il requisito della novità, ritiene la teste inattendibile sulla scorta di una lettura errata e, comunque, parziale delle dichiarazioni, omettendo di apprezzare la ragionevole spiegazione fornita sul ritardo con cui ha messo a disposizione il proprio contributo conoscitivo, trascurando l'esame dei documenti e delle dichiarazioni testimoniali che confermano l'affermazione inerente alla somma di denaro consegnata a Mennella, la oggettiva possibilità che ella avesse visto e udito quattro soggetti visitatori a casa di quest'ultimo attraverso il monitor del sistema di video sorveglianza installato nell'abitazione, la coerenza delle propalazioni della donna per nulla contraddittorie sulla presenza di minori in prossimità dell'abitazione, sull'orario della visita.

Infine, quanto alla stigmatizzata mancata audizione del teste di riferimento [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata trascura che questi era stato già ascoltato nel corso del giudizio di primo grado, sicché la difesa ha ritenuto superflua una nuova assunzione, avendo già riferito in ordine alla volontà della famiglia Gargiulo di uccidere [OSCURATO:PERSONA].

2.7. Con il settimo motivo deduce violazione di legge vizio di motivazione con riferimento alla mancata valutazione della versione alternativa prospettata dalla difesa e, segnatamente, del tema della 'congiura' ai danni di [OSCURATO:PERSONA].La difesa - evidenziato in via preliminare che, nel corso nel processo di merito molti dei testimoni, dopo aver reso ampie dichiarazioni al pubblico ministero in sede d'indagini, hanno ritrattato quanto in quella sede riferito, asserendo di averlo fatto in quanto indotti ovvero costretti dai componenti della famiglia Gargiulo e sottolineando come sul punto [OSCURATO:PERSONA] abbia consegnato un memoriale nel corso del giudizio di primo grado (allegato al ricorso ai fini dell'autosufficienza) - lamenta che la Corte ha omesso di coniugare detti elementi con le nuove prove addotte.

2.8. Con l'ottavo motivo lamenta violazione degli art. 631 e 530 cod. proc. pen.

Il giudice della revisione, procedendo un esame parcellizzato delle nuove prove, ho messo di considerarne la complessiva valenza nell'introduzione di un ragionevole dubbio in un quadro indiziario già caratterizzato da elementi di contraddittorietà , nonostante il ribaltamento dell'impianto accusatorio introdotto dal novum, non ne ha tratto le dovute conseguenze in termini di revisione della sentenza con assoluzione del condannato.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha prospettato la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi sopra illustrati sono infondati e pertanto il proposto ricorso dev'essere rigettato.

Complessivamente, invero, tutti i motivi articolati, pur se formalmente volti a denunciare violazioni di legge e, soprattutto, vizi della motivazione, finiscono per riproporre i medesimi argomenti già esposti nell'istanza di revisione, pretendendo dal giudice della legittimità una nuova valutazione diretta della maggiore persuasività delle prove dedotte come nuove da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, sulla base della quale il giudice del merito aveva escluso la loro idoneità a mettere in crisi, anche se unite a quelle già acquisite, il compendio probatorio originario a sosteito dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, oltre ogni ragionevole dubbio.

In sede di giudizio di revisione, diversamente dalla fase rescindente allorquando la Corte di appello definisce l'istanza di revisione con provvedimento d'inammissibilità per manifesta infondatezza, è richiesta una valutazione di merito.

Quando le nuove prove offerte dal condannato abbiano natura speculare e contraria rispetto a quelle già acquisite e consacrate nel giudicato penale, il 7 ',- giudice della revisione può e deve saggiare mediante comparazione la resistenza di queste ultime (Sez. 6, n. 14591 del 21/02/2007 - dep. 11/04/2007, Pecoraro e altro, Rv. 23615301; Sez. 4, n. 24291 del 07/04/2005 - dep. 28/06/2005, Alise, Rv. 231734).

In generale, il giudice deve verificare l'attitudine dimostrativa delle prove nuove, congiuntamente alle prove del precedente giudizio, rispetto al risultato finale del proscioglimento (Sez. 1, n. 29486 del 17/06/2008 - dep. 16/07/2008, Costanzo e altro, Rv. 242331).

In effetti, la revisione serve, in casi eccezionali (la cui sussistenza è già stata vagliata in sede di ammissibilità) a dare priorità alla esigenza di giustizia sostanziale rispetto a quelle di certezza dei rapporti giuridici.

Quando la richiesta di revisione sia stata accolta sulla base dell'asserita esistenza di una prova nuova, quindi, il giudice deve valutare non solo l'affidabilità della stessa, ma anche la sua persuasività e congruenza nel contesto già acquisito in sede di cognizione e deve stabilire se i nuovi elementi introdotti ed effettivamente acquisiti siano in concreto idonei ad incidere in senso favorevole alla prospettazione dell'istante sulla valutazione delle prove a suo tempo raccolte.

I criteri di ragione in base ai quali svolgere valutazioni di affidabilità, persuasività e congruenza, sia della fonte che del contenuto della prova, devono penetrare in profondità nel giudizio di rivisitazione della vicenda processuale che postula, tuttavia, la comparazione delle nuove prove con quelle su cui si fonda la condanna irrevocabile, di cui occorre, quindi, identificare il tessuto logico- giuridico.

La comparazione non richiede soltanto il confronto di ogni singola prova nuova, isolatamente presa, con quelle già esaminate, occorrendo, invece, che la pluralità delle prove riconosciute nuove sia valutata anche unitariamente, vagliandosi, in una prospettiva globale, l'attitudine dimostrativa di esse, da sole o congiunte a quelle del precedente giudizio, rispetto al risultato finale del proscioglimento.

