CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 46258/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena per concessione delle attenuanti generiche e, per il resto, ha confermato la declaratoria di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli artt. 79, lett. d) e 95 d.P.R. 115/2002, per omessa comunicazione delle variazioni di reddito per l'anno 2015, risultate essere pari ad euro 16.331,00. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore, lamentando, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., per carente valutazione dei parametri di riferimento. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. Il ricorso deve essere rigettato. Si osserva, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, che la sentenza impugnata ha adeguatamente motivato in ordine ai parametri fattuali di riferimento che hanno condotto all'esclusione, nel caso di specie, della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Difatti, i giudici di merito, in motivazione, hanno esplicitamente dato conto del fatto che l'imputato aveva avuto piena conoscenza della variazione del suo reddito già nell'anno 2016 e di avere ricevuto in tal senso anche l'avviso del suo legale, il quale gli aveva detto di provvedere alla comunicazione "entro un mese": senonché il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe errato nell'interpretazione del termine ultimo di riferimento, pensando che il legale si riferisse all'anno 2017 e non a quello in corso. Si tratta di circostanze che sono state compiutamente considerate dalla Corte di merito ma ritenute non decisive al fine di qualificare il fatto come di particolare tenuità, in quanto reputate recessive rispetto all'entità del pericolo creato in danno dell'Erario. Ciò sulla scorta di una valutazione di merito che è stata adeguatamente argomentata e che appare immune da vizi logico-giuridici rilevabili nella presente sede di legittimità. 5. Al rigetto del ricorso consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 23 settem