CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2022
Cassazione n. 10558/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza di prime cure pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuta responsabile del delitto di furto aggravato di energia elettrica e, per l'effetto, condannata alla pena di giustizia; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo è affetto da conciamata genericità, essendo le deduzioni, sviluppate sia sul fronte della dichiarazione di responsabilità che su quello del trattamento sanzionatorio, affidate a censure del tutto indeterminate, nonché connotate dalla medesima aspecificità (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849) che aveva caratterizzato i motivi di appello (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata, in cui è stato segnalato come l'appellante si fosse limitata ad invocare il minimo della pena «senza alcuna reale argomentazione») oltre che dall'assenza di addentellati concreti al testo della sentenza impugnata, essendosi la difesa profusa in mere disquisizioni teoriche senza lumeggiare il concreto atteggiarsi dell'eccepito vizio di motivazione nel caso al vaglio; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]„ Pal