Ne consegue che il rapporto tra prove pregresse e prove introdotte in sede di revisione deve essere espresso in termini di "riconsiderazione", valorizzando la funzione dinamica del complessivo giudizio probatorio conseguente all'introduzione del novum (ex multis, Sez. 5, n. 7217 del 11/12/2018, dep. 2019, Dessolis, Rv. 275619).

2. Tanto premesso, privo di contraddizioni e del tutto plausibile è l'apparato argomentativo con cui la Corte distrettuale che - dopo avere evidenziato come l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] fosse ancorata a un articolato quadro di prova costituto dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], Eugenio e [OSCURATO:PERSONA], infine [OSCURATO:PERSONA] - ha posto a raffronto le dichiarazioni di costoro con le prove nuove e ne ha esclusa ogni incidenza sul verdetto di colpevolezza.

2.1. Preliminare, ma manifestamente infondato è il quinto motivo di ricorso con il quale la difesa lamenta il costante rinvio da parte del giudice della revisione alla motivazione della sentenza di appello, senza una autonoma valutazione e, come tale, meramente apparente.

La motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione (Sez. 6, n. 53420 del 04/11/2014, Mairajane, Rv. 26183901).

Nel caso che ci occupa, il giudice della revisione ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento (la sentenza della Corte di appello) e - diversamente da quanto affermato nel ricorso - ha mostrato di averle meditate e ritenute coerenti con la propria decisione.

Il ricorso, del resto, non prospetta elementi diversi e concreti da un lamentato vizio della motivazione, sol perché la stessa è avvenuta in relazione alla motivazione di secondo grado, mentre avrebbe dovuto specificare su quali aspetti della richiesta di revisione la sentenza impugnata non aveva compiuto la pur invocata adeguata analisi.

2.2. Ciò premesso, venendo ai motivi inerenti le prove nuove e, segnatamente, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - rese sia in sede d'indagini difensive, che nel procedimento di revisione e secondo le quali i due si sarebbero trovati a casa del condannato alle 7.20-7,30 (ora accertata del delitto) così costituendo un alibi per lo stesso - va detto che le stesse sono state apprezzate dalla Corte di appello di Roma come inattendibili in quanto inverosimile è stato ritenuto che i due avessero «taciuto un contributo dichiarativo così rilevante, in favore di un loro parente (vero o acquisito) per così tanto tempo (oltre vent'anni - dichiarazioni in sede di indagini difensive il 22 ottobre 2016» e, al contempo, che lo stesso [OSCURATO:PERSONA], pur consapevole che detto incontro potesse essere rilevante determinante per provare la sua innocenza, non ne avesse mai chiesto la loro audizione, a suo dire sconsigliata dei difensori dell'epoca attesi i rapporti di parentela con costoro.

Sicché risulta in primo luogo smentita l'affermazione contenuta nel ricorso secondo la quale vi sarebbe assoluta carenza di motivazione con riferimento alla valutazione della parola di [OSCURATO:PERSONA]. 2.3 In secondo luogo la Corte - con motivazione logicamente coerente - ha posto in risalto la circostanza che, sotto il profilo della ricostruzione cronologica, l'affermazione dei due testimoni collideva con quanto riferito da altri soggetti in merito alla ricostruzione della tempistica dell'omicidio e della comunicazione della relativa notizia da parte di [OSCURATO:PERSONA] e, tra questi, [OSCURATO:PERSONA].

Quest'ultimo, come già ricordato, aveva dichiarato di essere stato informato della morte del suocero da sua moglie, [OSCURATO:PERSONA], verso le 7.30-7.40 e che, solo successivamente, dopo circa dieci o quindici minuti si sarebbe recato da [OSCURATO:PERSONA] per informarlo; per tale via è stata smentita la versione dei fatti prospettata dal condannato e dai due nuovi testi, secondo i quali la notizia era stata comunicata già alle 7.20 del mattino.

A proposito delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il provvedimento impugnato si è fatto altresì carico di evidenziare i tentennamenti da costui manifestati in sede di giudizio in relazione alla ricostruzione cronologica della visita a [OSCURATO:PERSONA] e, tuttavia, con motivazione non manifestamente illogica, ha concluso nel senso della loro sostanziale inconferenza, avendo il teste, in esito alle contestazioni del pubblico ministero, confermato quanto dichiarato all'epoca delle investigazioni.

Sotto quest'ultimo profilo, è appena il caso di evidenziare come le doglianze contenute nel ricorso, relative all'asserita irritualità delle modalità di svolgimento delle contestazioni, avrebbero dovuto essere lamentate nel giudizio di merito e non con lo strumento della revisione, che costituisce un mezzo d'impugnazione straordinaria di natura revocatoria e non può essere utilizzato per far valere asseriti vizi della decisione, ormai coperti dal giudicato, che potevano e dovevano essere dedotti con gli ordinari mezzi di impugnazione.

2.4. Anche la doglianza in punto di omessa valorizzazione, da parte della sentenza impugnata, di alcune intercettazioni ambientali che sarebbero state sminuite nel loro significato, oltre a risultare reiterativa delle medesime argomentazioni sottoposte al vaglio del giudice della revisione e da questi adeguatamente superate, si risolve in realtà nel lamentare che le sentenze di merito ne avrebbero travisato o erroneamente ritenuto ininfluente il contenuto e il significato di tali conversazioni, proponendo ancora una volta una lettura alternativa di un materiale probatorio che non può definirsi "nuovo" agli effetti dell'art. 630 lett. c) del codice di rito, proprio perché già considerato, quantomeno implicitamente, nel processo definito con la sentenza di cui si chiede la revisione.

E qui appena il caso di aggiungere che, in ogni caso, il provvedimento impugnato ha chiarito, con argomentazioni logicamente coerenti e aderenti al complesso delle risultanze di prova, il motivo per il quale le conversazioni captate tra [OSCURATO:PERSONA], detenuto, la sua convivente e sua sorella - in occasione delle quali interlocutori manifestavano il proposito di collaborare con la giustizia per finalità utilitaristiche e anche per danneggiare i nemici e, tra costoro, l'odierno ricorrente - erano da considerarsi ininfluenti sul verdetto di colpevolezza nei riguardi di quest'ultimo, in primo luogo perché la terminologia utilizzata («tomiare vivi») non si riferiva univocamente a una condotta di calunnia, bensì, ben più plausibilmente, a una eliminazione fisica delle persone menzionate nel dialogo; in secondo luogo poiché il colloquio era avvenuto in epoca antecedente di almeno due mesi rispetto all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], sì che non si poteva porre in stretta relazione il colloquio con il successivo fatto di sangue.

2.5. Manifestamente infondate le obiezioni mosse alla sentenza impugnata concernenti l'apprezzamento di inattendibilità della prova nuova costituita dalla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA].

La difesa, invero, sintetizza e sostanzialmente banalizza l'articolata motivazione della Corte di appello che non ha fondato il proprio giudizio negativo sulle propalazioni della testimone sul mero dato cronologico (pur rilevante) degli oltre diciannove anni di silenzio, ma su un complesso di plurimi elementi coerenti e adeguati.

È stato, infatti, chiarito come il silenzio della donna, serbato fino al 2014 (data delle dichiarazioni in sede d'investigazioni difensive) su elementi così importanti che avrebbero scagionato un innocente - giustificato dalla stessa con la paura ch'ella aveva per sé e per i propri figli per essere stata fatta oggetto di gravi condotte di minaccia - strideva con la circostanza che la stessa già nel 2002, non avendo avuto la proroga delle misure di protezione, avesse fatto ritorno presso la sua abitazione e, dunque, nello stesso ambiente con riferimento al quale riteneva di non aver nulla da temere.

Ma, soprattutto, è stato evidenziato come non fosse assolutamente comprensibile, né la donna l'aveva spiegato, il perché, pur avendo già riferito nel 2014 dette informazioni in sede d'indagini difensive, nulla avesse detto nel 2016, in occasione del giudizio dinanzi alla Corte di assise.

È stata, inoltre, adeguatamente evidenziata - con motivazione logicamente coerente - l'implausibilità dell'input di quelle dichiarazioni, che la donna pretendeva di collegare un incontro casuale con il figlio del ricorrente.

La sentenza impugnata si è, infine, fatta carico di porre in risalto come la tesi della "congiura", peraltro frutto di quanto dalla stessa appreso de relato da [OSCURATO:PERSONA], fosse recisamente smentita dal complesso delle investigazioni.

Conclusivamente sul punto, la Corte ha correttamente sancito l'assenza di reale novità della prova dedotta, ritenendo inadeguato il relativo risultato dimostrativo e inesistente il potenziale valore di disarticolazione rispetto all'originaria affermazione dì responsabilità del condannato.

2.6. Del pari infondato il quarto motivo con il quale la difesa si duole dell'omessa valutazione della ritrattazione di [OSCURATO:PERSONA] che costituirebbe un ulteriore novum valutabile ai fini della decisione, invece trascurato dalla Corte territoriale, la cui motivazione sul punto riproduce pedissequamente quella del giudice di secondo grado.

Il giudice della revisione ha, difatti, prestato adesione all'orientamento consolidato di questa Corte per il quale non integra prova nuova, richiesta per la revisione, la sola ritrattazione del testimone di accusa, essendo necessari specifici elementi che avvalorino la falsità della deposizione (Sez. 4, n. 29952 del 14/10/2020, G., Rv. 279714-01; Sez. 3, n. 5122 del 05/12/2013, dep. 2014, F., Rv. 258835-01; Sez. 3, n. 4960 del 28/11/2007, dep. 2008, Galli, Rv.

"39088-1) e ha ampiamente motivato (p. 47 e s. ) circa l'assenza di elementi di conforto alla ritrattazione e, anzi, la piena coerenza delle originarie dichiarazioni del teste di accusa con le ulteriori risultanze.

2.7. Infine il settimo e l'ottavo motivo deducono censure non consentite, siccome interamente versate in fatto, aspecifiche e rivalutative.

Quanto all'ipotesi dell'esistenza di un piano di eliminazione "processuale" ordito da parte dei componenti la famiglia Gargiulo ai danni di [OSCURATO:PERSONA], il giudice della revisione in più punti del percorso motivazionale ne ha evidenziata l'infondatezza.

Tali conclusioni sono avversate dalla difesa con doglianze assertive e generiche e, come tali, inammissibili.

Analoga sorte spetta all'ottavo motivo di ricorso con il quale la difesa - ancora una volta attraverso meri assedi contro-valutativi - ha lamentato l'esame parcellizzato delle nuove prove e la mancata valorizzazione del ragionevole dubbio introdotto con i nova, in un quadro indiziario che immotivatamente si assume caratterizzato da elementi di contraddittorietà.

