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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 09035/2026

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ronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15 / 0 7 /202 5 della Corte di appello di Milano , seconda sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen. udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del la Sostitut a Procura trice generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; preso atto che il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA] , non ha depositato conclusioni scritte [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia del Tribunale di Milano del 10/09/2024con la quale, all’esito di giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato responsabile del delitto di ricettazione della tessera sanitaria provento di furto denunciato dalla intestataria [OSCURATO:PERSONA] e condannato alla pena di mesi dieci giorni venti di reclusione ed euro 229,00 di multa.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, articolando un unico motivo con il quale si deduce l’omessa valutazione della memoria difensiva depositatanel corso del processo di appello celebrato in forma cartolare con la quale si rappresentava un argomento decisivo ai fini del giudizio e cioè l’inesistenza della querela di furto sporta in data 8 gennaio 2022 dalla legittima proprietaria della tessera sanitaria ricettata in quanto atto privo di sottoscrizione da parte sia della denunciante che del verbalizzante. [OSCURATO:PERSONA]

1. I l ricorso è inammissibile per essere manifestamente infondato l’unico motivo proposto.

2. Il consolidato orientamento di legittimità (che il C ollegio ribadisce e condivide) è nel senso che l’omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico- giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensivele quali devono essere esaminate dal giudice cui vengono rivolte, a meno che contengano la mera ripetizione di difese già svolte o siano inconferenti rispetto all'oggetto del giudizio e comunque inidonee a mettere in discussione il costrutto argomentativo del giudice di merito(Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Cilio, Rv. 279578 - 01; Sez. 3 , n. 23097 del 08/05/2019, Capezzuto, Rv. 276199-01; Sez. 5, n. 24437 del 17/01/2019, Armeli, Rv. 276511-01; Sez. 2, n. 14975 del 16/03/2018, Tropea, Rv. 272542-01; Sez.5, n. 51117 del 21/09/2017, Mazzaferro, Rv. 271600 - 01 ).

Per avere rilevanza, dunque, l'omessa considerazione di memorie deve incidere effettivamente sulla logica ricostruttiva del fatto e sull’impianto argomentativo, così da invalidare il percorsodel provvedimento decisorio. 3.Tanto premesso, la Corte di appello non ha reso esplicito che la motivazione posta a base della decisone costituisse anche risposta all e considerazioni contenute nella memoriache è menzionata in sentenza nella parte relative alle conclusioni scritte rassegnate dalle parti.

Tuttavia, tale scritto difensivo (allegato il ricorso) non conteneva argomenti decisivi idonei a determinare un diverso epilogoin punto di responsabilità.

In primo luogo, il richiamo alla mancanza di querela per il furto della tessera non era certamente un elemento da cui desumere la buona fede dell’imputato.

In secondo luogo, il delitto di ricettazione sussiste anche quando il reato presupposto non sia punibile per difetto di istanza punitiva poiché la mancanza di una condizione di procedibilità non incide sulla configurabilità del delitto a monte essendo la stessa un elemento di carattere processuale e non sostanziale (Sez. 2, n. 29449 del 18/06/2019, Raso, Rv. 276668-01; Sez. 2, n. 38461 del 15/6/2018, Foggetti, non massimata; Sez. 2, n. 33478 del 28/05/2010, Carabelli, Rv. 248248- 01).

In ogni caso, alla memoria difensiva era allegata una copia di denuncia di furto resa da [OSCURATO:PERSONA] (così si legge nella parte relativa all’oggetto di tale atto) che, seppure non sottoscritta, reca tuttavia sul frontespizio il numero di protocolload essa attribuito dal Commissariato di [OSCURATO:PERSONA] à Studi di Milano e la data di ricezione presso tale ufficio (08/10/2022); ciò sul piano logico fornisce contezza della effettiva esistenza di tale atto il quale, peraltro, non è l’unico elemento rappresentativo della provenienza delittuosa della tessera sanitaria ricettata, dovendosi considerare che l’origine illecita del possesso in capo all’imputato era già ricavabile dal fatto che essa è documento in possesso esclusivo del titolare e non è commerciabile in ragione delle sue peculiari caratteristichee destinazione e della disciplina che ne regola il rilascio.

Va pertanto esclusa lapretesaportata scardinante delle osservazioni difensive pretermesse dal giudice di appello.

