CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2023
Cassazione n. 08398/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03K5VH9) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che ha confermato la senten-za di condanna del Tribunale di Imperia in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in Sanremo, il 29/10/2021). Considerato che gunicat motiv0 dedotte (vizio di motivazione in ordine alla mancata assoluzione dell'imputato e alla determinazione della pena base che si reputa eccessiva)k. inammissibilk, atteso che la motivazione della sentenza impugnata dà adeguatamente conto della responsabilità dell'imputato e della congruità del trattamento sanzionatorio (pp. 3-4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato 'inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il RHesidentd i