Al contrario, nel caso che ci occupa nessuna delle prove nuove addotte dal ricorrente, da sole o valutate con quelle precedentemente assunte, conduce all'accertamento - in termini di ragionevole sicurezza - di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l'affermazione della penale responsabilità dell'imput

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti; il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di TREVISO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che conclude chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 7 settembre 2021 la Corte di appello di Roma ha rigettato la domanda di revisione della sentenza di condanna emessa dalla corte di Assise di Napoli in data 14 gennaio 1998, irrevocabile il 16 maggio 2001, proposta da [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] è stato riconosciuto colpevole del reato di omicidio volontario di [OSCURATO:PERSONA], capo dell'omonimo clan di camorra, aggravato dalla premeditazione, dal motivo abietto e dal metodo mafioso, nonché dei reati di detenzione e porto illegale delle armi usate per la commissione di detto delitto e condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di tre mesi. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, intorno alle ore 7.20 del mattino del 25 agosto 1995, [OSCURATO:PERSONA], egli stesso esponente del clan Mennella, aveva raggiunto, a bordo di un motorino condotto da altra persona, l'abitazione della vittima (che l'aveva fatto entrare, poiché si conoscevano) e aveva esploso il suo indirizzo sei colpi di arma da fuoco con due diverse pistole. Tali armi erano state occultate da [OSCURATO:PERSONA] (moglie di [OSCURATO:PERSONA] e rea confessa) e Carolina bracciale (cognata), gettandole in mare. L'omicidio era maturato in seno all'avverso clan Gargiulo e, segnatamente, il movente era stato individuato nel sentimento di vendetta di Carmine, Patrizio ed [OSCURATO:PERSONA] per l'uccisione del germano Ciro, eseguita su mandato di [OSCURATO:PERSONA] proprio da [OSCURATO:PERSONA]. Quest'ultimo si sarebbe, quindi, determinato a eliminare Mennella per la duplice ragione di placare i propositi di vendetta dei Gargiulo nei suoi riguardi, anche in vista di un'imminente collaborazione di [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe potuto accusarlo di gravi reati, sia perché aspirava egli stesso a divenire capo dell'avverso clan Mennella. L'occasione propizia per l'agguato era stata individuata in un giorno in cui la vittima sarebbe stata certamente sola in casa, essendo la convivente [OSCURATO:PERSONA] recatasi altrove, e dopo che la stessa vittima aveva avuto un litigio con [OSCURATO:PERSONA], sicché tale antefatto avrebbe potuto agevolmente depistare le indagini. 1.2. L'accertamento della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] risulta fondata, in via principale, sulle dichiarazioni accusatorie, valutate come intrinsecamente credibili e oggettivamente attendibili, di [OSCURATO:PERSONA] il quale - arrestato per altra causa - aveva iniziato un percorso di collaborazione con la giustizia accusandosi, tra gli altri, della partecipazione all'omicidio di Mennella, cui aveva contribuito attraverso la consegna delle due pistole. Segnatamente, costui aveva dichiarato di essere stato presente alla consegna delle armi utilizzate per l'omicidio e di avere avuto un riscontro dell'avvenuta commissione del fatto attraverso il resoconto che [OSCURATO:PERSONA] gli aveva fatto la stessa mattina del delitto. Sono poi state apprezzate, come ulteriori tasselli della piattaforma accusatoria, le propalazioni degli altri collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] siccome, in vario modo, confermative della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] nei termini riferiti da Oliviero. Infine, ulteriore formidabile riscontro era individuato nel contenuto di alcune telefonate, oggetto di perizia fonica, captate la mattina dell'omicidio su utenze oggetto di intercettazioni nell'ambito delle indagini relative all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]. In una di queste, alle 7.33 del 25 agosto 1995 [OSCURATO:PERSONA], sorella di Anna, chiamava dalla propria abitazione, attigua a quella del ricorrente, l'amica [OSCURATO:PERSONA]Aniello alla quale comunicava che era appena morto "papà Mosé", appellativo con il quale era noto Mennella a causa della sua barba fluente. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, in considerazione della vicinanza temporale tra la telefonata e il fatto omicidiario (avvenuto alle 7.20, orario in cui due testimoni avevano udito i colpi di arma da fuoco) la donna aveva potuto apprendere quanto avvenuto direttamente da [OSCURATO:PERSONA], autore del fatto e suo vicino di casa. Inattendibile era stata giudicata la versione resa dalla Gargiulo sec ondo la quale ella aveva invece appreso la notizia della morte di Mennella dal genero di questi, [OSCURATO:PERSONA], intorno alle 7.00-7.10 e che a quell'ora [OSCURATO:PERSONA] e la sorella si trovavano in casa. Tale ricostruzione, infatti, era reputata smentita dalle dichiarazioni di Mercedulo che, a sua volta, aveva ricordato di essere stato chiamato la mattina del 25 agosto da sua moglie, tra le 7.30 alle 7.40 e di essere stato informato della morte del suocero e che, solo successivamente, dopo essersi vestito per uscire, si sarebbe recato da [OSCURATO:PERSONA] per informarlo, intorno alle 8.00. 