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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39616/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 6.6.2018 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei fatti di reato a lui ascritti (ricettazione e possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso) e, ritenuta la continuazione e le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla contestata recidiva, lo aveva condannato alla pena di anni 2 e mesi 3 di reclusione ed Euro 900 di multa;

2. la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del Contabile per la contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen. perché estinta per intervenuta prescrizione ed ha di conseguenza rideterminato la pena per il residuo delitto di ricettazione in quella di anni 2 di reclusione ed Euro 600 di multa;

3. ricorre per cassazione il difensore del Contabile lamentando vizio di motivazione: rileva che la Corte territoriale ha confermato la sentenza di primo grado ignorando pressoché totalmente le argomentazioni difensive non potendosi peraltro affermare la penale responsabilità del ricorrente per il solo fatto che egli non sia stato in grado di fornire una versione alternativa dei fatti ovvero dimostrare la propria innocenza.

4. Il ricorso è inammissibile.

I rilievi formulati in questa sede riproducono di fatto gli argomenti già prospettati nell'atto di appello, ai quali la Corte d'Appello ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, che la difesa del ricorrente non considera né specificatamente censura, con conseguente genericità del gravame (cfr., Cass. Pen., 3, 18.7.2014 n. 44.882, Cariolo; Cass. Pen., 2, 29.1.2014 n. 11.951, Lavorato; Cass. Pen., 6, 11.3.2009 n. 20.377, Arnone).

La Corte ha spiegato che il Contabile era stato sorpreso alla guida di un furgone a bordo del quale vi era la refurtiva descritta al capo a) della rubrica risultata esser stata sottratta a tale [OSCURATO:PERSONA] il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA] e della cui disponibilità il ricorrente, come i coimputati, non era stato in grado di fornire alcuna giustificazione.

La Corte territoriale, sulla scorta della ricostruzione dei fatti operata nei due gradi di merito in forza di un conforme apprezzamento delle medesime emergenze istruttorie, ha potuto correttamente invocare nel caso di specie il consolidato principio secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o — come nel caso di specie - non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente con la precisazione per cui ciò non costituisce una deroga ai principi in tema di onere della prova, e nemmeno un "vulnus" alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell'indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della "res", il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa (cfr., così, Cass. Pen., 2, 22.11.2016 n. 53.017, Alotta; Cass. Pen., 2, 27.10.2010 n. 41.423, Tenne; Cass. Pen., 2, 19.4.2017 n. 20.193, P.G. in proc.

Kebe; Cass. Pen., 2, 22.11.2016 n. 53.017, Alotta; Cass. Pen., 2, 10.11.2016 n. 52.271, Agyemang; Cass. Pen., 2, 26.11.2013 n. 50.952, Telli; Cass. Pen., 1, 13.3.2012 n. 13.599, Pomella).

Non si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire un'attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo così non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (cfr., oltre quelle già richiamate, Cass.

SS.UU., 12.7.2007 n. 35.535, Ruggiero).

Risponde perciò del delitto di ricettazione l'imputato che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso (cfr., Cass. Pen., 2, 19.4.2017 n. 20193, Kebe) e che il delitto è punibile a titolo di dolo nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza (cfr., tra le altre, Cass. Pen., 2, 20.9.2013 n. 41.002, Moscato; Cass. Pen., 2, 22.11.2007 n. 45.256, Lapertosa; Cass. Pen., 2, 21.4.2017 n. 25.439, Sarr.).

Alla luce della motivazione della Corte di Appello, le censure articolate dal ricorrente si risolvono, in realtà, in rilievi che attengono alla ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito alla luce degli elementi di prova acquisiti e di cui si è dato puntualmente conto dovendosi allora ribadire che, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esule dai poteri della Corte di cassazione procedere ad una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente, più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (cfr., Cass.

SS.UU., 31.5.2000 n. 12, Jakani; Cass. Pen., 4, 2.12.2003 n. 4.842, Elia).

5. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 10.9.2021 Il Consigliere est,ensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 6.6.2018 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei fatti di reato a lui ascritti (ricettazione e possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso) e, ritenuta la continuazione e le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla contestata recidiva, lo aveva condannato alla pena di anni 2 e mesi 3 di reclusione ed Euro 900 di multa; 2. la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del Contabile per la contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen. perché estinta per intervenuta prescrizione ed ha di conseguenza rideterminato la pena per il residuo delitto di ricettazione in quella di anni 2 di reclusione ed Euro 600 di multa; 3. ricorre per cassazione il difensore del Contabile lamentando vizio di motivazione: rileva che la Corte territoriale ha confermato la sentenza di primo grado ignorando pressoché totalmente le argomentazioni difensive non potendosi peraltro affermare la penale responsabilità del ricorrente per il solo fatto che egli non sia stato in grado di fornire una versione alternativa dei fatti ovvero dimostrare la propria innocenza. 4. Il ricorso è inammissibile. I rilievi formulati in questa sede riproducono di fatto gli argomenti già prospettati nell'atto di appello, ai quali la Corte d'Appello ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, che la difesa del ricorrente non considera né specificatamente censura, con conseguente genericità del gravame (cfr., Cass. Pen., 3, 18.7.2014 n. 44.882, Cariolo; Cass. Pen., 2, 29.1.2014 n. 11.951, Lavorato; Cass. Pen., 6, 11.3.2009 n. 20.377, Arnone). La Corte ha spiegato che il Contabile era stato sorpreso alla guida di un furgone a bordo del quale vi era la refurtiva descritta al capo a) della rubrica risultata esser stata sottratta a tale [OSCURATO:PERSONA] il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA] e della cui disponibilità il ricorrente, come i coimputati, non era stato in grado di fornire alcuna giustificazione. La Corte territoriale, sulla scorta della ricostruzione dei fatti operata nei due gradi di merito in forza di un conforme apprezzamento delle medesime emergenze istruttorie, ha potuto correttamente invocare nel caso di specie il consolidato principio secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o — come nel caso di specie - non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente con la precisazione per cui ciò non costituisce una deroga ai principi in tema di onere della prova, e nemmeno un "vulnus" alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell'indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della "res", il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa (cfr., così, Cass. Pen., 2, 22.11.2016 n. 53.017, Alotta; Cass. Pen., 2, 27.10.2010 n. 41.423, Tenne; Cass. Pen., 2, 19.4.2017 n. 20.193, P.G. in proc. Kebe; Cass. Pen., 2, 22.11.2016 n. 53.017, Alotta; Cass. Pen., 2, 10.11.2016 n. 52.271, Agyemang; Cass. Pen., 2, 26.11.2013 n. 50.952, Telli; Cass. Pen., 1, 13.3.2012 n. 13.599, Pomella). Non si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire un'attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo così non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (cfr., oltre quelle già richiamate, Cass. SS.UU., 12.7.2007 n. 35.535, Ruggiero). Risponde perciò del delitto di ricettazione l'imputato che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso (cfr., Cass. Pen., 2, 19.4.2017 n. 20193, Kebe) e che il delitto è punibile a titolo di dolo nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza (cfr., tra le altre, Cass. Pen., 2, 20.9.2013 n. 41.002, Moscato; Cass. Pen., 2, 22.11.2007 n. 45.256, Lapertosa; Cass. Pen., 2, 21.4.2017 n. 25.439, Sarr.). Alla luce della motivazione della Corte di Appello, le censure articolate dal ricorrente si risolvono, in realtà, in rilievi che attengono alla ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito alla luce degli elementi di prova acquisiti e di cui si è dato puntualmente conto dovendosi allora ribadire che, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esule dai poteri della Corte di cassazione procedere ad una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente, più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (cfr., Cass. SS.UU., 31.5.2000 n. 12, Jakani; Cass. Pen., 4, 2.12.2003 n. 4.842, Elia). 5. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 10.9.2021 Il Consigliere est,ensore [OSCURATO:PERSONA]
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