CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44937/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità è generico in quanto privo di un'effettiva censura nei confronti della decisione impugnata che ha ben evidenziato gli elementi che deponevano per la destinazione a terzi della sostanza rinvenuta, sia indosso, allorché, poco prima, aveva consegnato qualcosa a soggetto poi dileguatosi, sia successivamente in casa, ove venivano rinvenute altre confezioni della medesima sostanza predisposte alla cessione; che detti dati non vengono in alcun modo confutati se non con affermazioni generiche tese comunque a rivalutare gli elementi probatori adeguatamente apprezzati dai Giudici di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04