1.3. Con l'istanza di revisione, sono state dedotte quali «prove nuove» ai sensi dell'art. 630, lett. c), cod. proc. pen., le dichiarazioni rese al difensore da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (fratello del ricorrente) e [OSCURATO:PERSONA] (cognato del ricorrente), nonché le intercettazioni ambientali captate nel giugno 1995, nell'ambito di altro procedimento penale, della cui esistenza Ala difesa aveva avuto contezza successivamente all'irrevocabilità della sentenza di cui si chiede la revisione e, pertanto, mai prodotte né valutate in precedenza dai giudici di merito e legittimità. Secondo la prospettazione difensiva detti elementi di prova, unitamente alle prove già valutate, dimostrerebbero la totale estraneità di [OSCURATO:PERSONA] rispetto all'omicidio, per le ragioni che s'indicano di seguito: - le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], confrontate con il contenuto delle intercettazioni ambientali, escluderebbero con certezza la presenza del condannato sul luogo del delitto e, al contempo, confermerebbero l'esistenza di una "congiura" ordita da parte dei fratelli Gargiulo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. In sintesi, la donna ha ricordato che, il giorno precedente l'omicidio di Mennella, il genero della vittima, [OSCURATO:PERSONA], le aveva chiesto di recarsi dal suocero il giorno successivo per consegnargli del denaro che gli doveva per una partita di droga pari a mezzo chilo di cocaina pura è, dunque, 25 milioni di vecchie lire. La donna, nel giorno stabilito e, dunque, il 25 agosto, alle 6.45 si era recata presso l'abitazione di Mennella, nel tragitto, aveva incrociato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che, a bordo di una motocicletta, andavano in direzione contrarie alla sua, quindi dopo aver scambiato qualche parola con costoro, aveva proseguito, raggiungendo dopo cinque minuti la destinazione e trovandovi Mennella ancora vivo. Mentre si trovavano all'interno dell'abitazione, dopo una decina di minuti, udiva suonare il campanello della porta e dal monitor del sistema di sorveglianza ella scorgeva la presenza di quattro persone, due delle quali riconosciute in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre escludeva di aver visto tra costoro [OSCURATO:PERSONA]. Quindi lasciò il padrone di casa a interloquire con i quattro soggetti che erano rimasti all'esterno dell'abitazione e si allontanò, uscendo dal retro, udendo dopo pochi metri degli spari. Tali dichiarazioni smentivano la ricostruzione dei fatti recepiti nella sentenza impugnata, secondo la quale l'omicidio era stato realizzato materialmente da [OSCURATO:PERSONA], dovendosi individuare nei quattro soggetti indicati da Cafaro gli autori materiali dell'agguato; - le intercettazioni ambientali disposte in altro procedimento, inoltre, dimostrerebbero l'inattendibilità delle popolazioni di Patrizio ed [OSCURATO:PERSONA] sulla scorta delle quali è stata fondata l'affermazione di responsabilità; - le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (fratello di Francesco) e [OSCURATO:PERSONA] (cognato) fornirebbero un alibi al condannato e, comunque, ulteriori elementi per avversare la ricostruzione fattuale dell'episodio effettuata dai giudici di merito. Segnatamente i due testi avevano affermato di essersi recatosi intorno alle 7.15 - 7.30 del 25 agosto presso l'abitazione dell'odierno ricorrente dove si erano intrattenuti degustando un caffè, mentre si trovavano ancora lì, era sopraggiunto [OSCURATO:PERSONA] che, dalla strada, aveva loro riferito la notizia della morte di Mennella. Giusta la tesi difensiva, tali dichiarazioni non solo imponevano di escludere che [OSCURATO:PERSONA] si trovasse, all'ora del delitto, presso l'abitazione della vittima, ma anche privavano di univocità l'affermazione contenuta nelle sentenze di merito secondo cui la conoscenza da parte di [OSCURATO:PERSONA], già alle 7.33, della morte di Mennella, poiché la conoscenza era riconducibile - così come riferito dalla stessa nel corso del giudizio di primo grado - a quanto appreso da [OSCURATO:PERSONA] che, difatti, aveva dato la notizia "in strada". 1.4. La Corte distrettuale ha ritenuto le prove nuove, valutate in comparazione agli elementi acquisiti nel giudizio definito dalla sentenza irrevocabile, inidonee a porre in discussione, scardinandolo, l'impianto accusatorio posto a fondamento dell'accertamento di colpevolezza. 2. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia [OSCURATO:PERSONA], otto motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale vizio di motivazione con riferimento alla valutazione della deposizione di [OSCURATO:PERSONA], la cui citazione era stata disposta d'ufficio dalla Corte di assise di appello. Il contributo dichiarativo da questi reso è stato ritenuto inattendibile sul presupposto che, di fronte alle contestazioni del pubblico ministero che sollecitava la sua memoria sulle differenti dichiarazioni rese in fase di indagini, il teste ha affermato di non ricordare ed ha, comunque, smentito le dichiarazioni rese in dibattimento. Lamenta, tuttavia, la difesa che tale smentita sarebbe stata originata da un equivoco generato dalla circostanza che il pubblico ministero aveva svolto quelle contestazioni non sulla scorta del verbale delle dichiarazioni da questi rese nella fase delle indagini, ma su una loro sintesi contenuta nella sentenza di primo grado. 2.2. Con il secondo motivo denunzia violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Quanto alle dichiarazioni di quest'ultimo la difesa rileva l'assoluta carenza di motivazione in ordine alla loro inidoneità a incrinare il quadro probatorio su cui è basata la sentenza di condanna, lamentando che la motivazione della Corte si è concentrata esclusivamente sul contributo dichiarativo di [OSCURATO:PERSONA]. Quanto, poi, alle dichiarazioni di quest'ultimo, la sentenza impugnata ne travisa il significato laddove afferma che le stesse sarebbero finalizzate a fornire un alibi al condannato attraverso la sua incapacità e assoluta inabilità a recarsi fuori dall'appartamento la mattina dell'omicidio e, comunque, valorizza elementi per affermare l'inattendibilità del teste fallaci e inconsistenti. 2.3. Con il terzo motivo lamenta violazione di legge vizio di motivazione con riferimento all'interpretazione delle intercettazioni ambientali, illogicamente dequotate, trascurando come l'esatta lettura delle stesse renda evidente la volontà dei Gargiulo di danneggiare e/o eliminare [OSCURATO:PERSONA] attraverso una falsa incolpazione che, saldandosi con le affermazioni di [OSCURATO:PERSONA], rendono plausibile la tesi alternativa della difesa. 