4. Alla inammissibilità del ricorsoconsegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15 / 0 7 /202 5 della Corte di appello di Milano , seconda sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen. udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del la Sostitut a Procura trice generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; preso atto che il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA] , non ha depositato conclusioni scritte [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia del Tribunale di Milano del 10/09/2024con la quale, all’esito di giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato responsabile del delitto di ricettazione della tessera sanitaria provento di furto denunciato dalla intestataria [OSCURATO:PERSONA] e condannato alla pena di mesi dieci giorni venti di reclusione ed euro 229,00 di multa. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, articolando un unico motivo con il quale si deduce l’omessa valutazione della memoria difensiva depositatanel corso del processo di appello celebrato in forma cartolare con la quale si rappresentava un argomento decisivo ai fini del giudizio e cioè l’inesistenza della querela di furto sporta in data 8 gennaio 2022 dalla legittima proprietaria della tessera sanitaria ricettata in quanto atto privo di sottoscrizione da parte sia della denunciante che del verbalizzante. [OSCURATO:PERSONA] 1. I l ricorso è inammissibile per essere manifestamente infondato l’unico motivo proposto. 2. Il consolidato orientamento di legittimità (che il C ollegio ribadisce e condivide) è nel senso che l’omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico- giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensivele quali devono essere esaminate dal giudice cui vengono rivolte, a meno che contengano la mera ripetizione di difese già svolte o siano inconferenti rispetto all'oggetto del giudizio e comunque inidonee a mettere in discussione il costrutto argomentativo del giudice di merito(Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Cilio, Rv. 279578 - 01; Sez. 3 , n. 23097 del 08/05/2019, Capezzuto, Rv. 276199-01; Sez. 5, n. 24437 del 17/01/2019, Armeli, Rv. 276511-01; Sez. 2, n. 14975 del 16/03/2018, Tropea, Rv. 272542-01; Sez.5, n. 51117 del 21/09/2017, Mazzaferro, Rv. 271600 - 01 ). Per avere rilevanza, dunque, l'omessa considerazione di memorie deve incidere effettivamente sulla logica ricostruttiva del fatto e sull’impianto argomentativo, così da invalidare il percorsodel provvedimento decisorio. 3.Tanto premesso, la Corte di appello non ha reso esplicito che la motivazione posta a base della decisone costituisse anche risposta all e considerazioni contenute nella memoriache è menzionata in sentenza nella parte relative alle conclusioni scritte rassegnate dalle parti. Tuttavia, tale scritto difensivo (allegato il ricorso) non conteneva argomenti decisivi idonei a determinare un diverso epilogoin punto di responsabilità. In primo luogo, il richiamo alla mancanza di querela per il furto della tessera non era certamente un elemento da cui desumere la buona fede dell’imputato. In secondo luogo, il delitto di ricettazione sussiste anche quando il reato presupposto non sia punibile per difetto di istanza punitiva poiché la mancanza di una condizione di procedibilità non incide sulla configurabilità del delitto a monte essendo la stessa un elemento di carattere processuale e non sostanziale (Sez. 2, n. 29449 del 18/06/2019, Raso, Rv. 276668-01; Sez. 2, n. 38461 del 15/6/2018, Foggetti, non massimata; Sez. 2, n. 33478 del 28/05/2010, Carabelli, Rv. 248248- 01). In ogni caso, alla memoria difensiva era allegata una copia di denuncia di furto resa da [OSCURATO:PERSONA] (così si legge nella parte relativa all’oggetto di tale atto) che, seppure non sottoscritta, reca tuttavia sul frontespizio il numero di protocolload essa attribuito dal Commissariato di [OSCURATO:PERSONA] à Studi di Milano e la data di ricezione presso tale ufficio (08/10/2022); ciò sul piano logico fornisce contezza della effettiva esistenza di tale atto il quale, peraltro, non è l’unico elemento rappresentativo della provenienza delittuosa della tessera sanitaria ricettata, dovendosi considerare che l’origine illecita del possesso in capo all’imputato era già ricavabile dal fatto che essa è documento in possesso esclusivo del titolare e non è commerciabile in ragione delle sue peculiari caratteristichee destinazione e della disciplina che ne regola il rilascio. Va pertanto esclusa lapretesaportata scardinante delle osservazioni difensive pretermesse dal giudice di appello. 4. Alla inammissibilità del ricorsoconsegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme
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