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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 27 giugno 1952

Cassazione n. 18019/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 30/09/2016 del [OSCURATO:PERSONA] di CHIETIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] si è proceduto ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto di reclamo del 30 maggio 2023 ex art. 410 bis cod. proc. pen. indirizzato al Tribunale di Chieti, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze ed alla Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], personalmente, eccepiva la nullità della "eventuale" archiviazione del procedimento instaurato con la sua denuncia del 16 luglio 2015, non avendo ricevuto la comunicazione dell'avvenuta richiesta del pubblico ministero di archiviazione.

Allegava al reclamo una certificazione della segreteria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Chieti in cui si attestava che il procedimento in oggetto era stato iscritto a carico di [OSCURATO:PERSONA] per la violazione dell'art. 594 cod. pen., commessa il 4 maggio 2011 e, che su richiesta del pnn del 15 settembre 2015, lo stesso era stato archiviato dal Giudice di pace con decreto del 30 settembre 2016.

2. Il Tribunale di Chieti (a cui, come si è visto era stato, anche, inviato il suddetto reclamo) l'ha trasmesso a questa Corte di cassazione in applicazione dell'allora vigente art. 410 comma 1 bis cod. proc. pen. (modificato poi con la legge n. 103/2017) che prevedeva non il reclamo ma il ricorso per cassazione nel caso in cui il decreto di archiviazione fosse stato emesso senza comunicarne la richiesta al denunciante che l'aveva sollecitata in denuncia/querela.

3. Il Tribunale inviava anche, in allegato, copia dei documenti attestanti i tentativi di notifica della richiesta dell'archiviazione da parte del pm al denunciante all'indirizzo di via Orientale n. 19 in Casalincontrada (CH), presso il quale lo stesso era risultato irreperibile, indirizzo che, nel reclamo, viene tuttavia confermato come il domicilio del medesimo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Il medesimo, infatti, del 30 maggio 2023, è stato presentato dalla parte personalmente quando, invece, l'art. 613 cod. proc. pen., come mod. dall'art. 1, comma 63, L. 23 giugno 2017, n. 103 prevede che l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

Requisito che deve essere rispettato anche quando il ricorso sia conseguente alla conversione di diverso atto impugnatorio (Sez. 2, n. 6596 del 13/12/2023, deo. 14/02/2024, Russo, Rv. 285990).

La conseguente inammissibilità deve essere dichiarata senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. 2.

All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favo -e della Cassa delle ammende.

Così deciso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 30/09/2016 del [OSCURATO:PERSONA] di CHIETIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] si è proceduto ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di reclamo del 30 maggio 2023 ex art. 410 bis cod. proc. pen. indirizzato al Tribunale di Chieti, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze ed alla Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], personalmente, eccepiva la nullità della "eventuale" archiviazione del procedimento instaurato con la sua denuncia del 16 luglio 2015, non avendo ricevuto la comunicazione dell'avvenuta richiesta del pubblico ministero di archiviazione. Allegava al reclamo una certificazione della segreteria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Chieti in cui si attestava che il procedimento in oggetto era stato iscritto a carico di [OSCURATO:PERSONA] per la violazione dell'art. 594 cod. pen., commessa il 4 maggio 2011 e, che su richiesta del pnn del 15 settembre 2015, lo stesso era stato archiviato dal Giudice di pace con decreto del 30 settembre 2016. 2. Il Tribunale di Chieti (a cui, come si è visto era stato, anche, inviato il suddetto reclamo) l'ha trasmesso a questa Corte di cassazione in applicazione dell'allora vigente art. 410 comma 1 bis cod. proc. pen. (modificato poi con la legge n. 103/2017) che prevedeva non il reclamo ma il ricorso per cassazione nel caso in cui il decreto di archiviazione fosse stato emesso senza comunicarne la richiesta al denunciante che l'aveva sollecitata in denuncia/querela. 3. Il Tribunale inviava anche, in allegato, copia dei documenti attestanti i tentativi di notifica della richiesta dell'archiviazione da parte del pm al denunciante all'indirizzo di via Orientale n. 19 in Casalincontrada (CH), presso il quale lo stesso era risultato irreperibile, indirizzo che, nel reclamo, viene tuttavia confermato come il domicilio del medesimo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il medesimo, infatti, del 30 maggio 2023, è stato presentato dalla parte personalmente quando, invece, l'art. 613 cod. proc. pen., come mod. dall'art. 1, comma 63, L. 23 giugno 2017, n. 103 prevede che l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. Requisito che deve essere rispettato anche quando il ricorso sia conseguente alla conversione di diverso atto impugnatorio (Sez. 2, n. 6596 del 13/12/2023, deo. 14/02/2024, Russo, Rv. 285990). La conseguente inammissibilità deve essere dichiarata senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. 2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favo -e della Cassa delle ammende. Così deciso,
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