2.4. Con il quarto motivo denuncia violazione di legge vizio di motivazione con riferimento all'esclusione della natura di «prova nuova» della ritrattazione di [OSCURATO:PERSONA]. Il comportamento processuale e la ritrattazione di [OSCURATO:PERSONA], pur non integrando «prova nuova», siccome rientranti nel compendio valutabile ai fini della decisione, avrebbero dovuto essere valutati, unitamente al novum introdotto; ciò che invece non è avvenuto. 2.5. Con il quinto motivo deduce violazione di legge vizio di motivazione con riferimento all'intera struttura motivazionale della sentenza, che assume viziata da carenza assoluta di motivazione. Il giudice della revisione, nonostante una sentenza della Corte di assise di appello articolata, arricchita dalle nuove prove, ha fornito un apporto argomentativo e valutativo autonomo pressoché inconsistente, limitandosi a riproporre la valutazione del giudice di merito, riportandola e incorporandola nella propria sentenza, con esplicito richiamo alle pagine della stessa. 2.6. Con il sesto motivo lamenta violazione di legge vizio di motivazione in punto di valutazione della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello di Roma, contraddittoriamente, pur riconoscendo a detta prova dichiarativa il requisito della novità, ritiene la teste inattendibile sulla scorta di una lettura errata e, comunque, parziale delle dichiarazioni, omettendo di apprezzare la ragionevole spiegazione fornita sul ritardo con cui ha messo a disposizione il proprio contributo conoscitivo, trascurando l'esame dei documenti e delle dichiarazioni testimoniali che confermano l'affermazione inerente alla somma di denaro consegnata a Mennella, la oggettiva possibilità che ella avesse visto e udito quattro soggetti visitatori a casa di quest'ultimo attraverso il monitor del sistema di video sorveglianza installato nell'abitazione, la coerenza delle propalazioni della donna per nulla contraddittorie sulla presenza di minori in prossimità dell'abitazione, sull'orario della visita. Infine, quanto alla stigmatizzata mancata audizione del teste di riferimento [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata trascura che questi era stato già ascoltato nel corso del giudizio di primo grado, sicché la difesa ha ritenuto superflua una nuova assunzione, avendo già riferito in ordine alla volontà della famiglia Gargiulo di uccidere [OSCURATO:PERSONA]. 2.7. Con il settimo motivo deduce violazione di legge vizio di motivazione con riferimento alla mancata valutazione della versione alternativa prospettata dalla difesa e, segnatamente, del tema della 'congiura' ai danni di [OSCURATO:PERSONA].La difesa - evidenziato in via preliminare che, nel corso nel processo di merito molti dei testimoni, dopo aver reso ampie dichiarazioni al pubblico ministero in sede d'indagini, hanno ritrattato quanto in quella sede riferito, asserendo di averlo fatto in quanto indotti ovvero costretti dai componenti della famiglia Gargiulo e sottolineando come sul punto [OSCURATO:PERSONA] abbia consegnato un memoriale nel corso del giudizio di primo grado (allegato al ricorso ai fini dell'autosufficienza) - lamenta che la Corte ha omesso di coniugare detti elementi con le nuove prove addotte. 2.8. Con l'ottavo motivo lamenta violazione degli art. 631 e 530 cod. proc. pen. Il giudice della revisione, procedendo un esame parcellizzato delle nuove prove, ho messo di considerarne la complessiva valenza nell'introduzione di un ragionevole dubbio in un quadro indiziario già caratterizzato da elementi di contraddittorietà , nonostante il ribaltamento dell'impianto accusatorio introdotto dal novum, non ne ha tratto le dovute conseguenze in termini di revisione della sentenza con assoluzione del condannato. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha prospettato la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi sopra illustrati sono infondati e pertanto il proposto ricorso dev'essere rigettato. Complessivamente, invero, tutti i motivi articolati, pur se formalmente volti a denunciare violazioni di legge e, soprattutto, vizi della motivazione, finiscono per riproporre i medesimi argomenti già esposti nell'istanza di revisione, pretendendo dal giudice della legittimità una nuova valutazione diretta della maggiore persuasività delle prove dedotte come nuove da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, sulla base della quale il giudice del merito aveva escluso la loro idoneità a mettere in crisi, anche se unite a quelle già acquisite, il compendio probatorio originario a sosteito dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, oltre ogni ragionevole dubbio. In sede di giudizio di revisione, diversamente dalla fase rescindente allorquando la Corte di appello definisce l'istanza di revisione con provvedimento d'inammissibilità per manifesta infondatezza, è richiesta una valutazione di merito. Quando le nuove prove offerte dal condannato abbiano natura speculare e contraria rispetto a quelle già acquisite e consacrate nel giudicato penale, il 7 ',- giudice della revisione può e deve saggiare mediante comparazione la resistenza di queste ultime (Sez. 6, n. 14591 del 21/02/2007 - dep. 11/04/2007, Pecoraro e altro, Rv. 23615301; Sez. 4, n. 24291 del 07/04/2005 - dep. 28/06/2005, Alise, Rv. 231734). In generale, il giudice deve verificare l'attitudine dimostrativa delle prove nuove, congiuntamente alle prove del precedente giudizio, rispetto al risultato finale del proscioglimento (Sez. 1, n. 29486 del 17/06/2008 - dep. 16/07/2008, Costanzo e altro, Rv. 242331). In effetti, la revisione serve, in casi eccezionali (la cui sussistenza è già stata vagliata in sede di ammissibilità) a dare priorità alla esigenza di giustizia sostanziale rispetto a quelle di certezza dei rapporti giuridici. Quando la richiesta di revisione sia stata accolta sulla base dell'asserita esistenza di una prova nuova, quindi, il giudice deve valutare non solo l'affidabilità della stessa, ma anche la sua persuasività e congruenza nel contesto già acquisito in sede di cognizione e deve stabilire se i nuovi elementi introdotti ed effettivamente acquisiti siano in concreto idonei ad incidere in senso favorevole alla prospettazione dell'istante sulla valutazione delle prove a suo tempo raccolte. I criteri di ragione in base ai quali svolgere valutazioni di affidabilità, persuasività e congruenza, sia della fonte che del contenuto della prova, devono penetrare in profondità nel giudizio di rivisitazione della vicenda processuale che postula, tuttavia, la comparazione delle nuove prove con quelle su cui si fonda la condanna irrevocabile, di cui occorre, quindi, identificare il tessuto logico- giuridico. La comparazione non richiede soltanto il confronto di ogni singola prova nuova, isolatamente presa, con quelle già esaminate, occorrendo, invece, che la pluralità delle prove riconosciute nuove sia valutata anche unitariamente, vagliandosi, in una prospettiva globale, l'attitudine dimostrativa di esse, da sole o congiunte a quelle del precedente giudizio, rispetto al risultato finale del proscioglimento. Ne consegue che il rapporto tra prove pregresse e prove introdotte in sede di revisione deve essere espresso in termini di "riconsiderazione", valorizzando la funzione dinamica del complessivo giudizio probatorio conseguente all'introduzione del novum (ex multis, Sez. 5, n. 7217 del 11/12/2018, dep. 2019, Dessolis, Rv. 275619). 2. Tanto premesso, privo di contraddizioni e del tutto plausibile è l'apparato argomentativo con cui la Corte distrettuale che - dopo avere evidenziato come l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] fosse ancorata a un articolato quadro di prova costituto dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], Eugenio e [OSCURATO:PERSONA], infine [OSCURATO:PERSONA] - ha posto a raffronto le dichiarazioni di costoro con le prove nuove e ne ha esclusa ogni incidenza sul verdetto di colpevolezza. 2.1. Preliminare, ma manifestamente infondato è il quinto motivo di ricorso con il quale la difesa lamenta il costante rinvio da parte del giudice della revisione alla motivazione della sentenza di appello, senza una autonoma valutazione e, come tale, meramente apparente. La motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione (Sez. 6, n. 53420 del 04/11/2014, Mairajane, Rv. 26183901). Nel caso che ci occupa, il giudice della revisione ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento (la sentenza della Corte di appello) e - diversamente da quanto affermato nel ricorso - ha mostrato di averle meditate e ritenute coerenti con la propria decisione. Il ricorso, del resto, non prospetta elementi diversi e concreti da un lamentato vizio della motivazione, sol perché la stessa è avvenuta in relazione alla motivazione di secondo grado, mentre avrebbe dovuto specificare su quali aspetti della richiesta di revisione la sentenza impugnata non aveva compiuto la pur invocata adeguata analisi. 2.2. Ciò premesso, venendo ai motivi inerenti le prove nuove e, segnatamente, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - rese sia in sede d'indagini difensive, che nel procedimento di revisione e secondo le quali i due si sarebbero trovati a casa del condannato alle 7.20-7,30 (ora accertata del delitto) così costituendo un alibi per lo stesso - va detto che le stesse sono state apprezzate dalla Corte di appello di Roma come inattendibili in quanto inverosimile è stato ritenuto che i due avessero «taciuto un contributo dichiarativo così rilevante, in favore di un loro parente (vero o acquisito) per così tanto tempo (oltre vent'anni - dichiarazioni in sede di indagini difensive il 22 ottobre 2016» e, al contempo, che lo stesso [OSCURATO:PERSONA], pur consapevole che detto incontro potesse essere rilevante determinante per provare la sua innocenza, non ne avesse mai chiesto la loro audizione, a suo dire sconsigliata dei difensori dell'epoca attesi i rapporti di parentela con costoro. Sicché risulta in primo luogo smentita l'affermazione contenuta nel ricorso secondo la quale vi sarebbe assoluta carenza di motivazione con riferimento alla valutazione della parola di [OSCURATO:PERSONA]. 2.3 In secondo luogo la Corte - con motivazione logicamente coerente - ha posto in risalto la circostanza che, sotto il profilo della ricostruzione cronologica, l'affermazione dei due testimoni collideva con quanto riferito da altri soggetti in merito alla ricostruzione della tempistica dell'omicidio e della comunicazione della relativa notizia da parte di [OSCURATO:PERSONA] e, tra questi, [OSCURATO:PERSONA]. Quest'ultimo, come già ricordato, aveva dichiarato di essere stato informato della morte del suocero da sua moglie, [OSCURATO:PERSONA], verso le 7.30-7.40 e che, solo successivamente, dopo circa dieci o quindici minuti si sarebbe recato da [OSCURATO:PERSONA] per informarlo; per tale via è stata smentita la versione dei fatti prospettata dal condannato e dai due nuovi testi, secondo i quali la notizia era stata comunicata già alle 7.20 del mattino. A proposito delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il provvedimento impugnato si è fatto altresì carico di evidenziare i tentennamenti da costui manifestati in sede di giudizio in relazione alla ricostruzione cronologica della visita a [OSCURATO:PERSONA] e, tuttavia, con motivazione non manifestamente illogica, ha concluso nel senso della loro sostanziale inconferenza, avendo il teste, in esito alle contestazioni del pubblico ministero, confermato quanto dichiarato all'epoca delle investigazioni. Sotto quest'ultimo profilo, è appena il caso di evidenziare come le doglianze contenute nel ricorso, relative all'asserita irritualità delle modalità di svolgimento delle contestazioni, avrebbero dovuto essere lamentate nel giudizio di merito e non con lo strumento della revisione, che costituisce un mezzo d'impugnazione straordinaria di natura revocatoria e non può essere utilizzato per far valere asseriti vizi della decisione, ormai coperti dal giudicato, che potevano e dovevano essere dedotti con gli ordinari mezzi di impugnazione. 