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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 08436/2024

Testo disponibile della fonteAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
conflitto di competenza sollevato dall’ordinanza n. 9067 del 23. 10. 2023 dal Tribunale di Roma, nella causa R.G. 2870/2023vertente tra [OSCURATO:PERSONA] e Prefettura di [OSCURATO:PERSONA] e Agenzia delle Entrate -[OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del29 febbraio 2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Vista la memoria del sostituto Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la competenza del Giudice di Pace. Rilevato che: Con ordinanza n. 9067 del 23. 10. 2023 il Tribunale di Roma ha sollevato, ai sensi dell’art. 45 cod. proc. civ., regolamento di competenza avverso il R.G. N. 21816/2023.provvedimento con cui il giudice di pace di Roma aveva rimesso davanti al Tribunale il giudizio introdotto da [OSCURATO:PERSONA] per l’annullamento della cartella esattoriale emessa a suo carico dalla Agenzia delle Entrate, dichiarandosi incompetente sulla base del presupposto che essa fosse stata emessa per il pagamento di una sanzione in materia di lavoro. L’opponente aveva dedotto l’illegittimità della cartella per mancata formazione del titolo esecutivo, rappresentando di avere proposto avverso il verbale di accertamento ricorso al Prefetto, che però non si era mai pronunciato e non aveva quindi emesso l’ordinanza ingiunzione. Il Tribunale ha rilevato che la sanzioneper la quale era stata emessa la cartella di pagamento non riguardava una violazione in materia di lavoro , ma una violazione del codice della strada, specificatamente dell’art. 174, e che, pertanto, ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, spettava al giudice di pace la competenza a decidere, comprendendo essa anche le opposizioni ex artt. 615 e 617 cod. proc. civ., con cui il privato contesta l’esistenza del titolo esecutivoovvero la regolarità della notificazione della cartella di pagamento. Il Pubblico Ministero ha depositato memoria, chiedendo che sia dichiarata la competenza del Giudice di Pace, mentre le parti private non hanno svolto attività difensiva. Ritenuto che: Il regolamento di competenza è fondato. Dall’esame degli atti di causa risulta confermato che la cartella di pagamento opposta in giudizio è stata emessa per la sanzione prevista dall’art. 174 codice della strada, le cui opposizioni sono devolute, ai sensi dell’art. 7 d.lgs. n. 150 del 2011, alla cognizione del giudice di pace. Il rilievo che la contravvenzione prevista dall’art. 174 citato interessi la durata di permanenza alla guida del conducente di autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose e possa quindi ipoteticamente investire anche la materia del lavoro, è invece irrilevante, a fronte del rilievo assorbente che il fatto contestato attiene alla violazione delle regole sulla circolazione stradale ( Cass. n. 25833 del 2007 ). R.G. N. 21816/2023.Costituisce inoltre orientamento del tutto consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che la competenza del giudice di pace ai sensi dell’art. 7 d.lgs. n. 150 del 2011 si estende a tutte le controversie riguardanti pretese avanzate a titolo di sanzioni amministrative per violazioni del codice della stradae quindi anche alle opposizioni, ex artt. 615 e 617 cod. proc. civ., a cartelle di pagamento emesse a tale titolo, nei casi in cui l’opponente contesti l’esistenza del titolo per il sopravvenire di una sua causa di estinzione ( Cass. n. 14328 del 2023; Cass.n. 24091 del 2018; Cass. n. 3283 del 2015; Cass. n. 21914 del 2014 ). Il regolamento va pertanto accolto, dovendosi dichiarare la competenza del giudice di pace. Nessuna statuizione va assunta in tema di spese. P.Q.M. dichiara la competenza del Giudice di Pace di Roma, dinanzi al quale rimette le parti con termine di legge per la riassunzione del giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 f
Sentenza Cassazione n. 08436/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris