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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 8 luglio 2025

Cassazione n. 22777/2025

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.15020/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di MILANO n. 35770/2019 depositatoi l 16/04/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/07/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO. [OSCURATO:PERSONA] Il [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA]., società interamente partecipata dal MEF , ha chiesto la restituzione di n. 7.632 Titoli di [OSCURATO:PERSONA] (TEE), detti anche [OSCURATO:PERSONA] (titoli che certificano i risparmi energetici derivanti da interventi di efficientamento energetico), formulando in subordine n. 15020/2020 R.G. domanda di ammissione allo stato passivo del fallimento in caso di mancata acquisizione dei certificati all’attivo del Fallimento, per l’importo di € 1.497.364,30 in via privilegiata e, in ulteriore subordine, al chirografo; che la società dichiarata fallita aveva percepito a titolo di incentivo economico per gli anni 2015 – 2017 i T E E oggetto di domanda in forza di tre progetti di efficientamento energetico per i quali era stata disposta la decadenza dal diritto a percepire l’incentivo; che il ricorrente ha dedotto la natura di contributi pubblici necessari per l’emissione dei TEE, corrisposti da utenti elettrici quale parte degli oneri generali del sistema elettrico (OGSE); che il giudice delegato ha ammesso il credito al chirografoper il valore equivalente dei TEE e che il Tribunale di Milano, con il decreto qui impugnato, ha rigettato l’opposizione relativa al riconoscimento della natura privilegiata del credito; che è stata esclusa, in particolare,natura di impiego di risorse pubbliche al credito restitutorio nascent e da finanziamenti pubblici erogati e successivamente revocati, derivanti dalla concessione delle tariffe incentivanti concernenti il rilascio di TEE a termini di quanto dispone l’art. 9, comma 5, d. lgs. n. 123/1998; che ha proposto ricorso per cassazione il creditore, affidato a un unico motivo, ulteriormente illustrato da memoria e che il fallimento intimato non si è costituito in giudizio. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., 3, cod. proc. civ., violazione della «disciplina sui [OSCURATO:PERSONA]» e, in particolare, dell’art. 9 d. lgs. n. 79/1999, dell’art. 16 d. lgs. n. 164/2000, dell’art. 7, comma 4, d. lgs. n. 115/2008, degli artt. 23, 29 e 424 d. lgs. n. 28/2011, degli artt. 8-11 «d.m. 20 luglio 2004 (gas)», degli artt. 4-7 d.m. 21 n. 15020/2020 R.G. dicembre 2007, degli artt. 1, 3, 7, 9, 13 e 14 d.m. 28 dicembre 2012, degli artt. 1, 3, 4, 5, 7, 11, 12 e 14 d.m. 11 gennaio 2017, dell’art. 53 del [OSCURATO:PERSONA] ARERA (TIT), dell’art. 57 della Regolazione delle Tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo 2014-2019 (RTDG), nella parte in cui il decreto impugnato ha ritenuto che l’emissione dei Titoli di [OSCURATO:PERSONA] (TEE) non sia finanziata da risorse pubbliche e che la misura incentivante non abbia finalità di sostegno alle attività imprenditoriali; che il ricorrente deduce che i l costo prelevato in bolletta di cui la società fallita ha beneficiato ai fini dell’emissione dei TEE, costituisce costo di natura tributaria (tema sul quale il ricorrente ritorna in memoria) al pari degli oneri generali del sistema elettrico, come confermato dal Diritto dell’Unione (Corte di Giustizia, 18 gennaio 2017, C-189/15); che non sussistono i presupposti per la trattazione in udienza camerale; P.Q.M La Corte, visto l’art. 375 cod. proc. civ., dispone il rinvio della causa a nuovo ru

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.15020/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di MILANO n. 35770/2019 depositatoi l 16/04/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/07/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO. [OSCURATO:PERSONA] Il [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA]., società interamente partecipata dal MEF , ha chiesto la restituzione di n. 7.632 Titoli di [OSCURATO:PERSONA] (TEE), detti anche [OSCURATO:PERSONA] (titoli che certificano i risparmi energetici derivanti da interventi di efficientamento energetico), formulando in subordine n. 15020/2020 R.G. domanda di ammissione allo stato passivo del fallimento in caso di mancata acquisizione dei certificati all’attivo del Fallimento, per l’importo di € 1.497.364,30 in via privilegiata e, in ulteriore subordine, al chirografo; che la società dichiarata fallita aveva percepito a titolo di incentivo economico per gli anni 2015 – 2017 i T E E oggetto di domanda in forza di tre progetti di efficientamento energetico per i quali era stata disposta la decadenza dal diritto a percepire l’incentivo; che il ricorrente ha dedotto la natura di contributi pubblici necessari per l’emissione dei TEE, corrisposti da utenti elettrici quale parte degli oneri generali del sistema elettrico (OGSE); che il giudice delegato ha ammesso il credito al chirografoper il valore equivalente dei TEE e che il Tribunale di Milano, con il decreto qui impugnato, ha rigettato l’opposizione relativa al riconoscimento della natura privilegiata del credito; che è stata esclusa, in particolare,natura di impiego di risorse pubbliche al credito restitutorio nascent e da finanziamenti pubblici erogati e successivamente revocati, derivanti dalla concessione delle tariffe incentivanti concernenti il rilascio di TEE a termini di quanto dispone l’art. 9, comma 5, d. lgs. n. 123/1998; che ha proposto ricorso per cassazione il creditore, affidato a un unico motivo, ulteriormente illustrato da memoria e che il fallimento intimato non si è costituito in giudizio. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., 3, cod. proc. civ., violazione della «disciplina sui [OSCURATO:PERSONA]» e, in particolare, dell’art. 9 d. lgs. n. 79/1999, dell’art. 16 d. lgs. n. 164/2000, dell’art. 7, comma 4, d. lgs. n. 115/2008, degli artt. 23, 29 e 424 d. lgs. n. 28/2011, degli artt. 8-11 «d.m. 20 luglio 2004 (gas)», degli artt. 4-7 d.m. 21 n. 15020/2020 R.G. dicembre 2007, degli artt. 1, 3, 7, 9, 13 e 14 d.m. 28 dicembre 2012, degli artt. 1, 3, 4, 5, 7, 11, 12 e 14 d.m. 11 gennaio 2017, dell’art. 53 del [OSCURATO:PERSONA] ARERA (TIT), dell’art. 57 della Regolazione delle Tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo 2014-2019 (RTDG), nella parte in cui il decreto impugnato ha ritenuto che l’emissione dei Titoli di [OSCURATO:PERSONA] (TEE) non sia finanziata da risorse pubbliche e che la misura incentivante non abbia finalità di sostegno alle attività imprenditoriali; che il ricorrente deduce che i l costo prelevato in bolletta di cui la società fallita ha beneficiato ai fini dell’emissione dei TEE, costituisce costo di natura tributaria (tema sul quale il ricorrente ritorna in memoria) al pari degli oneri generali del sistema elettrico, come confermato dal Diritto dell’Unione (Corte di Giustizia, 18 gennaio 2017, C-189/15); che non sussistono i presupposti per la trattazione in udienza camerale; P.Q.M La Corte, visto l’art. 375 cod. proc. civ., dispone il rinvio della causa a nuovo ru
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