2.4. Anche la doglianza in punto di omessa valorizzazione, da parte della sentenza impugnata, di alcune intercettazioni ambientali che sarebbero state sminuite nel loro significato, oltre a risultare reiterativa delle medesime argomentazioni sottoposte al vaglio del giudice della revisione e da questi adeguatamente superate, si risolve in realtà nel lamentare che le sentenze di merito ne avrebbero travisato o erroneamente ritenuto ininfluente il contenuto e il significato di tali conversazioni, proponendo ancora una volta una lettura alternativa di un materiale probatorio che non può definirsi "nuovo" agli effetti dell'art. 630 lett. c) del codice di rito, proprio perché già considerato, quantomeno implicitamente, nel processo definito con la sentenza di cui si chiede la revisione. E qui appena il caso di aggiungere che, in ogni caso, il provvedimento impugnato ha chiarito, con argomentazioni logicamente coerenti e aderenti al complesso delle risultanze di prova, il motivo per il quale le conversazioni captate tra [OSCURATO:PERSONA], detenuto, la sua convivente e sua sorella - in occasione delle quali interlocutori manifestavano il proposito di collaborare con la giustizia per finalità utilitaristiche e anche per danneggiare i nemici e, tra costoro, l'odierno ricorrente - erano da considerarsi ininfluenti sul verdetto di colpevolezza nei riguardi di quest'ultimo, in primo luogo perché la terminologia utilizzata («tomiare vivi») non si riferiva univocamente a una condotta di calunnia, bensì, ben più plausibilmente, a una eliminazione fisica delle persone menzionate nel dialogo; in secondo luogo poiché il colloquio era avvenuto in epoca antecedente di almeno due mesi rispetto all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], sì che non si poteva porre in stretta relazione il colloquio con il successivo fatto di sangue. 2.5. Manifestamente infondate le obiezioni mosse alla sentenza impugnata concernenti l'apprezzamento di inattendibilità della prova nuova costituita dalla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA]. La difesa, invero, sintetizza e sostanzialmente banalizza l'articolata motivazione della Corte di appello che non ha fondato il proprio giudizio negativo sulle propalazioni della testimone sul mero dato cronologico (pur rilevante) degli oltre diciannove anni di silenzio, ma su un complesso di plurimi elementi coerenti e adeguati. È stato, infatti, chiarito come il silenzio della donna, serbato fino al 2014 (data delle dichiarazioni in sede d'investigazioni difensive) su elementi così importanti che avrebbero scagionato un innocente - giustificato dalla stessa con la paura ch'ella aveva per sé e per i propri figli per essere stata fatta oggetto di gravi condotte di minaccia - strideva con la circostanza che la stessa già nel 2002, non avendo avuto la proroga delle misure di protezione, avesse fatto ritorno presso la sua abitazione e, dunque, nello stesso ambiente con riferimento al quale riteneva di non aver nulla da temere. Ma, soprattutto, è stato evidenziato come non fosse assolutamente comprensibile, né la donna l'aveva spiegato, il perché, pur avendo già riferito nel 2014 dette informazioni in sede d'indagini difensive, nulla avesse detto nel 2016, in occasione del giudizio dinanzi alla Corte di assise. È stata, inoltre, adeguatamente evidenziata - con motivazione logicamente coerente - l'implausibilità dell'input di quelle dichiarazioni, che la donna pretendeva di collegare un incontro casuale con il figlio del ricorrente. La sentenza impugnata si è, infine, fatta carico di porre in risalto come la tesi della "congiura", peraltro frutto di quanto dalla stessa appreso de relato da [OSCURATO:PERSONA], fosse recisamente smentita dal complesso delle investigazioni. Conclusivamente sul punto, la Corte ha correttamente sancito l'assenza di reale novità della prova dedotta, ritenendo inadeguato il relativo risultato dimostrativo e inesistente il potenziale valore di disarticolazione rispetto all'originaria affermazione dì responsabilità del condannato. 2.6. Del pari infondato il quarto motivo con il quale la difesa si duole dell'omessa valutazione della ritrattazione di [OSCURATO:PERSONA] che costituirebbe un ulteriore novum valutabile ai fini della decisione, invece trascurato dalla Corte territoriale, la cui motivazione sul punto riproduce pedissequamente quella del giudice di secondo grado. Il giudice della revisione ha, difatti, prestato adesione all'orientamento consolidato di questa Corte per il quale non integra prova nuova, richiesta per la revisione, la sola ritrattazione del testimone di accusa, essendo necessari specifici elementi che avvalorino la falsità della deposizione (Sez. 4, n. 29952 del 14/10/2020, G., Rv. 279714-01; Sez. 3, n. 5122 del 05/12/2013, dep. 2014, F., Rv. 258835-01; Sez. 3, n. 4960 del 28/11/2007, dep. 2008, Galli, Rv. "39088-1) e ha ampiamente motivato (p. 47 e s. ) circa l'assenza di elementi di conforto alla ritrattazione e, anzi, la piena coerenza delle originarie dichiarazioni del teste di accusa con le ulteriori risultanze. 2.7. Infine il settimo e l'ottavo motivo deducono censure non consentite, siccome interamente versate in fatto, aspecifiche e rivalutative. Quanto all'ipotesi dell'esistenza di un piano di eliminazione "processuale" ordito da parte dei componenti la famiglia Gargiulo ai danni di [OSCURATO:PERSONA], il giudice della revisione in più punti del percorso motivazionale ne ha evidenziata l'infondatezza. Tali conclusioni sono avversate dalla difesa con doglianze assertive e generiche e, come tali, inammissibili. Analoga sorte spetta all'ottavo motivo di ricorso con il quale la difesa - ancora una volta attraverso meri assedi contro-valutativi - ha lamentato l'esame parcellizzato delle nuove prove e la mancata valorizzazione del ragionevole dubbio introdotto con i nova, in un quadro indiziario che immotivatamente si assume caratterizzato da elementi di contraddittorietà. Al contrario, nel caso che ci occupa nessuna delle prove nuove addotte dal ricorrente, da sole o valutate con quelle precedentemente assunte, conduce all'accertamento - in termini di ragionevole sicurezza - di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l'affermazione della penale responsabilità dell'imput
Sentenza Cassazione n. 02520/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris